Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16308 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 16308 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

Data pubblicazione: 28/06/2013

SENTENZA

sul ricorso 5064-2012 proposto da:
CALVINI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
2013

NORCIA 9, presso lo STUDIO LEGALE CASACCIA & ASSOCIATI,

231

rappresentata e difesa dall’avvocato CASACCIA GIUSEPPE,
per delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

INPDAP

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I

DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del
Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso gli Uffici
dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso

alla copia notificata del ricorso;

resistente con procura

avverso la sentenza n. 7551/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 16/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
uditi gli avvocati Giuseppe CASACCIA, Flavia INCLETOLLI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

dall’avvocato INCLETOLLI FLAVIA, per delega in calce

OGGETTO: Lavoro
pubblico
privatizzato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 4 maggio 2007 Paola Calvini chiedeva ed otteneva

per l’importo di € 47.345,58 oltre accessori e spese a titolo di restituzione di
contributi previdenziali dovuti a seguito di sentenza n. 5524 del 2005 del TAR Lazio.
L’Istituto ingiunto proponeva tempestiva opposizione con atto depositato il 31
luglio 2007.
La Calvini si costituiva chiedendo il rigetto.
All’esito il Tribunale con sentenza n. 13414 del 2008 dichiarava il difetto di
giurisdizione del Giudice Ordinario con conseguente revoca del decreto ingiuntivo
e condannava l’opposta al pagamento delle spese di lite.
2. Con ricorso depositato il 2 ottobre 2008 la Calvini proponeva appello
inistendo nel sostenere la giurisdizione del giudice ordinario..
L’Inpdap si costituiva eccependo l’improcedibilità, l’inammissibilità e la nullità
dell’appello e chiedendo nel merito il rigetto dell’impugnazione.
La Corte d’appello di Roma con sentenza del 20 ottobre 2011 ha respinto
l’appello confermando il ritenuto difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la Calvini.
La parte intimata ha depositato procura.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso, articolato in plurimi motivi, la ricorrente sostiene sussistere la
giurisdizione del giudice ordinario per ottenere la restituzione

dei

contributi

previdenziali versati in eccesso, secondo quanto statuito dalla sentenza n. 5524 del
2005 del TAR Lazio..
2. Il ricorso — i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente — è
infondato.
Pur in disparte la considerazione che non è ben chiaro quale sia il residuale
interesse della ricorrente all’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario
atteso che nella sentenza impugnata si dà espressamente atto che la stessa ha ottenuto

5064_12 r.g.n.

1

ud. 9 aprile 2013

dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo (n. 2876 del 2007) nei confronti dell’Inpdap

l’intero pagamento di quanto a lei spettante – né la ricorrente nega nel ricorso di aver già
ricevuto il pagamento di quanto a lei dovuto in ragione della precedente sentenza del
Tar Lazio n. 5524 del 2005 – comunque il ricorso è infondato perché la ricorrente ha
chiesto il decreto ingiuntivo invocando il diritto al rimborso della somma versata in
eccedenza come riserva matematica dell’omissione contributiva, diritto riconosciuto
dalla sentenza del Tar.

amministrativo in caso di sussistenza di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva. Infatti
l’art. 118 c.p.a. prevede che nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si
applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del c.p.c.. Quindi la Corte territoriale ha
ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario avendo riguardo non alla materia
trattata (restituzione di contributi versati asseritamente in eccesso) ma unicamente alla
circostanza dell’ottenimento da parte della Calvini di sentenza favorevole del TAR sulla
base della considerazione che l’odierna ricorrente avrebbe potuto e dovuto agire
unicamente chiedendo l’emissione di decreto ingiuntivo al giudice amministrativo e non
a quello ordinario.
In ordine a questo punto la Calvini non ha mosso alcuna specifica doglianza
essendosi limitata ad affermare la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario
sotto altro aspetto, ossia sulla scorta del principio secondo cui la materia dei contributi
previdenziali non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Ma la tesi
della Calvini contrasta con la pronuncia, passata in giudicato, del giudice
amministrativo – sentenza TAR n. 5524 del 2005 – sulla cui base ha ottenuto il decreto
opposto. La sentenza del TAR e, conseguentemente l’implicita statuizione in ordine alla
giurisdizione esclusiva del G.A. ritenuta sussistente nella specie, è passata in giudicato
tanto che risulta comprovato dalla documentazione presentata dall’Inpdap in sede di
appello, e non contestata dalla controparte, che la Calvini abbia poi agito anche in sede
di ottemperanza ed ottenuto in concreto l’intero pagamento di quanto spettante.
Quindi, essendo passata in giudicato la sentenza del TAR n. 5524 del 2005
emessa tra le odierne parti ed avendo il TAR ritenuto implicitamente la sussistenza
della propria giurisdizione esclusiva, l’art. 118 citato era pienamente applicabile sicché
sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo.

5064_12 r.g.n.

2

ud. 9 aprile 2013

Rileva nella specie la possibilità di chiedere il decreto ingiuntivo al giudice

3. Il ricorso va pertanto rigettato dovendosi dichiarare la giurisdizione del
giudice amministrativo.
Sussistono giustificati motivi (in considerazione della peculiarità del caso di
specie) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice

Così deciso in Roma il 9 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

amministrativo; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

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