Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16309 del 30/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.30/06/2017),  n. 16309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14281-2016 proposto da:

P.V., rappresentato e difeso dall’Avvocato GENEROSO DI

BIASE;

– ricorrente –

contro

P.D.A., P.L.V. e

P.O.F., rappresentati e difesi dagli Avvocati LAURA SALVANESCHI,

ALBERTO VILLA e MICHELA LO GIUDICE;

– resistenti –

avverso l’ordinanza n. 4419/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/11/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2017 dal Consigliere GIUSTI ALBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che – decidendo sull’appello proposto da P.V. contro P.D.A. e altri avverso la sentenza del Tribunale di Milano pubblicata il 10 aprile 2015, in tema di rivendicazione – la Corte d’appello di Milano, con ordinanza ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., depositata l’11 dicembre 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello;

che avverso la detta ordinanza ex art. 348 – ter c.p.c., P.V. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 31 maggio 2016, sulla base di un motivo;

che gli intimati non hanno resistito con controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione con procura speciale;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che gli intimati hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello;

che nella specie, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta telematicamente lo stesso giorno del deposito, l’11 dicembre 2015, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità è stato proposto soltanto il 31 maggio 2016, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dall’11 dicembre 2015;

che il termine previsto dall’art. 348 – ter c.p.c., è da ritenersi applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, nei casi in cui questa risulti consentita (Cass., Sez. 3, 13 ottobre 2016, n. 20662);

che il ricorso è, dunque, inammissibile;

che le spese in favore dei resistenti P.D.A., P.L.V. e P.O.F. seguono la soccombenza e vengano liquidate come da dispositivo;

che in punto di spese va fatta applicazione del principio secondo cui in tema di rito camerale di legittimità di cui alla L. n. 197 del 2016, art. 1 – bis, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, la parte che abbia precedentemente depositato procura senza notificare alcun controricorso – perduta la facoltà di essere sentita in camera di consiglio per effetto delle norme sopravvenute – può esercitare la propria difesa presentando memoria scritta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2, e, in caso di soccombenza della controparte, ha diritto alla rifusione delle spese e dei compensi per il conferimento della procura e per l’attività difensiva così svolta (Cass., Sez. 6-3, 24 marzo 2017, n. 7701);

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

 

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai resistenti, che liquida in complessivi Euro 6.200, di cui Euro 6.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione civile, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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