Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16307 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 04/08/2016), n.16307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8023-2014 proposto da:

P.R. socio della CIA FRIGO SRL, B.G. socio e

liquidatore della CIA FRIGO SRL in liquidazione, elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZALE DEL CARAVAGGIO 14, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICO MARCOSIGNORI, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCO PALMIERI giusta R.G.N. 8023/2014

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROTED II SRL in liquidazione in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore A.R., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO, 1, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO ADINOLFI, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO

NUNZIANTE giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente-

e contro

ASSIMOCO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3929/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del 2

motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli in data 12 aprile 2006 la Proted II S.r.l. esponeva che: 1) aveva stipulato in data 17 ottobre 1983 con la CIA Frigo S.r.l. un contratto di locazione, in seguito tacitamente rinnovatosi, relativo ad un capannone industriale sito in (OMISSIS), per il canone mensile pari, da ultimo, a seguito degli intervenuti aggiornamenti secondo gli indici ISTAT, ad Euro 1.032,00, per esercitarvi la propria attività di produzione e installazione di serramenti ed infissi; 2) in data 10 gennaio 2004 un incendio doloso ad opera di ignoti (il relativo procedimento in sede penale era stato archiviato per essere ignoti gli autori del reato) aveva distrutto il 90% della struttura del capannone ed essa conduttrice, pur potendo utilizzare solo il 10% della struttura (due stanze adibite ad attività amministrative), aveva continuato a corrispondere il canone intero, avendo la locatrice assicurato che avrebbe provveduto alla rimessione in pristino dell’immobile.

Ciò premesso e deducendo che la locatrice non aveva provveduto a tale ripristino e che essa conduttrice aveva realizzato, prima dell’incendio, lavori di ristrutturazione e di adattamento dell’immobile per l’importo di Euro 229.727,78, dei quali, ai sensi dell’art. 7 del contratto (come indicato nella sentenza impugnata a p. 3, ovvero dell’art. n. 6 del predetto atto, come dedotto da entrambe le parti nei rispettivi atti del presente giudizio di legittimità), le spettava comunque il 70%, la Proted II S.r.l. chiedeva al giudice adito di: 1) pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice, ovvero dichiarare il diritto della ricorrente di recedere dal contratto per impossibilità sopravvenuta; 2) dichiarare il diritto della conduttrice alla riduzione del 90% del canone di locazione dal gennaio 2004, pari alla corrispondente riduzione del godimento dell’immobile, e condannare la locatrice alla restituzione delle maggiori somme percepite sino al marzo 2006 (pari ad Euro 25.077,60, o, in subordine, al diverso importo ritenuto per detta causale), oltre interessi e rivalutazione; 3) dichiarare la CIA Frigo S.r.l. in liquidazione tenuta a restituire il 70% del valore delle opere di miglioria effettuate nel corso della locazione e, per l’effetto, condannare la locatrice al pagamento della somma di Euro 160.809,44 o di quella diversa ritenuta per detta causale; 4) condannare la locatrice al risarcimento dei danni subiti dalla conduttrice pari ad Euro 20.000,00 o al diverso importo ritenuto di giustizia.

CIA Frigo S.r.l. in liquidazione nel costituirsi contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, sostenendo la responsabilità della conduttrice ex art. 1588 c.c.; rappresentava che la conduttrice aveva stipulato con Assimoco S.p.a. un contratto di assicurazione per la copertura del rischio da perdita del fabbricato che prevedeva, come assicurata, la stessa ricorrente; proponeva domanda riconvenzionale volta alla pronuncia di risoluzione per inadempimento della conduttrice per il mancato pagamento dei canoni dal marzo 2006 e alla condanna della predetta al rilascio dell’immobile e al risarcimento dei danni subiti per mancato introito e chiedeva e otteneva di chiamare in causa la Assimoco S.p.a..

La locatrice iniziava altro giudizio per la convalida di sfratto per morosità che veniva riunito a quello incardinato dalla Proted II S.r.l..

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 26 ottobre 2009, rigettava il ricorso della conduttrice; in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla locatrice, risolveva il contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento della conduttrice che condannava al pagamento, in favore della locatrice, della somma di Euro 7.230,37 per canoni non corrisposti, oltre interessi; rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla locatrice, non adottava alcuna pronuncia nei confronti dell’Assimoco S.r.l., in assenza di domande nei confronti della stessa, e regolava tra le parti le spese di lite.

Avverso tale decisione Proted II S.r.l. in liquidazione proponeva appello, cui resisteva CIA Frigo S.r.l. in liquidazione.

Integrato il contraddittorio nei confronti di Assimoco S.p.a., la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 gennaio 2013, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma del capo 1) della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso della Proted II S.r.l. in liquidazione limitatamente all’accertamento che la CIA Frigo S.r.l. in liquidazione era obbligata alla restituzione, in favore dell’appellante, della somma di Euro 25.565,51, pari al 70% del valore delle migliorie realizzate all’inizio del rapporto locativo e, per l’effetto, condannava la CIA Frigo S.r.l. in liquidazione al pagamento, in favore dell’appellante, della predetta somma, oltre interessi; confermava la sentenza impugnata relativamente al rigetto delle ulteriori domande di cui al ricorso proposto da Proted II S.r.1. in liquidazione ed alle statuizioni di cui ai capi 2), 3) e 5) della sentenza medesima; compensava interamente le spese del doppio grado del giudizio di merito tra l’appellante e CIA Frigo S.r.l. in liquidazione e compensava le spese di quel grado tra l’appellante e l’Assimoco S.p.a. e tra quest’ultima e l’altra appellata. Avverso la sentenza della Corte di merito B.G., socio e liquidatore di CIA Frigo S.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese, e P.R., socia della predetta società, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso la Proted II S.r.l. in liquidazione.

Assimoco S.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1592 c.c. e art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Assumono i ricorrenti che il contratto del 17 ottobre 1983 era stato stipulato tra la CIA Frigo S.r.l. e la Genimpex s.n.c. di E.S. & C. sicchè lo stesso – e, quindi, in particolare la clausola di cui all’art. 6 – spiegherebbe i suoi effetti solo tra dette parti, sicchè la Corte di merito, ritenendo il contratto in parola applicabile ai rapporti tra la CIA Frigo S.r.l. e la Proted II S.r.l., avrebbe violato il disposto di cui all’art. 1372 c.c., in forza del quale il contratto ha forza di legge tra le parti.

Sostengono i ricorrenti che tra la CIA Frigo S.r.l. e la Proted II S.r.l., non essendo applicabile, per quanto da loro rappresentato, la previsione di cui all’art. 6 del predetto contratto, sarebbe applicabile la disciplina di cui all’art. 1592 c.c. e, pertanto, la conduttrice Proted II S.r.l. non avrebbe alcun diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata.

Inoltre deducono i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla circostanza che Proted II S.r.l. non era parte del già indicato contratto e, quindi, i relativi effetti non potevano prodursi a favore di questa.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1588, 1592 e 1227 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver la Corte di merito ritenuto che il 70% delle opere di miglioria realizzate, essendo state considerate quale cauzione da restituirsi al termine della locazione, debbano essere restituite anche se nel 2004 un incendio ha distrutto il 90% del capannone e pur avendo la medesima Corte ritenuto che, non essendo stata superata la presunzione di colpa di cui all’art. 1588 c.c., comma 1, la conduttrice risponde delle perdite e dei deterioramenti della cosa avvenuti nel corso della locazione e derivanti da incendio. Assumono i ricorrenti che la Corte territoriale, applicando correttamente la norma appena richiamata, avrebbe dovuto negare alla conduttrice la restituzione del deposito cauzionale (ossia il 70% delle opere di miglioria realizzate), dovendo essere tali somme trattenute dalla locatrice a titolo di ristoro dei danni alla cosa locata di cui la conduttrice deve rispondere.

3. Con il terzo motivo, lamentando “Violazione e falsa applicazione degli artt. c.c. così testualmente (art. 360 c.p.c., n. 3)”, i ricorrenti sostengono l’improponibilità – che assumono essere stata sempre eccepita dalla locatrice – della domanda della Proted II S.r.l. volta ad ottenere il rimborso del 70% delle opere di miglioria realizzate, come previsto dall’art. 6 del contratto, in quanto tale domanda sarebbe stata proposta quando non era ancora cessata la locazione, prevedendo, invece, lo stesso art. 6 citato che i costi delle eventuali migliorie debbano essere restituiti alla fine della locazione e sorgendo, inoltre, l’obbligo di restituzione del deposito cauzionale versato a garanzia degli obblighi contrattuali al termine della locazione, non appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato.

4. Tutti i motivi del ricorso proposti sono inammissibili ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, poichè con gli stessi i ricorrenti fanno espresso riferimento al contratto del 17 ottobre 1983 sul quale sono fondate tutte le censure proposte ma dal ricorso non si evince quando tale contratto sia stato depositato e dove attualmente si trovi, onde poterlo rinvenire.

Questa Corte ha più volte affermato il principio, che va in questa sede ribadito, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366, comma 1, n. 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto; tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass., sez. un., 2 dicembre 2008, n. 28547).

In particolare, questa Corte ha precisato che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass., sez. un., ord., 25 marzo 2010, n. 7161).

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti della società intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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