Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1631 del 26/01/2021
Cassazione civile sez. I, 26/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 26/01/2021), n.1631
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10800/2019 proposto da:
J.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Ippolito Nievo
61, presso lo studio dell’avvocato De Angelis Rossella,
rappresentato e difeso dall’avvocato Dalla Bona Roberto;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– resistente –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di COMO, depositata il
22/02/2019.
Fatto
RILEVATO
Che:
1.- Il Prefetto di Como, in data 10 dicembre 2018, ha pronunciato decreto di espulsione avverso l’odierno ricorrente, cittadino (OMISSIS).
Il giudice di Como con ordinanza del 22 febbraio 2019 ha rigettato il ricorso, rilevando che la richiesta protezione internazionale è stata rigettata in primo grado, e che la pendenza d’appello non è ostativa alla convalida del provvedimento di espulsione, non ravvisandosi ragioni di pregiudizialità o di opportunità.
2. J.A. propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. L’Avvocatura dello Stato si è costituita per il Ministero al solo fine di eccepire la nullità della notifica del ricorso effettuata irregolarmente presso l’Avvocatura distrettuale di Milano anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato.
Diritto
RITENUTO
Che:
La notifica del ricorso non è regolare, in quanto effettuata all’Avvocatura e non al Prefetto; non risulta che innanzi al Giudice di pace il Prefetto fosse rappresentato dall’Avvocatura e pertanto la notificazione è da ritenersi nulla, ma rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. n. 12665/2019) L’Avvocatura si è costituita per il Ministero al fine di eccepire la nullità della notifica, perchè inviata alla distrettuale di Milano e non all’Avvocatura generale (Cass. 12410/2020). La costituzione dell’Avvocatura sana il vizio, ma solo per il Ministero, mentre l’effetto sanante non si estende alla Prefettura, cui la notifica del ricorso deve essere rinnovata (Cass. n. 13325/2018).
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia rinnovata la notifica del ricorso al Prefetto di Como presso il suo ufficio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021