Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16307 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14730-2020 proposto da:

M.R.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

RIBOTY, 23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 2637/2020 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 20/1/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Roma, con decreto del 20 gennaio 2020, rigettava il ricorso proposto da M.R.H., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare il Tribunale, una volta rilevato che le dichiarazioni del migrante non rappresentavano rischi di persecuzione o minacce alla sicurezza personale ma unicamente il tentativo di raggiungere condizioni di vita più dignitose, osservava che in Bangladesh non esisteva una situazione di violenza endemica di livello tale che la sola presenza sul territorio potesse costituire un rischio per l’incolumità personale, rilevando poi che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria non era possibile ricostruire un quadro di rilevante vulnerabilità nè risultava dimostrato un significativo percorso di integrazione.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso M.R.H. prospettando tre motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, dato che non è possibile comprendere come il giudicante abbia potuto definire la persecuzione subita dal ricorrente non rilevante e perchè – pur essendo tenuto alla valutazione dell’esistenza di una condizione di violenza generalizzata – non abbia considerato, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria, la situazione presente in Bangladesh.

Ai medesimi fini il Tribunale avrebbe dovuto attribuire rilievo alle violenze e alle torture subite dal richiedente asilo in Libia e documentate dalla certificazione sanitaria.

4. Il motivo è, nel suo complesso, inammissibile.

4.1 Il Tribunale ha rilevato che nella vicenda riferita dal migrante -concernente il suo tentativo di raggiungere condizioni di vita più dignitose – non erano stati rappresentati rischi di persecuzione o minacce alla sicurezza personale che fossero direttamente riconducibili ai presupposti previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

A fronte di una simile motivazione il mezzo in esame non si confronta in alcun modo e criticamente con la motivazione offerta dal collegio di merito, limitandosi a reiterare il tenore delle domande proposte.

Una simile reiterazione compromette l’ammissibilità della doglianza, posto che l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata.

4.2 Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 17075 del 2018).

Il Tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame informazioni sulla situazione esistente in Bangladesh risalente al 2018. Queste valutazioni non paiono superate da quelle, coeve, evocate dal migrante, al cui interno non vengono segnalate situazioni di violenza tale da porre in pericolo la vita o la sicurezza di chi si venga a trovare sul territorio.

La critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 32064 del 2018).

4.3 Il Tribunale ha valutato la certificazione medica prodotta, constatando però che la stessa non dimostrava che il migrante fosse stato sottoposto a torture o il persistere di esiti traumatici sul piano psicologico degli atti violenti subiti.

A fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura delle risultanze di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. n. 8758 del 2017).

4.4 Quanto invece al mancato esame della situazione – sotto il profilo dell’ordine pubblico, alimentazione e condizioni sanitarie – esistente in Bangladesh in funzione dell’esame della domanda relativa alla concessione della protezione umanitaria, occorre rilevare che a tal fine non erano sufficienti allegazioni sulla sola situazione generale esistente nel paese di origine.

In vero, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente.

Ne consegue che non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità.

5. Il secondo motivo di ricorso si duole dell’omesso/errato esame della storia del ricorrente in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in Bangladesh”, in quanto il collegio di merito – a dire del ricorrente – ha completamente errato la valutazione dei fatti, non tenendo conto delle possibili azioni di recupero che il migrante avrebbe subito da parte dei suoi creditori e della grave situazione di violenza esistente in Bangladesh, dove i diritti umani sono gravemente violati e non esiste un sistema di giustizia tutelante.

6. Il motivo è inammissibile.

Esso infatti intende dolersi, più che di un omesso esame del racconto del migrante e delle condizioni generali del Bangladesh, di un esame “errato”, cioè non conforme alle aspettative, di tali circostanze e in questo modo si pone al di fuori dei limiti propri del canone di critica utilizzato, che riguarda il tralasciato esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non si estende all’esame inappagante per la parte di tale fatto, che rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito.

Una simile critica si riduce a un tentativo di offrire una diversa lettura delle emergenze processuali, la cui cernita e valutazione competono esclusivamente al giudice di merito e possono essere sindacate in questa sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito; l’errore di valutazione delle prove, consistente nel ritenere la fonte di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare, non è invece sindacabile in sede di legittimità, non essendo previsto dalla tassonomia dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 9356 del 2017).

7. Il terzo motivo denuncia la violazione della Dir. Europea 29 aprile 2004, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’onere probatorio, in quanto il ricorrente aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per dimostrare i fatti allegati, sicchè non erano accettabili diagnosi di non credibilità che non tenessero conto dei limiti del suo livello culturale.

8. Il motivo è inammissibile.

Il collegio di merito, in realtà, non ha affatto ritenuto che il racconto del migrante non fosse credibile, ma si è limitato a constatare che i fatti narrati non erano riconducibili alle forme di protezione previste.

Il mezzo non è quindi riferibile al contenuto della decisione impugnata e, come tale, risulta inammissibile (v. Cass. n. 6587 del 2017, Cass. n. 13066 del 2007).

9. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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