Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1631 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 24/01/2020), n.1631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22879-2015 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato SERGIO BLASI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO ORRICO, PAOLA

DALLA VALLE;

– ricorrenti –

contro

SEA SOCIETA’ EUROPEA AUTOCARAVAN SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO

PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TULLIO ZANCHI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1197/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

Udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Uditi gli Avvocati BOMBAC e ZANCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto notificato il 17 settembre 1993 B.L. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, P.R. e rappresentava che, all’esito di trattative, aveva concordato, nel 1993, con il convenuto l’acquisto di un autocaravan Mobilvetta Design, modelli) Skipper 4 Magic, con motorizzazione Ducato 14 “turbodiesel, al prezzo di Lire 58.000.000, in parte da saldare con la permuta di una roulotte di sua proprietà valutata Lire 5.000.000; che successivamente il P. gli aveva proposto di modificare la meccanica del veicolo, dotandolo di un motore Iveco Daily Turbodiesel Intercooler e che, quindi, il 28 maggio 1993 era stato sottoscritto tra le parti il relativo contratto di acquisto con la maggiorazione del prezzo di Lire 4.375.000. Deduceva, altresì, l’attore che, invitato a visionare l’automezzo presso il P., ne aveva constatato l’avanzato stato di usura ed aveva comunicato al convenuto di voler risolvere il contratto; poichè il P. aveva precisato che il veicolo esaminato non era quello a lui destinato, si era recato a Firenze, presso la sede della ditta costruttrice, allo scopo di vedere l’automezzo acquistato, in fase di allestimento, non riuscendo comunque ad esaminarlo compiutamente, per il poco tempo disponibile; allorchè aveva avuto notizia dal P. dell’ultimazione della predisposizione del veicolo, aveva fatto controllare l’autocaravan da un esperto ed aveva, quindi, richiesto a mezzo raccomandata a.r. al P. la restituzione dell’acconto versatogli, pari a 39.300.000, e lo aveva diffidato dal porre all’incasso l’assegno di Lire 21.000.000, consegnatogli sempre in adempimento dell’obbligazione di pagamento, essendo emerso che l’autocaravan risultava costruito nel 1991, era stato di recente riverniciato, rimaneggiato e presentava varie deformazioni, inoltre l’intera sua struttura risultava intaccata dalla ruggine, per cui il perito aveva valutato un deprezzamento del veicolo pari al 15%.

Tanto premesso l’attore chiedeva la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e le conseguenti pronunzie restitutorie. Si costituiva il convenuto che chiedeva di chiamare in causa la società costruttrice del veicolo in questione onde esserne manlevato, il rigetto della domanda attorea e l’accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale di risoluzione del contratto intervenuto tra le parti per inadempimento del B. e di condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni.

Si costituiva la chiamata in causa Mobilvetta s.r.l. che chiedeva il rigetto di ogni pretesa dell’attore nei suoi confronti, non sussistendo alcun diretto rapporto contrattuale con il medesimo e contestando ogni responsabilità ascrittale dal convenuto, sulla premessa che i lamentati vizi e difetti del veicolo in questione non erano anteriori alla conclusione del contratto col P. ed erano stati, comunque, tardivamente denunziati.

2. Il Tribunale di Verona, con sentenza del 22 giugno 2002, accoglieva la domanda di risoluzione del contratto tra l’attore e il convenuto per inadempimento del venditore dovuto a consegna di aliud pro alio, condannava il P. a restituire al B. gli importi da lui ricevuti, nonchè il controvalore in denaro della roulotte data in permuta stimato in Lire 5.000.000, oltre rivalutazione ed interessi, e lo condannava altresì alle spese di giudizio in favore dell’attore. Inoltre, ritenendo che nel caso di specie fosse configurabile una vendita a catena e che la società chiamata in causa aveva costruito il veicolo oltre un anno e mezzo prima della vendita al P. e lo aveva tenuto in quel periodo all’aperto, il Tribunale condannava la Mobilvetta Design s.r.l. a rifondere al P. quanto da questi dovuto all’attore anche a titolo di spese giudiziali.

3. Avverso la sentenza di primo grado proponeva gravame la Società Europea Autocaravan s.p.a. (di seguito SEA), che aveva nelle more incorporato la Mobilvetta s.r.l..

4. Si costituivano sia il B. che il P. i quali proponevano a loro volta appello incidentale.

5. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 18 novembre 2005, accogliendo l’appello principale e in parte quelli incidentali, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda di manleva proposta dal P. nei confronti della Mobilvetta s.r.l. ora SEA; determinava in Euro 22.879,04, oltre interessi compensativi, il debito restitutorio del P. nei confronti di B., in conseguenza della risoluzione del contratto di compravendita del 28.5.1993 stipulato tra i predetti; condannava il P. al risarcimento dei danni in favore di B., quantificati in Euro 2.137,57 con rivalutazione ed interessi e condannava il B. alla restituzione in favore di SEA della somma di Euro 41.203,24 percepita in esecuzione della sentenza riformata, oltre interessi dall’avvenuto pagamento al rimborso; rigettava ogni ulteriore domanda; condannava il P. al pagamento, in favore delle altre parti, delle spese del doppio grado di giudizio e poneva a carico dello stesso le spese di ctu.

6. Avverso la sentenza della Corte di merito B.L. proponeva ricorso per cassazione sulla base di nove motivi.

7. P.R. proponeva ricorso incidentale articolato in quattro motivi.

8. Questa Corte, rigettava il ricorso principale, accoglieva i primi tre motivi del ricorso incidentale proposto da P.R. e rigettava il quarto, cassava la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinviava la causa ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

9. P.R. riassumeva il giudizio dinanzi la Corte d’Appello di Venezia e si costituivano con separate comparse B.L. e la SEA.

10. La Corte d’Appello in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda di manleva proposta da P.R. nei confronti di SEA e lo condannava al pagamento delle spese del giudizio.

Il giudice del rinvio evidenziava che, a seguito della sentenza di cassazione, bisognava procedere ad una nuova valutazione delle prove.

La sentenza del giudice di legittimità, infatti, aveva riscontrato carenze e contraddittorietà di motivazione sulla qualità del bene compravenduto. In particolare, da una parte si affermava che il suddetto bene era nuovo e dall’altra, invece, si diceva che, pur essendo nuovo di fabbrica nell’accezione economica comunemente intesa, era già stato immatricolato e, dunque, aveva un valore sensibilmente inferiore non paragonabile ad identico veicolo non ancora immatricolato. La motivazione della sentenza era insufficiente anche in relazione alla mancata valutazione di risultanze probatorie aventi carattere decisivo come la deposizione del teste M. in relazione alle condizioni dell’autocaravan fornito al P. e le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio in relazione ai prezzi praticati dalla SEA al P..

10.1 Ciò premesso la Corte d’Appello evidenziava l’estraneità della Società Europea Autocaravan s.p.a rispetto alla compravendita dell’autocaravan telaio 2021921 che non era destinato a B.. Anche il teste M. aveva riferito che tale mezzo non era stato ordinato in sostituzione di altro ordinato in precedenza e anche dalla consulenza era emerso che il veicolo era nuovo di fabbrica solo sotto l’aspetto formale mentre sotto l’aspetto sostanziale presentava vizi da ascriversi alla vetustà dei singoli componenti, dato che il mezzo era rimasto invenduto presso il costruttore per un anno e otto mesi ed esposto all’aggressione di acqua ed altri agenti meteorologici.

Il prezzo di vendita praticato dal P. al B. era stato ridotto con uno sconto concesso a tutti gli acquirenti pari al 10% per vendita promozionale, mentre non era stata pattuito alcuno sconto per vizi o per il minor valore del mezzo dovuto alle sue condizioni di degrado. Al contrario invece tra la SEA e il concessionario di zona P. era stato effettuato uno sconto supplementare dell’11,6%, in eccedenza all’usuale provvigione riservata al concessionario del 14%. Tale maggiore sconto era compensativo di una particolare situazione del mezzo oggetto della compravendita. Dunque, il P. era ben consapevole delle condizioni dell’autocaravan grazie alle quali aveva ottenuto uno sconto particolare non altrimenti giustificabile mentre il prezzo da lui pattuito con il B. era quello ordinariamente praticato ai clienti.

Inoltre, non vi era alcun riscontro di un diretto coinvolgimento della ricorrente nella vendita dell’autocaravan conclusa tra il P. e il B. e, dunque, nella decisione del primo di ottenere dal secondo il prezzo ordinario senza sconti per le condizioni del mezzo. Per tali motivi i due rapporti contrattuali dovevano considerarsi indipendenti sotto tutti i profili e, dunque, non vi era stato alcun inadempimento della ricorrente verso il P., considerato il prezzo di vendita praticato in ragione dei difetti ben noti a quest’ultimo che determinava il venir meno del nesso causale rispetto al distinto ed autonomo inadempimento del P. verso il B..

L’inadempimento del P. non era, pertanto, direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore. Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte d’Appello rigettava la domanda del P. di manleva.

11. P.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.

12. Società Europea Autocaravan s.p.a ha resistito con controricorso.

13. P.R., con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

A parere dei ricorrenti la Corte d’Appello ha violato le regole del giudizio di rinvio, stravolgendo quanto affermato dalla Corte di cassazione e affermando che anche se la prima immatricolazione dell’autocaravan era stata fatta a nome del B., il mezzo non poteva considerarsi nuova di fabbrica.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 1470, 1490, 1492 1494 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente, premesso che nella fattispecie ricorre l’ipotesi della cosiddetta “vendita a catena”, ritiene privo di rilevanza il fatto che nella fattura di vendita rilasciata dalla controricorrente al P. non vi fosse alcun riferimento all’ordine effettuato dal B., in quanto ciò che caratterizza le “vendita a catena” è proprio l’autonomia di ogni vendita rispetto alla precedente. Pertanto, in relazione alla domanda di manleva svolta dal P. nei confronti della Mobilvetta era semplicemente necessario dimostrare che l’autocaravan venduto al B. dal P. era lo stesso venduto dalla Mobilvetta.

Inoltre, il predetto autocaravan era nuovo e in perfette condizioni come affermato dal M.. Dunque, una volta preso atto che nella fattispecie ricorreva l’ipotesi di vendita catena e che il bene oggetto della vendita era risultato viziato la Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare i consolidati principi in materia.

2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Deve premettersi che nell’ipotesi della cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di merito conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova, potendo compiere anche ulteriori accertamenti giustificati dalla sentenza di annullamento e dall’esigenza di colmare le carenze da questa riscontrate, tranne che in ordine ai fatti che la sentenza medesima ha considerato definitivamente accertati, per non essere investiti dall’impugnazione, nè in via principale nè in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata (Sez. 1, Ord. n. 31901 del 2018).

In altri termini nel giudizio di rinvio, l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. In caso diverso, quando la cassazione avvenga sia per vizi di violazione di legge che per vizi di motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi, non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova.

Nel caso di specie la Corte d’Appello ha emendato il vizio di motivazione che aveva determinato la cassazione della precedente sentenza ed ha chiarito con una motivazione più approfondita le ragioni per le quali, alla luce delle prove raccolte, tenuto anche conto di quelle indicate nella sentenza di cassazione come decisive, la vendita dell’autocaravan effettuata dalla Mobilvetta alla ricorrente doveva ritenersi autonoma rispetto a quella effettuata da quest’ultimo al B..

Secondo la Corte d’Appello, infatti, le condizioni del mezzo che ancorchè nuovo scontava il fatto di essere rimasto all’aperto esposto alle intemperie per più di un anno, avevano determinato uno sconto particolare fatto dalla Mobilvetta alla ricorrente, mentre quest’ultima aveva venduto il suddetto mezzo come nuovo al B., in tal modo interrompendo il nesso che caratterizza il meccanismo c.d. della “vendita a catena”.

Infatti, in tale tipo di vendita, il principio dell’autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all’acquirente, ma solo quando l’inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (Sez. 2, Sent. n. 2115 del 2015).

Nella specie, l’inadempimento del ricorrente nei confronti del B. non corrisponde ad alcun inadempimento della Mobilvetta nella vendita del medesimo autocaravan alla ricorrente. Nel primo caso, infatti, da quanto emerso ed accertato nel giudizio di merito e non più sindacabile in questa sede, il bene oggetto della compravendita era stato venduto come nuovo, senza alcun riferimento ai vizi della cosa rappresentati dal fatto che l’automezzo si era parzialmente deteriorato per essere rimasto esposto all’aperto per un lungo lasso di tempo. Nel secondo caso, ovvero con riferimento alla vendita effettuata da Mobilvetta al B., tale caratteristica difettosa del mezzo era stata espressamente contemplata nel contratto di vendita, tanto che aveva determinato una consistente diminuzione del prezzo che, invece, non era stata a sua volta praticata dal ricorrente al B..

Ne consegue che, poichè nelle vendite cosiddette a catena ciascuno dei successivi acquirenti agisce, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, in regresso contro l’immediato dante causa in forza del proprio distinto rapporto contrattuale di compravendita e senza che tra l’azione principale e il rapporto obbligatorio che sta alla base della successiva domanda di regresso si costituisca alcun vincolo di interdipendenza, i vizi del bene venduto rilevano solo nel contratto intercorso tra il P. e il B. perchè nel contratto di vendita precedente erano entrati nel sinallagma contrattuale, determinando il minor prezzo corrispondente alla diminuzione di valore dell’autocaravan.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 2727 e 2729 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’Appello circa la consapevolezza in capo al P. delle condizioni del bene oggetto della compravendita desunte dal prezzo di acquisto e dallo sconto che gli era stato fatto da Mobilvetta.

Secondo il ricorrente il ragionamento presuntivo effettuato dalla Corte d’Appello sarebbe contraddittorio, tenuto conto del prezzo di listino dell’autocaravan e della prassi commerciale e dello sconto praticato.

Non poteva dunque desumersi l’esistenza di un fatto ignoto, quale la consapevolezza del P. della condizioni dell’autocaravan, da un fatto noto, quale lo sconto praticato e, in ogni caso, vi sarebbe una doppia presunzione, tale dovendosi considerare l’affermazione che il primo sconto era dovuto alle condizioni dell’automezzo.

3.1 Il terzo motivo è infondato.

La Corte d’Appello non ha fatto ricorso alla prova presuntiva per affermare la consapevolezza in capo al P. dei difetti dell’autocaravan, quanto piuttosto ha correttamente interpretato il contratto di compravendita tra Mobilvetta e P., ritenendo che lo sconto ulteriore praticato fosse dovuto alle particolari condizioni del mezzo. Tale interpretazione è plausibile e il sindacato della Corte è limitato all’eventuale violazione di regole di ermeneutica contrattuale che il ricorrente non censura.

La qualificazione di un negozio giuridico, infatti, richiede due distinte operazioni: la prima consiste nell’identificazione degli elementi costitutivi dell’attività negoziale e delle finalità pratiche perseguite dalle parti; la seconda consiste, invece, nell’attribuzione del “nomen juris”, previa interpretazione sul piano giuridico, degli elementi di fatto precedentemente accertati. Di tali operazioni, mentre la seconda è soggetta al sindacato di legittimità, la prima ne è sottratta, se correttamente motivata, giacchè si risolve in un apprezzamento di mero fatto, riservato al giudice di merito. Sez. 3, Ord. n. 9996 del 2019). Nello stesso senso deve ulteriormente richiamarsi l’orientamento secondo il quale: “In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati” (Sez. 3, Sent. n. 2465 del 2015).

La conoscenza in capo al P. della particolare condizione in cui versava il mezzo, dunque, costituisce l’implicita conseguenza degli elementi di fatto alla base dell’interpretazione del contratto operata dalla Corte d’Appello, senza tuttavia che si possa ritenere violata la regola del divieto di doppia presunzione.

Peraltro, di recente questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile nè agli artt. 2729 e 2697 c.c. nè a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata – a fondare l’accertamento del fatto ignoto” (Sez. 5, Ord. n. 20748 del 2019).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

A parere del ricorrente sarebbe violato il principio fondamentale di cui all’art. 111 Cost., essendovi stato un processo ingiusto in particolare per non aver attribuito rilevanza alle testimonianze e per aver affermato che bisognava chiarire la definizione di nuovo come formale non sostanziale.

4.1 II quarto motivo è manifestamente inammissibile.

Al riguardo è sufficiente richiamare l’orientamento consolidato secondo il quale, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Sez. 5 -, Ord. n. 15879 del 2018, Sez. 2, Sent. n. 3708 del 2014).

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.300 più 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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