Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16311 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 30/07/2020), n.16311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21294-2018 proposto da:

P.V.M.L., P.A.M., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo studio

dell’avvocato IELO ANTONIO, rappresentate e difese dall’avvocato

CANTAVENERA DOMENICO;

– ricorrenti –

contro

B.R., A.G., A.A., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio

dell’avvocato CORVASCE FRANCESCO, rappresentate e difese

dall’avvocato SIRAGUSA PIETRO;

– controricorrenti –

contro

A.V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 773/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALISCHI

MILENA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 515/2010, depositata in data 08.10.2010, rigettava sia la domanda principale proposta da B.R., A.A., A.V.G. e Ab.Gi. nei confronti di A.M., volta ad accertare il diritto di proprietà esclusiva del loro dante causa, A.G., di una parte dell’unico fondo, su cui insisteva un fabbricato costruito successivamente, donato da D.A., con atto del gennaio 1973, mentre la restante parte era stata donata alla convenuta, sia la domanda subordinata di intervenuta usucapione della medesima porzione di fondo; accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da A.M. e dichiarava la comproprietà indivisa sia del fondo sia del fabbricato in favore di entrambi i donatari.

A seguito di appello interposto dagli originari attori, la Bucaro e gli Abbinanti, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 773/2018, pubblicata l’11 aprile 2018, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, nella resistenza dell’appellata, dichiarava B.R., A.A., A.V.G. e Ab.Gi. proprietari esclusivi della parte dell’unico fondo su cui insisteva il fabbricato sito in (OMISSIS), contraddistinto al foglio 5 particella 2299 del Comune di (OMISSIS) e condannava P.R.G., P.A.M., P.V.M.L. e P.M.L., quali eredi di A.M., al pagamento in favore degli appellanti delle spese dei giudizi di primo e secondo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo le P. propongono ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi.

B.R., A.G. e A.A. resistono con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale le parti ricorrenti hanno depositato anche memoria illustrativa.

Atteso che:

– con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la Corte distrettuale non avrebbe fatto una corretta applicazione dei principi interpretativi di cui all’art. 1362 c.c., poichè questi non possono ritenersi applicabili al contratto di donazione per il quale è prevista la forma scritta ab substantiam, con la conseguenza che la volontà del donante non può essere ricercata al di fuori dell’atto.

La censura non può trovare ingresso.

Effettivamente per consolidato orientamento di questa Corte nei contratti per i quali è prevista la forma scritta “ab substantiam” la ricerca della comune intenzione delle parti, utilizzabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere compiuta con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, non potendo spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto (Cass. n. 5112 del 2018).

Di tali principi, tuttavia, diversamente da quanto rappresentato dalla parte ricorrente, la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione per avere valutato la manifestazione di volontà dei contraenti sulla base del tenore letterale dell’atto di donazione come si desume dalla medesima sentenza impugnata nella parte in cui viene chiarito che “dall’esame dell’atto di liberalità, si evince con sufficiente chiarezza, l’intenzione della donante di attribuire ai donatari possesso e proprietà di due bene distinte ed individuate porzioni del fondo”.

Del resto l’ulteriore richiamo al comportamento delle parti, rappresentato dall’immissione nel possesso di ciascuno dei donatari della propria porzione di terreno così come assegnata costituisce solo un’argomentazione a riprova della statuizione, priva di rilevanza decisoria;

– con il secondo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonchè dell’art. 769 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere – ad avviso delle ricorrenti – la Corte di appello errato nel qualificare la domanda proposta dagli attori quale azione di mero accertamento della proprietà e non tenendo conto che essi avevano chiesto lo scioglimento della comunione.

Anche siffatta censura non può essere condivisa.

Preliminarmente occorre osservare che per orientamento consolidato di questa Corte va tenuta distinta l’ipotesi in cui venga lamentato l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione fornita della domanda stessa, ritenendosi in essa compresi, o esclusi, alcuni aspetti della controversia in base ad una considerazione non condivisa dalla parte: mentre nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.c. e la Corte ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale, nell’altro caso, poichè l’interpretazione della domanda e l’individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, alla Corte è devoluto solo il compito di effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. n. 6066 del 2001).

Nella specie la corte distrettuale ha dato conto della qualificazione della originaria domanda attorea nei termini di accertamento della proprietà esclusiva di porzione di un unico fondo sul quale insiste il fabbricato, per non essere stata dedotta la comunione indivisa del bene in questione e siffatta ratio decidendi non risulta contestata nella censura in esame. Da ciò conseguente inammissibilità della relativa critica non aggredendo la ragione fondatrice del convincimento del giudice;

con il terzo ed il quarto motivo le ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 734 c.c. in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 In particolare le ricorrenti sostengono che la corte distrettuale sarebbe incorsa nell’erronea applicazione della disciplina dell’art. 734 c.c., in forza del quale il testatore procede direttamente ad assegnare ai propri eredi i suoi beni prevenendo l’insorgere della comunione ereditaria, all’atto di donazione. Inoltre assumono che la corte di appello avrebbe omesso l’esame dell’eccezione da loro sollevata in ordine all’errata applicazione dei principi e degli effetti previsti dall’art. 734 c.c..

I due motivi, che per evidenti ragioni di connessione argomentativa, rappresentata dall’interpretazione e dalla valutazione delle risultanze istruttorie, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

E’ incontestato che il vigente codice civile (a differenza di quello del 1865) non prevede la possibilità della divisione inter liberos, per atto tra vivi (Cass. 21 marzo 1977 n. 1100), tuttavia nella specie la Corte distrettuale nella sua decisione non evoca nè ha fatto applicazione dell’art. 734 c.c. essendosi limitata ad interpretare l’atto di donazione, evidenziando la volontà della donante di volere attribuire per spirito di liberalità a ciascuno dei due figli due distinte quote, perfettamente individuate, dell’unico fondo in proprietà esclusiva della stessa.

Dunque, non risulta violata alcuna norma sulla successione, peraltro nella specie neanche adombrata nelle fasi di merito;

– con l’ultimo motivo le ricorrenti nel dedurre la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e dell’art. 2712 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 lamentano l’omessa valutazione di una prova. In particolare della riproduzione dell’aerofotogramma n. 740 del marzo 1987, dalla quale risulterebbe – a loro avviso – che il terreno donato dalla D. ai figli A.M. e A.G. fino al 1987 non era coltivato e da ciò si ricaverebbe l’erroneità dell’affermazione della Corte di appello secondo cui immediatamente dopo la stipula del rogito (31.01.1973) i donatari erano stati immessi nel possesso della propria porzione di spettanza, come indicata dalla domanda.

La censura è inammissibile, giacchè la valutazione delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritiene più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.

Spettando, dunque, al giudice individuare le fonti del proprio convincimento, di scegliere tra le complessive risultanze probatorie quelle ritenute idonee sulle quali basare la sua decisione, che pertanto non possono costituire oggetto di censura in sede di legittimità.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore delle controricorrenti in complessivi 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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