Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16310 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 3085372019 R.G. proposto da:

C.R., rappresentato e difeso dall’Avv. De Luca Debora,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

D.A.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Di Rocco Maria

Teresa, con domicilio eletto in Roma, via M. Gelsomini, n. 26/a,

presso lo studio dell’Avv. Lucia Muzzioli;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 385/19

depositata il 6 marzo 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2020

dal Consigliere Mercolino Guido.

 

Fatto

RILEVATO

che C.R. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 6 marzo 2019, con cui la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il gravame da lui interposto avverso la sentenza emessa il 3 agosto 2017 dal Tribunale di L’Aquila, che, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con D.A.C., aveva posto a carico dell’uomo l’obbligo di versare un assegno divorzile di Euro 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat, nonchè l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Angela mediante il versamento di un assegno mensile di Euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie;

che la D.A. ha resistito con controricorso.

Considerato che l’iscrizione della causa a ruolo ha avuto luogo ad iniziativa dell’intimata, mediante il deposito del controricorso in Cancelleria, effettuato il 28 ottobre 2019;

che infatti, come attestato dal certificato negativo rilasciato in pari data dalla Cancelleria, il ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso, notificato il 6 settembre 2019, nel termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1;

che, ai sensi di quest’ultima disposizione, va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso, non assumendo alcun rilievo la circostanza che questa Corte ne sia venuta a conoscenza per iniziativa della parte intimata;

che è stato infatti affermato ripetutamente che il potere di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso, sussistente non solo in caso di tardiva costituzione del ricorrente, ma anche nel caso di mancato deposito del ricorso, non resta escluso dalla costituzione dell’intimato, non potendo trovare applicazione la sanatoria prevista dall’art. 156 c.p.c., comma 3, per l’ipotesi di avvenuto raggiungimento dello scopo dell’atto, la quale si riferisce esclusivamente al mancato rispetto di forme in senso stretto, e non anche all’inosservanza di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni (cfr. Cass., Sez. VI, 9/11/2017, n. 26529; 26/10/2017, n. 25453; 24/05/2013, n. 12894);

che le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo;

che il mancato deposito del ricorso non esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, costituendo causa d’improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., ed essendo pertanto riconducibile, al pari delle altre ipotesi d’improcedibilità, al disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che prevede espressamente l’applicabilità della predetta sanzione (cfr. Cass., Sez. VI, 24/06/2020, n. 12412; 9/11/2017, n. 26529).

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2020

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