Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16310 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 04/08/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 04/08/2016), n.16310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17575-2012 proposto da:

P.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FILIPPO CORRIDONI 19, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

TULLIO, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO PURIFICATI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DIFESA c.f. (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l‘AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex

lege;

– resistente –

avverso la sentenza n. 370/2011 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata

il 10/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato STEFANO PURIFICATI, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. P.R. proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Pianella al verbale 15.9.05 con il quale i carabinieri di Cepagatti gli avevano contestato la contravvenzione di cui all’art. 80 C.d.S., comma 14, perchè circolava con un autocarro con targa di prova non presentato alla prescritta revisione. L’opposizione veniva rigettata tanto dal giudice di pace quanto dal tribunale dell’Aquila, adito con l’appello del sig. P..

Secondo il tribunale l’apposizione della targa di prova non consentiva la circolazione con veicolo non sottoposto a revisione.

Avverso la sentenza del tribunale il sig. P. proponeva ricorso per cassazione, deducendo, quale unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 80 e 98 c.d.s., in relazione al D.P.R. n. 474 del 2001, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Ad avviso del ricorrente – che, a supporto del proprio assunto, produce un conforme parere del 15.3.06 della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture – la ratio della disposizione che autorizza gli esercenti di officine di riparazione a circolare con veicoli muniti di targhe di prova per sottoporli a prove tecniche (da individuare nella necessità di permettere all’autoriparatore di verificare l’entità dei malfunzionamenti e l’efficienza degli interventi effettuati) imporrebbe di riconoscere a tali soggetti la possibilità di circolare in prova anche con veicoli con revisione scaduta.

L’intimato Ministero non notificava controricorso ma si costituiva in funzione dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

All’esito del deposito della relazione di della cui all’art. 380 bis c.p.c. la causa veniva discussa nella camera di consiglio del 4.10.13, per la quale il ricorrente depositava memoria illustrativa ed al cui esito il Collegio – ritenuta l’insussistenza delle condizioni di evidenza decisoria fissate dall’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione della causa in sede camerale – rinviava la stessa alla pubblica udienza.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.4.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. ed alla quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

L’assunto del ricorrente secondo cui la disciplina della circolazione con targa di prova conterrebbe una deroga al disposto dell’articolo 80 c.d.s., comma 14, che sanziona “chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione”, non ha fondamento nè letterale nè teleologico.

Al riguardo è sufficiente rilevare che il D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1 solleva i soggetti appartenenti alle categorie tassativamente elencate nelle lettere a, b), c) e d) del primo comma, purchè espressamente autorizzati alla circolazione di prova, dall’obbligo di munire della carta di circolazione i veicoli che circolano su strada per ragioni tassativamente elencate nella prima parte del primo comma (esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento).

La disposizione in esame, dunque, prevede che la circolazione in prova possa avvenire, per le specifiche finalità sopra menzionate e ad opera dei soggetti rientranti nelle suddette categorie, individualmente autorizzati:

con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione; ciò in deroga al disposto degli artt. 93, 110e 114 c.d.s.; con veicoli sui quali siano stati applicati sistemi o dispositivi di equipaggiamento che rendano necessario l’aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’art. 236 reg. att. c.d.s.; ciò in deroga al disposto dell’art. 78 c.d.s.; quest’ultima deroga, non formulata espressamente nel testo del D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1, risulta implicita nella previsione di tale articolo, comma 1, lett. c), la quale inserisce nell’elenco delle categorie di soggetti che possono essere autorizzati alla circolazione in prova “le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi del cit. D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 236, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari; commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento”.

L’esegesi del D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1 consente dunque di concludere che la circolazione in prova può avvenire in deroga al disposto degli artt. 78, 93, 110 e 114 c.d.s.; non in deroga al disposto dell’art. 80 c.d.s., il quale vieta la circolazione con veicoli che non siano stati presentati alla prescritta revisione.

Il ripetuto D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1, in sostanza, non contiene alcun riferimento a ipotetiche esenzioni al divieto circolare con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione.

Sotto il profilo teleologico, è poi sufficiente rilevare che la ratio della disposizione che autorizza (anche) gli esercenti di officine di riparazione a circolare con veicoli muniti di targhe di prova per sottoporli a prove tecniche va individuata nella necessità di permettere all’autoriparatore di eseguire prove su strada, onde verificare l’entità dei malfunzionamenti su cui gli sia stato richiesto di intervenire e l’efficienza degli interventi da lui effettuati.

Tale ratio legis non tocca il tema della revisione periodica obbligatoria, perchè anche un veicolo regolarmente revisionato può presentare malfunzionamenti la cui riparazione richieda l’effettuazione di prove tecniche su strada, e, per converso, una volta che un veicolo sia stato portato alla revisione, l’eventuale circolazione che il riparatore debba effettuare con tale veicolo per svolgere le prescritte verifiche, o per controllare l’efficacia degli intereventi manutentivi effettuati, risulterà non in contrasto con il disposto dell’art. 80 C.d.S., appunto perchè effettuata con un veicolo “presentato alla prescritta revisione”. In definitiva l’assunto che identifica la possibilità di circolare con un veicolo non munito di carta di circolazione con la possibilità di circolare con un veicolo non sottoposto alle prescritte revisioni, ancorchè fatto proprio dalla Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

In un parere reso nel 2006, non può essere condiviso, palesandosi sfornito di base normativa.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.

Non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo la difesa dell’Amministrazione svolto attività difensiva in questa sede.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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