Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16307 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 16307 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

Data pubblicazione: 28/06/2013

SENTENZA

sul ricorso 4800-2012 proposto da:
FRANCO LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
2013

DEL COLLE DI SANT’AGATA 4, presso lo studio

230

dell’avvocato SCANDALE GIANLUCA, rappresentato e difeso
dall’avvocato FABIO ZEPPOLA, per delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –

contro

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI DI ROMA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 6627/2011 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 16/12/2011;

udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato Fabio ZEPPOLA;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

OGGETTO..
Lavoro pubblico
privalizzalo —

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Lorenzo Franco ha partecipato al concorso indetto per il reclutamento di 1552

ferma prefissata annuale (VFP1) ovvero in rafferma annuale e il cui bando è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 30 aprile 2010, IV Serie speciale.
Con provvedimento prot. n. 314716/1 dd. 14 luglio 2010 emesso dal Centro
Nazionale di Selezione Carabinieri n. 314716/1 dd. 14 luglio 2010 il Franco è stato
escluso da tale concorso per inidoneità attitudinale.
Con ricorso proposto al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, iscritto sub RG. 4212
del 2011, il Franco ha impugnato tale provvedimento unitamente a tutti gli atti
presupposti e conseguenti, ivi compreso il verbale della Commissione esaminatrice prot.
n. 314716/1 del 14 luglio 2010, deducendo al riguardo difetto di motivazione e dei
presupposti, eccesso di potere, errata e falsa valutazione di elementi rilevanti ai fini
della formulazione del giudizio finale espresso nel giudizio di non idoneità, sviamento e
ingiustizia manifesta, nonché violazione dell’art. 97 Cost. in relazione all’imparzialità e
al buon andamento della Pubblica Amministrazione.
In particolare, il Franco ha dedotto l’assoluta carenza di motivazione del
provvedimento recante la sua esclusione dal concorso, nonché l’intrinseca incongruità
del provvedimento medesimo rispetto al giudizio di “eccellente” e alla trascrizione di
due brevetti sul proprio documento di servizio, da lui ottenuti quale VFP1 nel servizio
prestato sino al 27 maggio 2010 nell’Esercito, segnatamente presso il Distaccamento di
Lecce del Raggruppamento Unità Difesa (RUD).
Il giudice adito ha disposto con ordinanza collegiale n. 1361 del 6 ottobre 2010
incombenti istruttori, all’esito dei quali la difesa del Franco ha prodotto note di udienza
con le quali è stato ulteriormente sviluppato il contenuto delle predette censure di
eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri,
concludendo per la reiezione del ricorso.

4800_12 r.g.n.

1

ud. 9 aprile 2013

Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai volontari nelle Forze Armate in

2. Con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. il
t.a.r. ha respinto il ricorso.
3. Con l’appello il Franco ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado.
reiterando le censure già dedotte in primo grado e deducendo comunque la mancata
acquisizione, da parte del giudice di primo grado, dei test e delle prove attitudinali
sostenuti dal Franco medesimo, nonché del suo “Questionario informativo”.

dell’Arma dei Carabinieri, concludendo per la reiezione dell’appello.
Con ordinanza collegiale n. 4212 del 13 luglio 2011 la Quarta Sezione del
Consiglio di Stato ha disposto l’acquisizione agli atti di causa del fascicolo processuale
di primo grado. Con susseguente ordinanza collegiale n. 4505 del 27 settembre 2011 la
Sezione ha disposto l’acquisizione presso l’Amministrazione intimata di copia dei test
somministrati al candidato. nonché del questionario informativo.
Con sentenza del 6-16 dicembre 2011 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello
compensando tra le parti le spese di giudizio.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Franco con un solo motivo.
Nessuna difesa ha svolto la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in un solo motivo con cui il ricorrente lamenta la
violazione e falsa applicazione di norme sulla giurisdizione e in particolare degli artt.
63, 64 65 del codice del processo amministrativo. Segnatamente il ricorrente invoca le
sentenze n. 19048 del 2010 e n. 30254 del 2008 di questa corte per affermare che il
giudizio sulla giurisdizione attiene ormai alla realizzazione di tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi.
Propone testualmente il seguente quesito di diritto: «La suprema corte di
cassazione dica se e accerti e comunque dichiari che il Consiglio di Stato, nella
sentenza impugnata, ha valicato i cosiddetti limiti della giurisdizione amministrativa
nella misura in cui, valutando la probabilità di incorporamento del ricorrente nell’arma
dei carabinieri oggetto del giudizio, ha violato gli arti. 63, 64 e 65 del codice del
processo amministrativo, esercitando i suoi poteri giurisdizionali senza rispettarne il
contenuto essenziale così da realizzare una regressione del eljettività della tutela
giurisdizionale attribuita alla giurisdizione amministrativa».

4800 12 r.g.n.

2

ud. 9 aprile 2013

Si è costituito anche nel presente grado di giudizio il Comando Generale

2. Il ricorso è inammissibile.
Pacifica essendo la giurisdizione amministrativa nella materia oggetto del
presente contenzioso (reclutamento di un allievo carabiniere in ferma quadriennale
riservato al personale volontario delle Forze Armate), il ricorrente deduce un eccesso di
potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato limitandosi a citare le menzionate
pronunce di questa corte, che però non sono conferenti perché appartengono alla diversa

necessario stante l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., il riportato quesito di diritto che,
al di là del suo carattere perplesso ed in parte oscuro, non specifica in che cosa
consisterebbe il lamentato eccesso di potere giurisdizionale.
In realtà il Consiglio di Stato ha svolto null’altro che una tipica valutazione di
merito nell’ambito della sua giurisdizione amministrativa. Ha in particolare considerato
– e valutato infondate – le censure mosse dall’appellante, oggi ricorrente, alla sentenza
del Tar per il Lazio che aveva ritenuto che dalla documentazione raccolta del giudizio
non emergevano elementi per ritenere l’eccesso di potere o la violazione di legge della
commissione esaminatrice.
Il Consiglio di Stato ha ripercorso questa valutazione considerando in particolare
l’esito degli accertamenti attitudinali, che, quanto all’area cosiddetta “comportamentale”
e “di assunzione di ruolo”, era stato sfavorevole all’appellante; ciò in particolare
risultava dalle relazioni dello psicologo e del perito settore. Questa documentazione è
stata ritenuta dal Consiglio di Stato sufficiente anche in mancanza dei test e del
questionario informatico richiesti e non ottenuti dall’amministrazione appellata. Di ciò
in sostanza si duole il ricorrente; ma certo rientra nella giurisdizione del giudice
amministrativo ritenere la causa sufficientemente istruita e quindi non dare rilievo a
documentazione ulteriore, ancorché inizialmente richiesta all’amministrazione appellata
con ordinanza istruttoria.
Il Consiglio di Stato poi, sempre rimanendo nell’ambito dell’esercizio della sua
giurisdizione amministrativa, ha anche apprezzato i precedenti dell’appellante che era
stato ritenuto invece idoneo al servizio militare ed aveva prestato servizio nell’esercito
fino al maggio 2010. Tale circostanza però – secondo l’apprezzamento del Consiglio di
Stato – non è valsa a contrastare l’esito negativo e il giudizio di non compatibilità
espresso motivatamente dalla commissione esaminatrice.

4800 12 r.g.n.

3

ud. 9 aprile 2013

questione della cosiddetta pregiudiziale amministrativa, e formulando, ancorché non più

Il Consiglio di Stato è quindi rimasto entro i confini della giurisdizione del
• giudice amministrativo senza che il ricorrente abbia in realtà neppure allegato alcuna
circostanza che possa astrattamente essere qualificata come eccesso di potere
giurisdizionale.

3. Il ricorso pertanto è inammissibile.
Nulla sulle spese processuali di questo giudizio di cassazione in mancanza di

PER QUESTI MOTIVI
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese di
questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

difesa della parte intimata.

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