Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16307 del 30/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep.30/06/2017),  n. 16307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Frascesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7806-2017 proposto da:

D.V., F.S. elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 3401/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata l’08/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. BARRECA GIUSEPPINA

LUCIANA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il ricorso per la correzione dell’errore materiale risulta proposto dagli avvocati D.V. e F.S.R., in proprio;

ritenuto che il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando tuttavia che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna alle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (.o l’istanza) debbono essere notificati all’uno e all’altro (così Cass. ord. n. 15346/11, nonchè Cass. ord. n. 6813/15 e ord. n. 3566/16);

rilevato che il ricorso risulta regolarmente notificato nei confronti di Italfondiario s.p.a., ma non nei confronti delle parti originarie controricorrenti, riguardo alle quali i difensori esercitarono il loro ministero;

ritenuta la necessità che il ricorso venga notificato a queste ultime;

visto l’art. 371 bis c.p.c..

PQM

 

ORDINA la notificazione del ricorso nei confronti delle parti originarie controricorrenti nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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