Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16308 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. II, 26/07/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 26/07/2011), n.16308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.N., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avvocato CORRADI Michele, per legge

domiciliata presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione,

Piazza Cavour;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Modena depositata il 20 dicembre

2007;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la

dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Avvocato S.N., assumendo di aver vanamente sollecitato il pagamento della propria prestazione professionale svolta, quale difensore d’ufficio, in favore di I.G., ha chiesto al Tribunale di Modena la liquidazione dei compensi per detta attività.

Il Tribunale di Modena, con provvedimento depositato in data 8 ottobre 2007, ha riconosciuto dovuta la somma richiesta a titolo di prestazione professionale, mentre ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese sostenute per l’attività di recupero del credito professionale.

Avverso detto provvedimento l’Avvocato S. ha proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, con ordinanza depositata il 20 dicembre 2008, ha rigettato l’opposizione.

Per la cassazione di questa ordinanza l’Avvocato S. ha proposto ricorso, con atto non notificato ad alcuno e depositato nella cancelleria del giudice a quo il 27 dicembre 2007.

Il ricorso è affidato a due motivi – privi del conclusivo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – con i quali si denunciano violazione di legge e vizi della motivazione.

La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 10 giugno 2010, all’esito della quale questa Corte, con ordinanza n. 16164 del 2010, rilevato che il ricorso, conformemente all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, era stato proposto nelle forme del rito penale e che, invece, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 19161 del 2009, lo stesso doveva essere proposto nelle forme del rito civile, ha assegnato alla parte ricorrente il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della medesima ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, e il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

La trattazione del ricorso è stata quindi fissata per la pubblica udienza del 22 marzo 2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva preliminarmente il Collegio che dalla certificazione della Cancelleria in data 19 gennaio 2011, emerge che nei termini indicati nell’ordinanza interlocutoria n. 16164 del 2010 non risulta essere stato presentato alcun ricorso con le forme del rito civile.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto nelle forme del rito penale e non notificato ad alcuno.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendo il ricorso stato notificato ad alcuno.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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