Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16306 del 30/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 12/06/2017, dep.30/06/2017),  n. 16306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9465-2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO DE SALVO;

– ricorrente –

contro

AUTOGRILL SPA, in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell’avvocato MARIO

LIBERTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato AURELIO MIRONE;

– controricorrente –

avverso il Decreto n. 1638 del 2016 del TRIBUNALE di MESSINA,

depositato l’1/3/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/6/2017 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO

PIETRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che la Autogrill ha proposto opposizione allo stato passivo del (OMISSIS) srl, chiedendo l’ammissione in via chirografaria di un credito che risultava da una sentenza del Tribunale di Catania del 17 luglio 2012, cioè precedente alla dichiarazione di fallimento del 19 febbraio 2013, sebbene passata in giudicato il 17 ottobre 2013.

Il Fallimento ha resistito, deducendo l’inopponibilità della predetta sentenza, essendo il fallimento intervenuto a seguito della revoca del concordato preventivo, sicchè doveva aversi riguardo alla data della domanda di concordato, presentata il 23 febbraio 2012.

Il Tribunale di Messina, con decreto del 1 marzo 2016, ha ammesso il credito al passivo con riserva, in via chirografaria, ritenendo infondata la diversa tesi del Fallimento, in quanto applicabile solo al diverso fine di determinare il cd. periodo sospetto nelle azioni revocatorie fallimentari.

Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria; la Autogrill ha resistito con controricorso.

Ritenuto che il ricorso non è definibile con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c.;

PQM

 

rimette la causa alla pubblica udienza della 1^ sezione.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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