Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16310 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 16310 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15255 del Ruolo Generale degli
affari civili del 2012, proposto
DA
COMUNE DI APIRO, in persona del sindaco p.t., autorizzato a

stare in giudizio da delibera della G.M. n. 40 del 23 maggio
2012 ed elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Mazzini
n. 6, presso l’avv. Elio Vitale, con gli avv.ti Giovanni

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Data pubblicazione: 28/06/2013

Ranci

(giovanni.ranci@pecordineavvocatiancona.it ,

FAX

071/53735) e Alessandra Ranci (alessandra.ranci@pecordine
avvocatiancona.it ), che lo rappresentano e difendono per
procura a margine del ricorso notificato il 14-15 giugno
2012.

RICORRENTE

SOCIETA’ LE MAN di MANCINI VINICIO & C. s.r.1., con sede in

Apiro, in persona del legale rappresentante Mauro Mancini,
elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Giovanni
lana (FAX 06/233245240 e p.e.c. giovanniiaria@ordineavvocati
oma.org .) con l’avv. Gabriele Buonfante del foro di Macerata
(FAX 0733/274020 e p.e.c. avvgabrielebuonfante@cnfoec.it ),
difensori che rappresentano e difendono entrambi la società,
per procura in calce al controricorso.
CONTRORI CORRENTE
NONCHE’
PRIMUCCI LINO, già elettivamente domiciliato nel giudizio di

appello in Ancona, presso il difensore costituito avv. Cesare
Semini al Corso Garibaldi 174 (studio avv. M. Misiti).
INTIMATO

avverso la sentenza non definitiva della Corte d’appello di
Ancona n. 44/2012 del 17 gennaio 2013. Udita, alla pubblica
udienza del 28 maggio 2012, la relazione del Cons. dr.
Fabrizio Forte. Udito l’avv. Giovanni Ranci per il
ricorrente, e il P.M. dr. Pasquale Paolo Maria Ciccolo, che

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CONTRO

conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 14 e 15 giugno 2012 alla società Le
Man s.r.l. e al geom. Lino Primucci, il Comune di Apiro
chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello di

dello stesso anno che, per quanto rileva in questa sede, in
accoglimento del gravame della società e in riforma della
sentenza del Tribunale di Macerata, ha dichiarato la
giurisdizione dell’A.G.O. sulla domanda dell’appellante nei
confronti del comune di revisione dei prezzi per gli stati di
avanzamento successivi al primo e al secondo, per lavori di
sistemazione della locale viabilità.
In primo grado il Tribunale aveva riunito il processo avente
ad oggetto la domanda di pagamento, a titolo di revisione dei
prezzi, di

e

75.536,46 e di altri corrispettivi dell’appalto

eseguito dalla s.r.l. Le Man, e quello sui compensi
professionali al direttore dei lavori e al progettista geom.
Lino Primucci, sorto dall’opposizione dell’ente locale al
decreto ingiuntivo da lui ottenuto per il pagamento delle sue
prestazioni professionali.
Con la sentenza di primo grado il Tribunale aveva rilevato,
come eccepito dal Comune di Apiro, il difetto di
giurisdizione dell’A.G.O. sulla richiesta di revisione prezzi
per gli stati di avanzamento dal terzo a quello finale e
revocato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione dell’
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Ancona del 17 gennaio 2012, notificata ad esso il 20 aprile

ente locale, condannando il Primucci al risarcimento del
danno in solido con la s.r.l. Le Mann, in favore del comune,
liquidato in C 18978,91.
Entrambe le parti proponevano gravame contro la sentenza del
Tribunale, denunciando la erroneità della stessa che, per

stati di avanzamento successivi al primo e al secondo,
mentre, per il Comune di Apiro, erroneamente s’era
pronunciato sulla medesima domanda in ordine ai primi due
stati di avanzamento dei lavori.
La Corte di appello di Ancona, con sentenza non definitiva
del 17 gennaio 2012, ha ritenuto esservi stato il
riconoscimento dal comune del diritto della s.r.l. Le Man
alla revisione prezzi per tutti gli stati di avanzamento
lavori e ha quindi accolto l’appello della società e
dichiarato la giurisdizione dell’A.G.O. sulla domanda di
revisione, per la quale la stessa era stata denegata in primo
grado, rimettendo la causa, ai sensi dell’art. 353 c.p.c., al
tribunale perché si pronunciasse su di essa, previa
riassunzione della causa dagli interessati.
Ritenuta pregiudiziale la decisione sulla domanda di
pagamento della revisione dei prezzi rimessa al tribunale,
rispetto alla altre richieste di pagamento oggetto di causa,
l’adita Corte di merito ha disposto la sospensione del
processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. della causa pendente
dinanzi ad essa, in ordine a detta revisione dei prezzi.
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l’impresa, doveva decidere sulla revisione prezzi anche degli

Negata l’esistenza di alcuni degli obblighi di pagamento
verso l’impresa del Comune di Apiro, già riconosciuti in
primo grado, la Corte d’appello, affermando di decidere in
via definitiva, ha rimesso le parti al Tribunale sulla
domanda di revisione dei prezzi per gli stati di avanzamento

ordine alla parcella n. 1171/86 per la quale in primo grado
s’era negato l’obbligo di pagamento del comune, la cui
impugnazione è stata accolta in ordine alle parcelle 1170 e
1172 del 1986, dichiarandosi non dovute le somme di cui a
tali atti all’impresa, con compensazione integrale delle
spese sulla decisa giurisdizione e sospensione del giudizio,
per quanto relativo a domande collegate a quelle per le quali
si era affermata la giurisdizione dell’A.G.O.
Per la cassazione di tale sentenza della Corte d’appello di
Ancona del 17 febbraio 2012, definita nella impugnazione “non
definitiva”, propone ricorso notificato il 14 e 15 giugno
2012, il Comune di Apiro che denuncia con tre motivi, gli
errori dei giudici di merito, per avere affermato la
giurisdizione dell’A.G.O. sulla revisione dei prezzi chiesta
dalla s.r.l. Le Man di Mancini Vinicio & C. che replica con
controricorso, con cui in primo luogo eccepisce la
inammissibilità dell’avversa impugnazione, perché proposta
contro sentenza non definitiva, in violazione dell’art. 360,
30 comma, c.p.c.
Motivi della decisione

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successivi al terzo, rigettando l’appello della impresa in

1. Il ricorso per cassazione investe la sentenza di merito
per la sola parte in cui ha dichiarato la giurisdizione del
giudice ordinario ed ha rimesso la causa al Tribunale di
Macerata, perché si pronunciasse sulle pretese di pagamento
della società Le Man per gli stati di avanzamento per i quali

riconoscimento del diritto dell’impresa, con conseguente
giurisdizione dell’A.G.O. sulla domanda relativa al diritto
di credito, derivato dalla revisione prezzi riconosciuta come
dovuta dal committente.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia dal Comune di
Apiro la mancanza di un qualsiasi atto di riconoscimento del
diritto alla revisione prezzi della controparte, proveniente
da organo competente alla ricognizione di debito dell’ente
locale, cioè dal consiglio comunale, il quale, con delibera
n. 77 del 3 ottobre 1989, aveva espressamente denegato tale
riconoscimento e affermato il suo diritto a interessi, penali
e risarcimenti dall’impresa.
1.2. In secondo luogo si deduce la distorta e travisante
motivazione della sentenza impugnata rispetto al dispositivo,
perché, pur avendo nei motivi chiarito quali erano gli organi
-,

dell’ente locale che potevano procedere al riconoscimento del
diritto dell’appaltatore alla revisione dei prezzi e i
provvedimenti che avevano deliberato in tal senso, non ha poi
rilevato che i documenti prodotti a sostegno del preteso
credito dell’impresa e analiticamente richiamati in ricorso,
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la Corte di merito ha ritenuto essersi avuto il

non integravano detta ricognizione, ma la mera previsione
contabile di spesa,

per l’ipotesi in cui dovesse

corrispondersi la revisione prezzi, dopo l’esecuzione dei
lavori e il riconoscimento del credito dell’impresa.
1.3. In terzo luogo si deduce la errata affermazione dalla

della revisione prezzi per l’impresa dal comune, che invece,
in base alla sentenza impugnata, aveva riconosciuto il suo
debito per la revisione dei prezzi, con una delibera di
giunta priva di valore ed efficacia, perché smentita da
successiva determinazione del consiglio comunale, unico
organo legittimato

a riconoscere il diritto che precede,

dovendo escludersi ogni rilievo ricognitivo al mandato di
pagamento del 1982, erroneamente emesso dall’ente locale.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma
3, c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente
impugnazione di una sentenza successiva alla entrata in
vigore del D. Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, esattamente
definita dallo stesso ricorrente non definitiva.
Infatti il ricorso per cassazione non investe le statuizioni
definitive della sentenza impugnata, con le quali ha respinto
alcune delle domande di pagamento del controricorrente nei
confronti del Comune di Apiro, ma solo la dichiarazione della
giurisdizione del giudice ordinario sulle domande di
pagamento della revisione prezzi, relativa a lavori per i
quali nessuna ricognizione del diritto vi era stata con
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Corte di merito del riconoscimento del diritto al pagamento

rituale approvazione della chiesta revisione dal committente
ente locale a mezzo del consiglio comunale (sul tema, cfr. le
S.U. 27 dicembre 2011 n. 28809 e 25 febbraio 2009 n. 4483 e
16 aprile 2009 n. 9987).
In quanto con il ricorso si è chiesta la cassazione della

impugnazione deve dichiararsi inammissibile, ai sensi del
terzo comma dell’art. 360 c.p.c., investendo la sola
statuizione non definitiva sulla giurisdizione, in rapporto
alla quale la stessa Corte d’appello ha rimesso le parti al
tribunale per la prosecuzione del giudizio sulle domande non
ancora esaminate (S.U. 12 febbraio 2013 n. 3268, 24 gennaio
2012 n. 1717, e relativamente ad una pronuncia sulla sola
giurisdizione 20 giugno 2012 n. 10136).
Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile, non potendo
impugnarsi la sola affermata giurisdizione contro la quale
può ricorrersi impugnando anche le statuizioni di merito che
conseguiranno all’esame delle domande di pagamento
dell’impresa, che la stessa Corte di merito ha rinviato al
primo giudice per l’esame e la decisione.
Per la soccombenza il Comune di Apiro dovrà pagare alla sola
controricorrente società Le Man di Mancini Vinicio & C. le
spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano
come in dispositivo, nulla disponendosi per le spese nei
confronti del Primucci che non si è difeso in questa sede.
P.Q.M.
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sola statuizione non definitiva sulla giurisdizione, la

La Corte a sezioni unite dichiara inammissibile il ricorso
contro la sentenza sulla sola giurisdizione dell’A.G.O. della
Corte d’appello di Ancona e condanna il ricorrente comune a
pagare alla controricorrente società le spese del giudizio di
cassazione, che liquida in C. 3.500,00 a titolo di compenso

legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni
unite civili della corte Suprema di Cassazione del 28 maggio
2013.

ed e 200,00 per esborsi, oltre alle spese accessorie come per

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