Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16309 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17645-2020 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURO CECI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1159/2020 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato

il 13/5/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di L’Aquila, con decreto del 13 maggio 2020, rigettava il ricorso proposto da N.M., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare, il Tribunale rilevava che eventuali vizi dell’atto amministrativo non imponevano una declaratoria di nullità dello stesso o il suo annullamento, in quanto il sindacato giudiziale aveva ad oggetto la sussistenza del diritto affermato dal ricorrente e non l’atto impugnato.

Il collegio di merito osservava poi da un lato che il racconto del migrante (il quale aveva dichiarato di essersi allontanato dal paese di origine per aver colpito il cognato con un bastone intervenendo in difesa della sorella) riguardava una vicenda privata e costituiva un pericolo del tutto ipotetico, dall’altro che il Gambia non presentava una situazione caratterizzata da violenza indiscriminata.

Il Tribunale rilevava, infine, come il N. non avesse riferito particolari condizioni di vulnerabilità nè avesse dimostrato di aver intrapreso un serio percorso di integrazione.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso N.M. prospettando tre motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, in quanto il Tribunale ha erroneamente rigettato l’eccezione proposta in sede di merito in ordine alla mancata traduzione del provvedimento amministrativo.

3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione della L. n. 15 del 1968, art. 14, perchè il provvedimento emesso dalla commissione territoriale era stato comunicato al migrante in una copia priva di attestazione di conformità all’originale.

Oltre a ciò, il decreto impugnato sarebbe carente della sottoscrizione del presidente del collegio in originale e riporterebbe la dicitura attestante l’apposizione della firma digitale del presidente supplente non accompagnata dal codice identificativo.

4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

4.1 Il Tribunale ha rilevato che, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto non l’atto impugnato, ma la sussistenza del diritto fatto valere dal richiedente asilo, la nullità del provvedimento amministrativo per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato non esonera il giudice dall’esaminare il merito della domanda, venendo in rilievo soltanto eventuali conseguenze sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa, che nel caso di specie non erano state neppure dedotte.

Il primo motivo e la prima parte del secondo motivo tornano a riproporre questioni attinenti a vizi formali dell’atto amministrativo emesso dalla commissione territoriale, senza curarsi delle spiegazioni offerte dal giudice di merito e non premurandosi di censurarle in qualche modo.

Ne discende la loro inammissibilità, poichè l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata. Queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (v. Cass. n. 6496 del 2017, Cass. n. 17330 del 2015, Cass. n. 359 del 2005).

4.2 La contestazione relativa alla sottoscrizione del provvedimento impugnato non è poi riferibile al decreto in esame, che contiene la firma digitale del presidente (Riviezzo e non Amabile) e del giudice relatore, firma che è equiparata alla sottoscrizione autografa in base ai principi previsti dal D.Lgs. n. 82 del 2005, resi applicabili al processo civile dal D.L. n. 193 del 2009, art. 4, convertito dalla L. n. 24 del 2010 (Cass. n. 22871 del 2015).

5. Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra, artt. 1 e 2, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, art. 5 T.U.I., comma 6, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3: il Tribunale, facendo ricorso a mere clausole di stile, avrebbe disatteso la richiesta di protezione internazionale senza spiegare i motivi reali per i quali non sussisterebbero i presupposti per riconoscere la protezione richiesta in tutte le sue possibili forme, a dispetto del contenuto della vicenda narrata e del tenore delle informazioni internazionali sulla situazione di violenza diffusa esistente in Gambia.

Il Tribunale, inoltre, avrebbe negato la protezione umanitaria benchè il migrante svolga attività lavorativa, sia affetto da problemi di salute e un’alluvione abbia distrutto la sua casa provocando la morte di fratello.

6. Il motivo è inammissibile.

6.1 Il collegio di merito, pur ritenendo credibile il racconto del richiedente asilo, ha ritenuto che i fatti riferiti riguardassero una vicenda privata, priva di rilievo ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, e rappresentassero un pericolo del tutto ipotetico, non essendo stata proferita alcuna minaccia all’indirizzo del N..

Anche sotto questo profilo la censura in esame non prende in alcuna considerazione le ragioni offerte dal collegio di merito nè si premura di criticarle, risultando così inammissibile per le medesime ragioni in precedenza esposte.

6.2 Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007 art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 17075 del 2018).

Il Tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione in Gambia risalenti agli anni 2017 e 2018.

La critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 32064 del 2018).

6.3 Il Tribunale ha disconosciuto la richiesta di protezione umanitaria negando che a tal fine possano avere rilievo difficoltà di stampo economico, ritenendo che un lavoro temporaneo fosse inidoneo a dimostrare un’integrazione sociale e constatando che nulla era stato prodotto con riferimento alle condizioni di salute del richiedente asilo. L’irretroattività delle disposizioni contenute nel D.L. n. 113 del 2018, impediva poi di applicare alla domanda presentata la nuova disciplina concernente casi speciali quali calamità naturali e cure mediche.

A fronte di queste valutazioni il mezzo ancora una volta si astrae dal contenuto del provvedimento impugnato, che non considera nè tanto meno critica puntualmente, e si limita nella sostanza a sollecitare una nuova valutazione, nel merito, della domanda presentata, inammissibile in questa sede di legittimità.

7. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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