Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1631 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1631 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 4530 — 2008 R.G. proposto da:
DE PIERRO ROSANNA — DPRRNN52M54E995S, rappresentata e difesa, in virtù di procura
speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Luigi Mangione e Gioacchino Conte,
unitamente ai quali elettivamente domicilia in Roma, al piazzale delle Belle Arti, n. 6, presso
lo studio dell’avvocato Benedetto Loyola.
RICORRENTE
contro
COSIMO CARETTA — CRTCSM45C12I066N, elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Silla n. 91, presso lo studio dell’avvocato Michele Rossetti, che, unitamente all’avvocato
Lorenzo Iacobbi, lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del
controricorso.
CONTRORICORRENTE
Avverso la sentenza n. 362 dei 12.10/12.11.2007 della corte d’appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto,

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7,S-G // I

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Data pubblicazione: 27/01/2014

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 5 dicembre 2013 dal consigliere
dott. Luigi Abete,
Dato atto che i difensori delle parti, benché ritualmente avvisati, non sono comparsi,
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Sergio Del
Core, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

Con atto notificato in data 4.11.2000 Cosimo Caretta citava a comparire innanzi al
tribunale di Taranto Rosanna De Pierro, chiedendo che fosse dichiarato nullo ed improduttivo
di effetti il testamento olografo redatto dalla defunta Messa De Pieno in data 20.11.1999,
testamento col quale costei aveva istituito erede universale la nipote e convenuta Rosanna De
Pieno.
Deduceva all’uopo l’attore che con precedente testamento olografo dell’ 8.3.1999 era stato
a sua volta dalla de cuius istituito erede universale.
Radicatosi il contraddittorio, disposta ed espletata consulenza tecnica grafologica, il
giudice adito accoglieva la domanda e dichiarava la nullità dell’impugnato testamento.
Interponeva appello Rosanna De Pieno, lamentando la superficialità e le contraddizioni
inficianti, a suo dire, gli esiti della consulenza tecnica svolta in prime cure; instava, dunque,
per la riforma della gravata sentenza.
Si costituiva e resisteva l’appellato.
Con sentenza dei 12.10/12.11.2007 la corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di
Taranto, rigettava il gravame, così confermando la statuizione di prime cure, e condannava
l’appellante al pagamento delle spese del grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Rosanna De Pieno, chiedendo la cassazione
dell’impugnata sentenza, con il favore delle spese di ogni grado, da distrarsi in favore degli
avvocati antistatari.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Cosimo Caretta ha depositato controricorso, chiedendo dichiararsi inammissibile e,
comunque, rigettarsi l’avverso ricorso; con il favore delle spese del giudizio, da distrarsi in
favore degli avvocati anticipatari.
La ricorrente, Rosanna De Pierro, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE

c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 602 e 606 c.c. nonché il vizio di omessa
motivazione.
All’uopo adduce che il giudice dell’appello, in spregio all’insegnamento di questa Corte,
ha erroneamente ritenuto che “la nullità per difetto del requisito dell’autografia è ipotizzabile
laddove l’intervento del terzo si estrinsechi anche in una sola parola ancorché su incarico e/o
col consenso del testatore” (così sentenza d’appello, pag. 5). Segnatamente che il giudice del
gravame “non ha minimamente colto… proprio questo distinguo fondamentale tra la
compre senza o contemporaneità dell’intervento del terzo sulla scheda al momento della sua
redazione ad opera del testatore … ed invece la sua posteriorità rispetto alla stessa redazione
allorquando – in buona sostanza – è perfettamente formato da questi in piena autonomia e nella
libera esplicazione della sua volontà” (così ricorso, pag. 4); che, nel caso di specie, rileva
propriamente tal ultima eventualità, “atteso che nel testamento impugnato e dichiarato nullo
…. l’elemento sicuramente eterografo e … idoneo ad inficiarne la genuinità e personalità
consisteva nel riempimento, evidentemente successivo alla redazione della scheda, di uno
spazio lasciato in bianco dalla testatrice” (così ricorso, pag. 4); che, se ella ricorrente avesse
presenziato alla redazione del testamento, di certo non avrebbe avuto senso alcuno che la
testatrice lasciasse un spazio in bianco destinato ad esser riempito con la sua data di nascita;
che “la cd. data non soltanto attiene ad un elemento non essenziale nella
ricostruzione della volontà testamentaria atteso che non sussisteva certo un problema di

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Con il primo motivo la ricorrente deduce in relazione all’art. 360, 10 co., n. 3) e n. 5),

identificazione del beneficiario delle disposizioni…, ma nemmeno incide sulla genuinità e la
autonomia del volere del de cuius” (così ricorso, pagg. 5 – 6).
Con il secondo motivo la ricorrente del pari deduce in relazione all’art. 360, 10 co., n. 3) e
n. 5), c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 625 e 628 c.c. nonché il vizio di
contraddittoria e insufficiente motivazione.

artt. 625 e 628 c.c., allorché ha ritenuto che, “afferendo il dato della nascita alla esatta
individuazione del beneficiario della disposizione, induce più di un sospetto sul complesso
della scheda e in ultima analisi compromette la stessa volontà della heredis institutio” (così

sentenza d’appello, pag. 6). Segnatamente, che, “ritenendo.., il requisito citato… essenziale
per la individuazione del beneficiario del testamento, la Corte di appello di Lecce
omette di considerare che ai sensi dell’art. 628 c.c., la sanzione della nullità dello scritto
testamentario è comminata solo ed esclusivamente allorché la persona nominata ed istituita
non possa essere determinata in via assoluta e non come nel nostro specifico caso allorché la
beneficiaria delle disposizioni sia addirittura nominalmente menzionata” (così ricorso, pag.

8); e ciò tanto più che “non è stata… mai posta — almeno nei due gradi di giudizio svolti —
alcuna questione relativa alla determinatezza e/o certezza della volontà dispositiva in favore
dell’odierna ricorrente, nemmeno dall’attore in primo grado ed in sede di gravame, tanto era
pacifico quel dato” (così ricorso, pag. 8).
Con il terzo motivo la ricorrente deduce in relazione all’art. 360, 1° co., n. 5), c.p.c. il
vizio di omessa e/o insufficiente motivazione.
All’uopo adduce che la corte di merito ha errato, sia allorché ha opinato nel senso che la
parziale pretesa eterografia del testamento ha carattere assorbente e toglie “spazio al merito
del gravame anche per ciò che concerne la critica dell’elaborato peritale” (così sentenza

d’appello, pag. 6) sia allorché ha “solo per completezza aggiunto che i rilievi del CTU con
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All’uopo adduce che la sezione tarantina della corte leccese ha falsamente applicato gli

riguardo alla disomogeneità della larghezza di e tra le lettere, la direzione e l’inclinazione
assiale e l’eccessiva larghezza tra le parole sono indizi più che gravi che militano a favore
della tesi dello scritto eterografo” (così sentenza d’appello, pag. 6); che, propriamente, tali
assunti sono evidentemente contraddittori, “perché i pretesi gravi indizi che emergerebbero
dalle verifiche effettuate sulla scheda testamentaria dal consulente d’ufficio … sono elementi

dalla de cuius in data 8 marzo 1999” (così ricorso, pag. 9); che “come opportunamente
ricordato dal consulente di parte convenuta.., odierna ricorrente, il Prof. Miale, le disarmonie
e le incongruenze che il CTU ha individuato nel testamento impugnato sono evidenti ed
appaiono anche in quello anteriormente sottoscritto dalla signora messa De Pieno e datato 8
marzo 1999” (così ricorso, pag. 10); che l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione
della pronuncia di seconde cure emerge pur in relazione ad altro passaggio, propriamente
nella parte in cui, “dopo aver premesso il breve arco temporale – circa 8 mesi — in cui sono
stati redatti successivamente i due testamenti, conclude per l’impossibilità intervenuto tra l’una e l’altra scrittura. In ciò non considerando
minimamente quanto persino il CTU … aveva già messo in luce in ordine al progressivo
aggravarsi della malattia della testatrice …., idoneo — dunque — a determinare le pretese
disarmonie e comunque a giustificarle, ove realmente esistenti. Contraddittoria ed
insufficiente è la motivazione allora della mancata ammissione delle richieste istruttorie
avanzate dall’odierno ricorrente” (così ricorso, pag. 10).
Si reputa di attendere, dapprima, all’esame del terzo motivo di ricorso.
Il motivo invero, siccome del resto già emerge dall’illustrazione che in precedenza se ne è
operata, si correla ad un passaggio della motivazione della statuizione in questa sede
censurata idoneo ex se a sorreggere il dictum della sezione tarantina della corte d’appello
leccese.
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dissonanti presenti anche nel testamento assunto quale scrittura di comparazione e vergato

Segnatamente l’inammissibilità, alla stregua delle ragioni che seguono, del motivo de quo

agitur, giacché lascia impregiudicato il passaggio motivazionale che, appunto, riveste
indubbia valenza di autonoma ratio decidendi, esplica un sicura forza assorbente, sì da render
vana la delibazione delle ulteriori ragioni prefigurate a sostegno dell’esperita impugnazione.
Più esattamente, e pur a prescindere dalla circostanza per cui le argomentazioni del

(cfr., tra le altre, Cass. 8.1.2013, n. 259), si rimarca che, in dipendenza del principio di
cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione, quale sancito all’art. 366, 1° co., n. 6)
c.p.c., Rosanna De Pieno avrebbe dovuto imprescindibilmente e puntualmente indicare nel
ricorso a questa Corte di legittimità sia il passaggio della relazione redatta dal proprio
consulente ove si dà atto che le disarmonie ed incongruenze palesate dal consulente d’ufficio
nel corpo del testamento oggetto in questa sede di censura sarebbero evidenti anche nel corpo
del testamento anteriormente — in data 8.3.1999 – redatto da messa De Pieno, sia il passaggio
della relazione sottoscritta dal consulente d’ufficio ove si attesterebbe il progressivo
aggravarsi della malattia che affliggeva la testatrice, idoneo a determinare e a giustificare le
pretese disarmonie (al riguardo cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorso per

cassazione – in ragione del principio di cosiddetta “autosufficienza” — deve contenere in sé
tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della
sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni,
senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad
elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito; cfr. altresì Cass. (ord.) 4.9.2008, n.
22303).
La notazione testé premessa, ovviamente, non può che essere reiterata in ordine alle
richieste istruttorie — nel ricorso a questa Corte – non meglio precisate ed in via del tutto
generica richiamate, che i giudici di merito avrebbero immotivatamente disatteso.

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consulente di Rosarma De Pierro non possono che aver valore di mere allegazioni di parte

Si soggiunge che neppure e per nulla soccorre — semmai avesse potuto soccorrere – a
soddisfare le esigenze imposte dal principio di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per
cassazione, la memoria ex art. 378 c.p.c. depositata da Rosanna De Pierro in data 28.11.2013.
La ricorrente, giacché soccombente, va condannata al pagamento delle spese del giudizio
di legittimità, con distrazione a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, di Cosimo Caretta.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al
giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00#, oltre euro 300,00# per esborsi, da
distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di

La liquidazione segue come da dispositivo.

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