Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16308 del 30/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.30/06/2017), n. 16308
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12947-2016 proposto da:
A.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ACACIE
presso CENTRO CAF, nello studio dell’Avvocato GIANCARLO DI GENIO,
rappresentato e difeso dall’Avvocato FELICE AMATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il
28/04/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2017 dal Consigliere GIUSTI ALBERTO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che l’Avv. A.T. ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno aveva riconosciuto, in proprio favore, in qualità di difensore di M.A., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso di Euro 800, oltre IVA e CAP, lamentando che detta liquidazione era incongrua per difetto;
che con ordinanza depositata in data 14 aprile 2016, il Tribunale di Salerno ha rigettato l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese processuali sostenute dal Ministero della giustizia;
che avverso la predetta ordinanza l’Avv. A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 giugno 2016, sulla base di tre motivi; che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 (artt. 2, 4 e 5) e dell’allegata tabella 4, e degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 c.p.c.;
che avrebbe errato il Tribunale a non ritenere la causa del giudizio presupposto di valore indeterminabile, giacchè, ad avviso del ricorrente, erano state avanzate due domande nei confronti dell’INPS e una di esse, la più rilevante, era di richiesta di riconoscimento della sussistenza e validità di un contestato rapporto di lavoro agricolo subordinato, che non potrebbe essere valutato economicamente, non sussistendo un criterio sulla base del quale possa darsi una valutazione certa;
che il motivo è infondato;
che risulta per tabulas che la domanda proposta dalla M. dinanzi al Tribunale del lavoro di Salerno aveva ad oggetto il diritto ad essere reiscritta nell’elenco dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l’anno 2001 e per il numero di 102 giornate;
che pertanto, sotto questo profilo, correttamente il Tribunale, nel decidere l’opposizione, ha ritenuto la domanda di valore determinabile;
che manifestamente fondato è, invece, il secondo motivo, posto in via subordinata, con cui si lamenta, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 (artt. 2, 4 e 5) e dell’allegata tabella 4, e degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 c.p.c.;
che infatti, la stessa ricorrente aveva richiesto, altresì, al Tribunale, di dichiarare illegittima la richiesta, avanzata dall’INPS, di restituzione della somma di Euro 5.899,56;
che pertanto, il valore della controversia presupposta non poteva essere inferiore a detta somma, e quindi doveva essere compreso nello scaglione 4, da Euro 5.200,01 a Euro 26.000;
che manifestamente infondato è il terzo motivo (violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002 e, in particolare, degli art. 74, comma 1, art. 75, comma 1, e 82);
che infatti, correttamente il giudice a quo ha ritenuto che il difensore della parte ammessa al patrocinio dei non abbienti non ha diritto al compenso relativo anche all’attività di redazione dell’istanza di ammissione al suddetto patrocinio e dell’istanza di liquidazione dei propri onorari, trattandosi di attività che non esprime l’esercizio della difesa del non abbiente nel processo (cfr. Cass., Sez. 4^ pen., 16 gennaio 2007-22 febbraio 2007, n. 7290);
che il ricorso è accolto limitatamente al secondo motivo;
che l’ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta;
che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Salerno, che la deciderà in persona di diverso magistrato;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo e accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017