Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16310 del 30/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.30/06/2017), n. 16310
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14456-2016 proposto da:
G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI, 12 SC. G, presso lo studio dell’Avvocato MARCO MONTOZZI,
rappresentato e difeso dall’Avvocato GIULIO SALVATORE PIRAS;
– ricorrente –
contro
P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. Q.
VISCONTI 103, presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO NEBULOSO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato LUCILLA IAPICHINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6737/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 03/12/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2017 dal Consigliere GIUSTI ALBERTO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che G.B. ha proposto appello avverso la sentenza n. 261 del 2014 del Tribunale di Civitavecchia nella causa contro P.F.;
che la Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 3 dicembre 2015, ha dichiarato l’appello inammissibile per tardività, rilevando che la sentenza del Tribunale era stata notificata (con allegato precetto) in data 19 giugno 2014 presso lo studio dei procuratori domiciliatari del G., mentre il gravame era stato proposto soltanto il 17 ottobre 2014;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 1 giugno 2016, sulla base di un motivo;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’unico mezzo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 285 c.p.c., art. 170 c.p.c., commi 1 e 3, artt. 325 e 326 c.p.c., invocando l’applicazione del principio secondo cui la sentenza notificata in forma esecutiva e con allegato atto di precetto alla parte personalmente è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione;
che il ricorso è infondato;
che nella specie la copia esecutiva della sentenza del Tribunale di Civitavecchia è stata notificata, unitamente al precetto, a G.B. presso gli Avvocati Giulio e Piras Giancarlo, suoi procuratori domiciliatari per il giudizio di primo grado, e la predetta notificazione si è perfezionata in data 19 giugno 2014;
che tale notifica era idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione;
che infatti, in tema di impugnazione, ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art. 326 c.p.c., la notifica alla parte della sentenza munita di formula esecutiva effettuata nel domicilio eletto presso il difensore è equivalente a quella effettuata, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., nei confronti del procuratore costituito della parte, ed è idonea a far decorrere il termine breve per proporre il gravame (Cass., Sez. 1^, 18 aprile 2014, n. 9051), atteso che entrambe le forme di notificazione soddisfano l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore tecnico, come tale professionalmente qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione (Cass., Sez. 2, 24 novembre 2005, n. 24795);
che pertanto, in applicazione di questi principi, correttamente l’appello è stato ritenuto tardivo;
che il ricorso è rigettato;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione civile, il 19 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017