Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1631 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. III, 19/01/2022, (ud. 15/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32178/2019 proposto da:

O.k., rappresentato e difeso dall’avv.to Felice Patrunc ed

elettivamente domiciliato in Roma piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ed

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI n. 3709/32019, depositato il

16/07/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2021 dal consigliere Dott. Antonella Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. O.K., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Bari che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate e proposta, in via reiterata, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, commi 8 ed 11 in combinato disposto con la direttiva 32/2013.

1.1. Lamenta che il Tribunale, nonostante l’assenza di videoregistrazione, non aveva proceduto alla fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, assumendo che una nuova audizione era irrilevante in quanto le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale erano sufficientemente ampie ed illustrative dei motivi della invocata protezione.

2. Con il secondo motivo, lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 10 Cost., la cui domanda era stata avanzata in via gradata nel ricorso introduttivo.

3. Con il terzo motivo, deduce, ex art. 360 c.pc., comma 1, nn. 4 e 5, che la motivazione sulle ragioni di diniego della protezione umanitaria era apparente, con particolare riferimento al suo inserimento lavorativo e sociale.

4. Con il quarto motivo, infine, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, nonché del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 32: assume che non era stata correttamente valutata la sua integrazione lavorativa, avendo stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una società con sede a Bari che era stato considerato, travisando la prova documentale fornita come un contratto a termine. Lamenta che, dunque, non era stato svolto correttamente il giudizio di comparazione anche in relazione alla vulnerabilità che sarebbe derivata dal rimpatrio nel proprio paese di origine, caratterizzato da povertà, instabilità e violenza generalizzata.

5. Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.

5.1. Il primo motivo è inammissibile sotto due profili.

In primo luogo, infatti, il ricorso è privo della sommaria esposizione dei fatti sostanziali a causa dei quali il richiedente asilo si sarebbe allontanato dal proprio paese di origine e che costituiscono la ragione sulla quale si fonda la domanda di protezione internazionale in esame. Ciò non consente di apprezzare gli errori denunciati, in relazione alle fattispecie rispetto alle quali la credibilità dei racconto e la narrazione della vicenda personale assumono un rilievo imprescindibile, quali lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, nonché le censure ad esse collegate, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

5.2. La censura, dunque, – con il quale si lamenta la mancata fissazione dell’udienza di comparizione in funzione di una nuova verifica della credibilità dei fatti narrati, ritenuti non attendibili dalla CT – già solo per tale ragione è inammissibile, non essendo inutile precisare che ricorrono altri due profili che condurrebbero alla stessa decisione, in quanto:

a. il ricorrente confonde, nella censura, l’udienza di comparizione con l’audizione: ciò impedisce alla Corte di comprendere quale sarebbe la carenza esattamente denunciata, tenuto conto del differente rilievo e delle differenti conseguenze delle due ipotetiche omissioni;

b. ove il riferimento fosse all’audizione, la censura non tiene conto della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile. (cfr. Cass. 22049/2020; Cass. 21584/2020): nessuna precisazione risulta formulata nel motivo proposto.

5.3. Ma anche il secondo motivo è inammissibile, oltre che per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancanza di decisività: è ormai consolidata la giurisprudenza secondo la quale l’asilo costituzionale, come fattispecie disciplinata dall’art. 10 Cost., è comprensiva delle protezioni maggiori e di quella minore previste dal nostro ordinamento, e non configura una tutela aggiuntiva autonoma.

5.4. Con il terzo ed il quarto motivo – da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione logica – il ricorrente deduce una motivazione apparente in relazione alla valutazione della protezione umanitaria, denunciando che era stata travisata la documentazione prodotta a sostegno della sua attività lavorativa e che non era stata effettuata una valutazione comparativa fra la condizione di integrazione raggiunta ed il rischio di essere rimpatriato in un paese dove ricorreva una reiterata violazione dei diritti fondamentali.

5.5. Le due censure sono fondate per quanto di ragione.

Infatti, il Tribunale non ha del tutto omesso il giudizio di comparazione postulato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità – come erroneamente denunciato dal ricorrente -, ma lo ha fondato su una valutazione dell’integrazione lavorativa effettivamente travisata: infatti risulta che egli ha stipulato nel 2019 un contratto di lavoro a tempo indeterminato (di cui pure si dà conto nel decreto) che è stato considerato e valutato come contratto a tempo determinato (cfr. pag. 3 terzo cpv del decreto), con una conseguente svalutazione della stabilità del suo inserimento nel tessuto sociale.

5.6. Inoltre non sono state richiamate fonti informative aggiornate sulle condizioni del paese di origine, indispensabili per accertare il livello di tutela dei diritti fondamentali ai quali è necessario riferirsi per il raffronto fra la condizione di inserimento raggiunta nel paese ospitante e le condizioni alle quali andrebbe incontro in caso di rimpatrio, anche al fine di valutare la sua vulnerabilità.

5.7. Questa Corte, al riguardo, ha affermato il principio ormai consolidato secondo il quale “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire” (cfr. in termini Cass. 4455/2018; Cass. SU 29459/2019; Cass. 8819/2020; Cass. 262/2021).

A tal fine “il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”.

6. Il Tribunale si è discostato da tali principi, ragione per cui il decreto deve essere cassato.

7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al terzo ed al quarto motivo, con dichiarazione di inammissibilità del primo e del secondo, con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte,

accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso e dichiara inammissibili il primo ed il secondo.

Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Bari in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 15 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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