Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16311 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17762-2020 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY,

23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 11617/2020 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 10/4/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Roma, con decreto del 10 aprile 2020, rigettava il ricorso proposto da K.A., cittadino dell’Azerbaigian, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare, il Tribunale, una volta ritenuto non credibile il racconto del migrante, osservava che in Azerbaigian non esisteva una situazione di violenza generalizzata tale da far ragionevolmente ritenere che il migrante, se rimpatriato, avrebbe corso un rischio effettivo di minaccia grave e individuale alla vita per la sola presenza nel territorio.

Il collegio di merito, inoltre, escludeva la sussistenza di una condizione di menomata dignità o fragilità per motivi di salute che giustificasse il riconoscimento della protezione umanitaria, rilevando nel contempo che il migrante non aveva raggiunto un livello di integrazione tale da far ritenere che un rimpatrio avrebbe comportato una regressione delle sue condizioni personali e sociali.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso K.A. prospettando due motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non essendo possibile comprendere come il giudicante – tenuto alla valutazione dell’esistenza di una condizione di violenza generalizzata – non avesse potuto considerare, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria, la situazione di grave violazione dei diritti umani esistente in Azerbaigian.

3. Il motivo è nel suo complesso inammissibile.

3.1 Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 17075 del 2018).

Il Tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame informazioni sulla situazione in Azerbaigian risalenti all’anno 2020. Queste valutazioni non paiono superate da quelle a cui fa riferimento il motivo di ricorso, di epoca antecedente e il cui contenuto, comunque, non attesta l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato.

La critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 32064 del 2018).

3.2 Quanto invece al mancato esame della situazione esistente in Azerbaigian sotto il profilo del diritto alla salute e all’alimentazione ai fini della domanda relativa alla concessione della protezione umanitaria, se è ben vero che il giudizio di non credibilità della narrazione del richiedente non precludeva di per sè la valutazione di diverse circostanze che concretizzassero una situazione di vulnerabilità (Cass. n. 10922 del 2019), occorre tuttavia rilevare che a tal fine non erano sufficienti allegazioni sulla sola situazione generale esistente nel paese di origine (che peraltro non risulta neppure che siano state fatte in sede di merito).

In vero, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente.

Ne consegue che non è sufficiente – in funzione dell’accoglimento della protezione umanitaria – la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità.

4. Il secondo motivo denuncia la violazione della Dir. Europea 29 aprile 2004, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’onere probatorio, in quanto il ricorrente aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per dimostrare i fatti allegati, di modo che non erano accettabili diagnosi di non credibilità che non tenessero conto dei limiti del suo livello culturale, dovendosi piuttosto avere riguardo al livello di pericolosità del paese di origine.

5. Il motivo è inammissibile.

Il giudice di merito si è ispirato ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante in sede amministrativa e giudiziaria, ha rilevato che il racconto offerto dal richiedente asilo risultava contraddittorio, non plausibile e in contrasto con il contenuto della documentazione prodotta e delle fonti internazionali disponibili.

Tale valutazione costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente asilo, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito; censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

6. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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