Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16309 del 04/08/2016

Cassazione civile sez. II, 04/08/2016, (ud. 02/02/2016, dep. 04/08/2016), n.16309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.A.M., T.F. e V.R.,

rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso,

dagli Avvocati Sandro Bonelli e Giovanni Di Gioia, ed elettivamente

domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, Piazza G. Mazzini

27;

– ricorrenti –

contro

L.M.G., rappresentata e difesa, per procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avvocato Mario Arrica ed

elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 87, presso lo

studio dell’Avvocato Aldo Seminaroti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 916 del 2011

depositata il 21 giugno 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

febbraio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Giovan Candido Di Gioia;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

De Renzis Luisa, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Pistoia – sezione distaccata di Pescia il 29 marzo 2005, L.M.G. chiedeva di essere reintegrata nel possesso del passaggio attraverso il cancello che dava accesso al cortile/giardino della palazzina sita in Pescia, v. Fiorentina 14, asserendo che detto cancello era stato utilizzato per oltre 50 anni prima dalla madre e poi dalla medesima ricorrente e che era stato indebitamente chiuso a chiave nel maggio 2004, in modo da impedirle di entrare nel proprio appartamento.

Il giudice adito decideva con ordinanza il giudizio rigettando il ricorso.

L.M.G. con citazione notificata il 29-31 luglio 2006 proponeva appello.

La Corte di appello di Firenze, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 914 del 2011, accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, reintegrava l’appellante nel possesso del passaggio attraverso il cancello che dava accesso al cortile/giardino della palazzina sita (OMISSIS).

A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava che:

– la madre dell’appellante aveva instaurato un giudizio nel 1992 per fare dichiarare il suo diritto di comproprietà sul giardino oggetto di causa, ma il Tribunale di Pistoia aveva stabilito che essa era titolare solo di un diritto d’uso su questo;

– l’appartamento di L.M.G. aveva il suo ingresso principale in (OMISSIS) e si affacciava a mezzo di tre porte finestre sul suddetto cortile/giardino interno, collegato sempre alla via (OMISSIS) da un cancello privo di chiusura e pacificamente utilizzato dalla madre dell’appellante per accedere alla sua unità abitativa;

– pochi mesi dopo la morte della madre dell’appellante il cancello era stato chiuso dai proprietari del giardino;

– la situazione oggetto del giudizio non aveva alcuna connessione con quanto stabilito dal Tribunale di Pistoia con riferimento al diritto d’uso spettante alla madre dell’appellante;

– la servitù costituitasi aveva carattere reale e non personale, poichè permetteva l’utilizzo delle porte finestre che si affacciavano sul giardino;

– la chiusura del cancello aveva pregiudicato l’esercizio di tale servitù.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Firenze hanno proposto ricorso per cassazione M.A.M., T.F. e V.R., articolandolo su tre motivi, mentre L.M.G. ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza del requisito dell’autosufficienza sollevata dalla resistente, la quale si duole della mancata indicazione delle sue difese e dei motivi su cui era stato fondato l’appello dalla stessa proposto e dalla Corte territoriale accolto.

Infatti, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, stabilisce che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa. Per soddisfare tale requisito occorre che il ricorrente esponga, in maniera chiara ed esauriente, ancorchè non analitica o particolareggiata, i fatti di causa, le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna di esse, in relazione alla posizione avversaria, lo svolgimento della vicenda processuale nelle sue articolazioni, nonchè le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si basa la sentenza impugnata e con riferimento alle quali si richiede, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella del giudice di merito.

Peraltro, la sommarietà dell’esposizione dei fatti non richiede la riproposizione dell’integrale attività processuale pregressa, ma, più semplicemente, una sintesi ed una selezione dei profili di diritto della controversia, al fine di rendere noti alla Corte di Cassazione i presupposti su cui si fondano i motivi di ricorso.

Nella specie, dalla lettura del ricorso emerge che è stato riportato il contenuto dei principali atti di causa e che, soprattutto, sono state trascritte le conclusioni di L.M.G., da cui è possibile evincere le tesi difensive e le richieste di quest’ultima.

Ne consegue il rigetto dell’eccezione.

2. – Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 1021 e 2697 c.c., in relazione all’art. 1140 c.c., l’erronea valutazione degli effetti della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 287/05 e degli esiti delle prove documentali, nonchè il difetto di motivazione della pronuncia.

In particolare, essi affermano che il passaggio esercitato dalla madre di L.M.G. sarebbe stato solo un mezzo per agevolare il diritto d’uso del giardino a lei spettante; il detto passaggio si sarebbe quindi estinto con l’estinzione del diritto d’uso, non avendo nulla a che vedere con il godimento di un autonomo diritto di servitù.

2.1. – La doglianza è infondata.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione, per mezzo di una autonoma valutazione delle risultanze degli atti, del ragionamento decisorio che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, in quanto così si avrebbe una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass. n. 91 del 2014).

Nella specie, la corte territoriale ha accertato, con un giudizio che, in quanto motivato in maniera logica e completa, non può essere sindacato in sede di legittimità, che “se l’accesso al giardino attraverso porte finestre aveva un senso ampio per il titolare del diritto d’uso del giardino stesso che, oltre a passare per raggiungere la strada, poteva ivi trattenersi e trarne tutte le utilità, il venir meno di tale diritto di godimento personale esclude il godimento e l’utilizzo del giardino, ma non ha alcuna influenza sul passaggio, perchè rimangono le aperture fisse dell’immobile e, dunque l’unico senso e funzione possibili di tale conformazione edilizia dell’edificio è quello di assicurare sempre e comunque all’unità immobiliare uno sbocco attraverso il passaggio del giardino, nella fattispecie, sulla via pubblica”.

Se ne ricava che la Corte di Appello di Firenze ha escluso ogni collegamento della situazione in esame con la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 287/05, poichè ha ritenuto che il passaggio de quo non dipendesse dal diritto d’uso della madre della resistente, unico oggetto della detta sentenza, ma che avesse una valenza autonoma, collegando l’abitazione di L.M.G. alla (OMISSIS)Fiorentina(OMISSIS) tramite il giardino summenzionato, come si desumeva dalla presenza di tre porte finestre che davano proprio su tale giardino, la cui utilità sarebbe venuta meno ove si fosse interdetto il transito in questione.

Pertanto, il transito de quo si aggiungeva al godimento del diritto di uso del giardino e non si era estinto con il decesso della madre di L.M.G.. In questa ottica, perciò, la presenza di un ingresso autonomo al civico (OMISSIS) non aveva rilievo alcuno.

Non può, d’altronde, sostenersi, come fanno i ricorrenti, che il passaggio attraverso il cancello costituisse “un mezzo per agevolare il solo diritto d’uso”, poichè questo era già pienamente esercitato entrando nel giardino dalla casa della resistente, senza che vi fosse bisogno di accedere alla via (OMISSIS).

3. – Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 1140 c.c., poichè vi sarebbero stati una erronea valutazione del fatto non contestato dell’esercizio della servitù di passaggio e della prova del possesso della servitù, nonchè un difetto di motivazione.

Ad avviso di M.A.M., T.F. e V.R., infatti, la Corte territoriale non aveva tenuto conto che; il principio di non contestazione non era applicabile, poichè il giudizio era stato instaurato prima delle modifiche apportate all’art. 115 c.p.c. dalla L. 18 giugno 2009, n. 69; le loro difese sarebbero state incompatibili con il riconoscimento dell’esercizio della servitù di passaggio; tale passaggio era stato meramente tollerato.

La doglianza è infondata.

Infatti, anche prima della modifica dell’art. 115 c.p.c., avvenuta con la L. n. 69 del 2009, art. 45, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti lo rendeva incontroverso e non più bisognoso di prova, poichè l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato in base all’art. 167 c.p.c., comma 1, che imponeva al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, espungeva il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (Cass. n. 2299 del 2004).

Nella specie, M.A.M., T.F. e V.R. non hanno nè indicato, nè riportato nel loro ricorso gli atti processuali nei quali avrebbero contestato il passaggio della resistente e di sua madre attraverso il cancello de quo, così impedendo ogni verifica dell’eventuale incompatibilità delle loro difese con il riconoscimento dell’esercizio della servitù di passaggio.

La corte territoriale, inoltre, con una valutazione di merito non sindacabile nella presente sede, ha ritenuto l’accesso in esame non avvenuto, come dedotto dai ricorrenti, “nella tolleranza degli odierni ricorrenti in virtù del rapporto di buon vicinato”, poichè era stato “esercitato dalla madre della ricorrente dall’epoca di acquisto dell’appartamento (1947) fino alla sua morte (2003) e che sia stato poi esercitato dall’erede, seppure non con continuità e per un brevissimo tempo, in quanto dal 2004 è stato impedito dai proprietari del giardino”.

il lungo periodo di tempo nel corso del quale la genitrice di L.M.G. aveva usato il cancello è stato, quindi, reputato non compatibile con una attività consentita per mere ragioni di buon vicinato. Trattasi, come detto, di apprezzamento di fatto congruamente motivato e, in quanto tale, non sindacabile in sede di legittimità.

4. – Con il terzo motivo i ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1027 c.c., in relazione all’articolo 1140 c.c., poichè sarebbe stata tutelata una servitù irregolare o personale, con violazione della regola del numero chiuso dei diritti reali su cose altrui.

4.1. – La doglianza è inammissibile, poichè non coglie la ratio della decisione impugnata.

La corte territoriale ha espressamente chiarito, con motivazione logica e completa che non può essere sindacata in sede di legittimità, che la “servitù di passaggio che di fatto si è determinata non è di carattere personale, perchè non serve ai proprietari dell’appartamento dotato delle tre porte per una loro comodità, ma ha carattere reale perchè in caso contrario si renderebbe impossibile l’uso e la funzione della porte finestre che, in quanto tali sono fatte per consentire l’uscita e l’entrata dall’immobile verso e dall’esterno (altrimenti sarebbero state costruite solo finestre)”.

La Corte di appello di Firenze ha, pertanto, accertato il carattere reale e non personale del godimento in questione, essendo il passaggio de quo conseguenza dell’asservimento del giardino di proprietà dei ricorrenti all’immobile della resistente.

5. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese forfetarie.

Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di cassazione, il 2 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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