Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16306 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10725-2019 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA R.

MARGHERITA, 27, presso lo studio dell’avvocato ISAIA SALES,

rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO CASTALDI;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

– intimata –

avverso il decreto n. 3610/2019 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositato il 27/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.p.a. accoglieva parzialmente la domanda di insinuazione al passivo della procedura di B.G., disattendendo la pretesa relativa al T.F.R. giacente presso il fondo di previdenza complementare.

2. Il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dal B., dato che questi non aveva dimostrato la tempestività della propria iniziativa processuale producendo copia della comunicazione fatta dal curatore ex art. 97 L. Fall..

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso B.G. prospettando due motivi di doglianza.

L’intimato fallimento di (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il secondo motivo di ricorso – da cui è opportuno prendere le mosse, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida – denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., in quanto il Tribunale ha omesso di considerare che la procedura fallimentare, al momento di costituirsi in giudizio, non aveva contestato la specifica allegazione compiuta all’interno del ricorso in opposizione in merito al fatto che lo stato passivo era stata dichiarato esecutivo il (OMISSIS) e notificato in pari data, risultando così acclarata la data dell’avvenuta comunicazione e la tempestività dell’opposizione, proposta il successivo 21 luglio 2014.

5. Il motivo è fondato.

In effetti il contenuto del ricorso in opposizione – cui questa Corte ha accesso, quale giudice del fatto processuale – assume (a pag. 1, penultimo capoverso) che la comunicazione dell’esito delle operazioni di verifica dello stato passivo era avvenuta in data (OMISSIS). Nessuna contestazione è stata compiuta a tal riguardo dalla procedura concorsuale al momento della sua costituzione in giudizio.

Ne discende che il collegio di merito ha erroneamente omesso di applicare al caso in esame la regola di diritto denunciata come violata, mancando di trarre dall’omessa contestazione della data della comunicazione inviata ex art. 97 L. Fall., le relative conseguenze in ordine alla tempestività del ricorso.

Rimane di conseguenza assorbito il primo motivo di ricorso (con cui è stata denunciata la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 98 e 99, e dell’art. 2697 c.c., perchè il Tribunale da un lato ha erroneamente attribuito all’opponente, anzichè al curatore fallimentare, l’onere di dimostrare la tempestività dell’opposizione allo stato passivo, dall’altro ha omesso di acquisire d’ufficio il fascicolo fallimentare).

6. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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