Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1631 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 13/10/2016, dep.20/01/2017),  n. 1631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23736-2015 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADOVA 82,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO AGUGLIA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FEDERICO GALANTI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis:

– controricorrente –

avverso le sentenze nn. 280/2015, 281/2015 e 282/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA del 14/01/2015, tutte

depositate il 09/03/2015:

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

D.A. propone ricorso per cassazione, cumulativo, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso avverso le sentenze nn. 280/2015, 981/9015 e 282/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, tutte depositate in data 9/03/2015, con le quali – in controversie concernenti le separate impugnazioni di tre avvisi di accertamento emessi, per effetto di rideterminazione in via sintetica del reddito imponibile, per IRPEF dovuta in relazione agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008 – sono state confermate le decisimi di primo grado, che avevano dichiarato inammissibili i ricorsi, in quanto tardivamente proposti, oltre il termine di gg. 60 dalla notifica di ciascun atto impositivo (avvenuta il “7/12/2011” per l’avviso concernente l’anno 2006, ed “il 13/03/ 2012”, gli altri due arti impositivi).

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto, con motivazione sostanzialmente identica, nelle tre sentenze impugnate, che rilevava la data di ricezione della raccomandata informative della notifica ex art. 140 c.p.c. (il “7/12/2011”, per il primo avviso, ed il “15/05/2012”, per gli altri due avvisi), mentre nessun rilievo poteva avere il fatto che l’interessato avesse provveduto al materiale ritiro dell’atto nei giorni successivi (rispettivamente, “9/12/2011” “18/05/2012”), con conseguente inammissibilità dei ricorsi introduttivi, per tardività dell’istanza di accertamento con adesione, presentata il “7/02/2012”, nel primo giudizio, e delle istanze D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17 bis (preliminare procedura di recamo e mediazione), proposte il “17/07/2012”, nei successivi due procedimenti.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 140 c.p.c., ritenendo che tale tipologia di procedimento notificatorio debba intendersi perfezionata “trascorsi 10 gg. Dalla spedizione della raccomandata informativa o al momento del ritiro del plico, qualora eseguito in data anteriore a tale termine.

2. La censura è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza 458/2005 aveva affermato che “qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., al fine del rispetto del termine di impugnazione è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perefezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che, nei casi disciplinati dall’art. 140 c.p.c. prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell’atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario: notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento). Nei casi di cui sopra, il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena di improcedibilità dell’art. 369 c.p.c., comma 1, decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario. Nei casi suddetti la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento): tuttavia poichè tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 79l c.p.c..

Effettivamente, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., a seguito, poi, della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010 (con conseguente infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata nel presente ricorso), deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell’atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l’attività che incombe su chi richiede l’adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l’effetto della conoscibilità dell’atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l’impugnazione, la notifica a mezzo posta dell’avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass. 7324/2012).

Tuttavia, la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario in ogni caso già col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l’atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (Cass. 19772/2015; cfr. Corte cost. n. 3 del 2010, ove si specifica che con il ricevimento della raccomandata informativa si concreta la conoscibilità dell’atto, che comunque si presume trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (e non ricezione come deduce parte ricorrente)).

Ora, nella specie, nelle sentenze impugnate, la C.T.R. ha accertato (e si verte in tema di notifica dell’avviso di accertamento) che la c.d. raccomandata informativa, inviata, in assenza del destinatario, era stata ricevuta, rispettivamente, “il 7/12/2011 – ed il 15/05/2012”, cosicchè da tale data, di conoscibilità dell’atto impositivo, decorreva il termine per impugnarlo (o per presentare istanza di accertamento con adesione o istanza di reclamo/mediazione)) e correttamente i ricorsi introduttivi sono stati ritenuti tardivi.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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