Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16306 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. II, 26/07/2011, (ud. 03/11/2010, dep. 26/07/2011), n.16306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11532/2005 proposto da:

R.A. (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NATIVI Vittorio;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1057/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 21/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato in data 20 marzo 2000 C. V. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Genova R.A., titolare della ditta Edile Asfalti, esponendo di avere stipulato con lo stesso, in data 22 luglio 1998, un contratto per la ristrutturazione dell’immobile di sua proprietà, sito in (OMISSIS); che nella stessa data l’impresa aveva preso in consegna l’alloggio, impegnandosi a concludere i lavori entro 25 giorni, e ricevendo un primo acconto di L. 8.000.000, e il successivo 24 agosto un nuovo acconto di L. 13.000.000; che il R., tuttavia, aveva inopinatamente interrotto i lavori, chiedendo un ulteriore esborso per l’acquisto di materiali necessari alla prosecuzione degli stessi, e ricevendo un ulteriore pagamento di L. 2.400.000; che, nel corso dei lavori, la ditta appaltatrice aveva causato danni ad una vicina unità immobiliare, sicchè il C. aveva dovuto corrispondere al proprietario la somma di L. 900.000 a titolo di risarcimento dei danni; che, resosi conto della mancata volontà dell’appaltatore di proseguire l’opera, l’attore aveva chiesto senza successo la riconsegna dell’immobile nello stato in cui si trovava al momento della consegna, con la restituzione di quanto pagato a titolo di acconto; che nel settembre del 1999 aveva corrisposto al R. la somma ulteriore di L. 2.000.000, nella speranza di indurlo a proseguire i lavori; che l’8 novembre del 1999, lo stesso R. si era impegnato per iscritto a completarli entro il 9 dicembre, riconoscendo, in caso contrario, il diritto del C. a chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto versato; che la Edile Asfalti non aveva rispettato l’impegno.

Tanto premesso, il C. chiese dichiararsi risolto il contratto, e condannarsi il convenuto alla restituzione degli acconti ed al risarcimento del danno derivante dalla indisponibilità dell’alloggio e dalla corresponsione al proprietario dell’immobile adiacente al suo del risarcimento dei danni cagionatigli, nonchè allo sgombero dell’immobile ed alla restituzione dello stesso nelle condizioni originarie.

Il R. non si costituì in giudizio, nè si presentò a rispondere all’interrogatorio formale sui fatti costitutivi delle domande.

2. – Con sentenza depositata il 5 dicembre 2001, il Tribunale adito, in accoglimento della domanda attorea, dichiarò risolto il contratto, condannando il R. a pagare in favore del C. la somma complessiva di L. 25.300.000, ed inoltre la somma di L. 500.000 per ogni, mensilità compresa tra il gennaio 2000 e la data della effettiva riconsegna dell’immobile, nonchè a restituire l’immobile libero da materiali e attrezzature nelle stesse condizioni in cui gli era stato consegnato.

La sentenza fu impugnata dal R..

3. – Con sentenza depositata il 21 dicembre 2004, la Corte d’appello di Genova respinse il gravame.

Con riferimento alla prima censura, con la quale si deduceva la nullità della notifica dell’atto di citazione e di quella della ordinanza che ammetteva l’interrogatorio formale del R., per essere state eseguite a mezzo posta senza che ne venisse dato preavviso con raccomandata con ricevuta di ritorno, e per essere state eseguite in luoghi diversi dalla sede e dalla residenza del destinatario, la Corte di merito rilevò che gli atti in questione erano stati notificati nella sede della ditta Edile Asfalti in (OMISSIS), quale risultava dal Registro delle Imprese, in modo rituale, avendo l’ufficiale giudiziario depositato copia dell’atto in questione presso la casa comunale di (OMISSIS) ed affisso l’avviso alla porta dell’azienda del R., dando altresì avviso al medesimo mediante raccomandata con a/r, come risultava dalle cartoline allegate in calce all’originale dell’atto di citazione. Nello stesso luogo e con le stesse forme era stata notificata l’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale del R..

Ci rea il secondo motivo di appello, con il quale si faceva valere la infondatezza della pretesa del C., sostenendosi che i lavori non erano stati completati perchè l’appellato non aveva provveduto alla scelta delle piastrelle per la pavimentazione della cucina e del bagno, e che comunque almeno il quaranta per cento delle opere appaltate era stato regolarmente eseguito, come dimostrava l’avvenuto pagamento dell’acconto di L. 13.000.000, la cui corresponsione era contrattualmente prevista al momento della realizzazione dei lavori in tale percentuale, ed ancora che la somma versata dal C. per il danno cagionato al proprietario dell’immobile contiguo non era rimborsabile per avere già il R. provveduto al relativo risarcimento, come non era rimborsabile la somma di L. 4.900.000 per materiali acquistati in quanto gli stessi erano a disposizione del C., osservò la Corte di merito che la condanna dell’appellante era stata disposta in primo grado sulla base della mancata risposta, senza alcuna giustificazione, all’interrogatorio formale, oltre che della scrittura dell’8 novembre 1999, firmata dallo stesso R., e non dal padre A., come sostenuto dall’appellante, e non disconosciuta tempestivamente dallo stesso, che si era limitato ad una contestazione in comparsa conclusionale.

Quanto alla eccezione di compensazione, il giudice di secondo grado la dichiarò inammissibile, perchè avanzata per la prima volta in grado di appello.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il R. sulla base di cinque motivi. L’intimato non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e fai sa applicazione di norme di diritto, nonchè insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 138,139 e 140 cod. proc. civ.. La Corte di merito, nel respingere la eccezione dell’appellante, attuale ricorrente, di nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, avrebbe omesso di considerare che l’indirizzo di (OMISSIS), presso il quale era stata eseguita la notifica, non corrispondeva più alla sede della ditta del R., trasferita da tempo in (OMISSIS), al quale era stata, infatti, notificata la successiva sentenza. L’ufficiale giudiziario avrebbe, dunque, errato nel l’eseguire la notifica ex art. 140 cod. proc. civ., mentre avrebbe dovuto restituire gli atti con l’indicazione “trasferito” oppure ricercare la nuova sede, peraltro ben nota al C..

2.1. – Il motivo è infondato.

2.2. – A fronte della condivisibile affermazione della Corte ligure relativa alla correttezza delle notifiche (quella dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e quella dell’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale) avvenute presso la sede della ditta Edile-Asfalti di Adriano Razetto quale risultava dal Registro delle imprese, con deposito di copia dell’atto presso la casa comunale di (OMISSIS), affissione dell’avviso alla porta dell’azienda e avviso al R. mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza dedotta dal ricorrente dell’avvenuto trasferimento della sede della ditta del R. e della asserita conoscenza da parte del C. del nuovo indirizzo. Al riguardo, l’avvenuta notifica della sentenza da parte dello stesso C. all’indirizzo di (OMISSIS), riferendosi ad un periodo successivo a quello cui risalgono le notifiche di cui si tratta, non assume alcun valore indiziante della veridicità del cambiamento di indirizzo all’epoca di tali notifiche, ne della asserita conoscenza della circostanza da parte del C. a quell’epoca.

3. – Con la seconda censura, si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 232 cod. proc. civ.. Avrebbe errato il giudice di secondo grado nel ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto di appalto sulla base della mancata risposta all’interrogatorio formale da parte dell’attuale ricorrente senza considerare che, a norma dell’art. 232 cod. proc. civ., tale mancata risposta, anche se ingiustificata, non produce automaticamente l’effetto della ficta confessio, ma attribuisce semplicemente al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorie dopo aver valutato ogni altro elemento di prova. Nella specie, a parte il dubbio sul La inesistenza di un motivo giustificato alla mancata presentazione, avuto riguardo alla denunciata omissione di notifica dell’interrogatorio, il convincimento della corte territoriale comunque era contraddetto dalla documentazione prodotta dall’attore, e, in particolare, dal contratto di appalto, il quale prevedeva che al raggiungimento della percentuale del quaranta per cento dei lavori previsti, il C. avrebbe versato il cinquanta per cento del prezzo pattuito, percentuale effettivamente versata in data 24 agosto 1998. Successivamente, lo stesso C. aveva versato altri L. 4.400.000 per l’acquisto di sanitari ed oggetti per la cucina. Alla predetta data del 24 agosto 1998, dunque, il R. aveva certamente eseguito lavori per oltre il quaranta per cento di quelli previsti contrattualmente. Il mancato completamento dei lavori era stato dovuto solo alla circostanza che il C., ricoverato in ospedale, non aveva potuto scegliere le piastrelle per i pavimenti, e, successivamente, ad una serie di incomprensioni tra i due. Nè la scrittura unilaterale dell’8 novembre 1999, prodotta in causa, valorizzata dal giudice di secondo grado come elemento di prova della fondatezza della domanda di risoluzione, era stata firmata dal Rametto: comunque essa rappresentava una mera clausola di stile.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

4.2. – Esse, in realtà, attraverso la denuncia di un vizio di violazione di legge, tende ad ottenere da questa Corte una nuova valutazione del materiale probatorio a disposizione del giudice del merito, non consentita nella presente sede di legittimità.

5. – Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 112 cod. proc. civ..

L’attore non aveva mai proposto domanda di condanna dell’attuale ricorrente al pagamento in favore dello stesso attore della somma di L. 500.000 per offri mensilità compresa tra il gennaio 2000 e la data dell’effettiva riconsegna dell’immobile, condanna, invece, pronunciata dai giudice di primo grado e confermata con la sentenza impugnata.

6. – La doglianza è inammissibile, siccome proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità.

7. – Con la quarta censura, si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione all’art. 2043 cod. civ.. L’attuale ricorrente aveva danneggiato durante l’esecuzione dei lavori, l’alloggio contiguo all’immobile del C.. La relativa responsabilità ricadeva solo sullo stesso ricorrente, che aveva provveduto a ripristinare l’appartamento danneggiato, con la conseguenza che il C. non aveva titolo per pagare i danni e poi ripeterli dal R..

8.1. – Il motivo è infondato.

8.2. – A seguito dei danni cagionati, nel corso dei lavori, all’alloggio contiguo a quello del C., questi era stato chiamato dal proprietario di detto alloggio al risarcimento.

Correttamente a Corte di merito condannò il R. al rimborso in suo favore della relativa somma di L. 900.000, tenuto anche conto del mancato tempestivo disconoscimento, da parte dello stesso R., della scrittura dell’8 novembre 1999 con la quale questi si era impegnato, tra L’altro, a risarcire i danni cagionati a terzi dalle opere da lui eseguite.

9. – Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione di-norme di diritto e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione all’art. 1241 cod. proc. civ., e segg.. Il R., se pure ritenuto inadempiente, non avrebbe potuto essere condannato al pagamento dei lavori eseguiti ne dell’importo di L. 4.900.000 per materiali acquistati, essendo stati, gli stessi, messi a disposizione del C..

10. – La doglianza è inammissibile siccome tardiva. La medesima censura o già stata dichiarata inammissibile dalla Corte di merito essendo stata preposta per la prima volta nel giudizio di appello.

11. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese, non essendo stata svolta attivi tea difensiva dall’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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