Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16306 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 04/08/2016), n.16306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

E.F. (C.F.: (OMISSIS)) L.G. (C.F.:

(OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura a margine del

ricorso, dall’avvocato Nicodemo Furfaro (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

ITALFONDIARIO S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), quale procuratrice speciale

di SPV IEFFE TRE Sr.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del procuratore

R.G. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

controricorso, dall’avvocato Maria Luisa Casotti Cantatore (C.F.:

(OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Roma n. 4785/2013, depositata in data 16 settembre 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 giugno 2016 dal consigliere Dr. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Nicodemo Furfaro, per il ricorrente;

l’avvocato Maria Luisa Casotti Cantatore, per la società

controricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. Patrone Ignazio Juan, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.G. propose opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. nel corso di un procedimento esecutivo promosso da Italfondiario S.p.A. nei suo confronti, deducendo l’impignorabilità dell’Immobile oggetto dell’azione esecutiva in quanto costituito ivi fondo patrimoniale, ed invocando la nullità, l’annullabilità ovvero la risoluzione per eccessiva onerosità del contratto di mutuo fondiario del 6 agosto 1992 posto a fondamento dell’esecuzione, e in particolare delle clausole di esso regolanti gli interessi corrispettivi e di mora, per indeterminatezza del loro oggetto nonchè per violazione della normativa di cui alla L. n. 108 del 1996 ed illegittima applicazione dell’anatocismo. Propose altresì azione di risarcimento dei danni subiti a causa del pignoramento.

Il coniuge dell’opponente E.F., anch’esso mutuatario ed amministratore del fondo patrimoniale (sebbene non comproprietario dell’immobile pignorato), propose anch’egli, in un distinto giudizio, le medesime domande poste a base dell’opposizione della L., avanzando altresì una distinta azione risarcitoria.

Le domande proposte, previa integrazione del contraddittorio e riunione dei due giudizi, furono rigettate dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, con sentenza depositata in data 16 settembre 2013.

Ricorrono l’ E. e la L., sulla base di quattro motivi, che illustrano con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Resiste con controricorso l’Italfondiario S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2740 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2812 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Contraddittorietà della motivazione – carenza ed insufficienza della motivazione stessa sempre relativamente alla parte motiva della sentenza che argomenta riguardo il rigetto della domanda afferente la declaratoria di impignorabilità del bene sottoposto ad esecuzione immobiliare ai sensi dell’art. 170 c.c., con conseguente declaratoria di nullità e di inefficacia del pignoramento e di ogni ulteriore statuizione di legge (restituzione importi versati per la fase esecutiva, restituzione spese legali, risarcimento danni e liquidazione spese legali in favore dei ricorrenti per tutti i gradi di giudizio)”.

I primi due motivi del ricorso sono connessi e possono quindi trattarsi congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto l’opponibilità al creditore procedente del vincolo derivante dalla destinazione dell’immobile pignorato al fondo patrimoniale costituito dai debitori per far fronte ai bisogni della famiglia.

Essi sono inammissibili.

Sul punto, come eccepito dalla società controricorrente, sussiste precedente giudicato.

Con sentenza n. 19972 del 30 agosto 2013, questa Corte ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4333 del 2006, che ha rigettato l’opposizione proposta da L.G., proprietaria esclusiva dell’immobile oggetto del pignoramento per cui è causa (sito in (OMISSIS)), per farne valere l’impignorabilità ai sensi dell’art. 170 c.c..

Inoltre, l’opposizione sul punto è stata respinta sia per la mancanza di prova della estraneità – conosciuta dal creditore dell’obbligazione per cui è causa ai bisogni familiari, sia per l’inopponibilità del vincolo derivante dal fondo patrimoniale al creditore con ipoteca iscritta anteriormente.

Orbene, con riguardo al primo punto la censura è inammissibile, in quanto risulta formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo previgente e non applicabile alla fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata, e fondata sulla denunzia di vizi di motivazione non più censurabili in sede di legittimità ai sensi del testo vigente della disposizione, e oltre tutto tendente nella sostanza a ottenere una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità.

Con riguardo al secondo punto essa è infondata, in quanto è consolidato nella giurisprudenza di questa corte il principio di diritto – che va in questa sede ribadito – per cui il vincolo derivante dalla costituzione in fondo patrimoniale di un bene immobile è inopponibile al creditore ipotecario che abbia iscritto ipoteca sull’immobile stesso anteriormente all’annotazione del vincolo a margine dell’atto di matrimonio (in proposito, cfr. ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24332 del 30/09/2008, Rv. 604634; Sez. 3, Sentenza n. 933 del 24/01/2012, Rv. 620291).

2. Con il terzo motivo del ricorso (sebbene indicato come quarto nell’intitolazione iniziale) si denunzia “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione falsa applicazione di norme di legge, con particolare riferimento alle L. n. 108 del 1996 e L. n. 24 del 2001, art. 1 (interpretazione autentica L. n. 108 del 1996), poichè la Corte di merito ha ritenuto erroneamente inapplicabile al caso di specie tale normativa, anche relativamente alle rate di mutuo scadute in epoca successiva alla entrata in vigore della L. n. 108 del 1996”.

Nella intitolazione iniziale, con riguardo a questo motivo, si aggiunge quanto segue: “(anche in forza di tale evidente violazione la sentenza dovrà essere revocata e/o cassata ed il giudizio rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, ai fini dell’ammissione della richiesta CTU, con formulazione da parte dell’Ecc.ma Corte di Cassazione del quesito da sottoporre al CTU – storno interessi oltre tasso soglia con riferimento alle rate scadute successivamente all’entrata in vigore di tale normativa – Aprile 1996 – o, in subordine, alle rate scadute successivamente al 2/4/97, data di emissione del primo decreto ministeriale di rilevazione dei tassi soglia)”.

Il motivo è infondato.

E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto, posto dalla corte di appello a base della decisione in ordine al motivo di opposizione in questione, per cui “i criteri fissati dalla L. 7 marzo 1996, n. 108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all’entrata in vigore della stessa legge, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, (convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13868 del 24/09/2002, Rv. 557538; Sez. 3, Sentenza n. 17813 del 13/12/2002, Rv. 559217; Sez. 3, Sentenza n. 5004 del 08/03/2005, Rv. 580761; Sez. 1, Sentenza n. 6514 del 19/03/2007, Rv. 595691; Sez. 3, Sentenza n. 4380 del 25/03/2003, Rv. 561409; Sez. 3, Sentenza n. 26499 del 17/12/2009, Rv. 610497; Sez. 1, Sentenza n. 21885 del 25/09/2013; da ultima, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 801 del 19/01/2016, Rv. 638458, che dà anche conto del carattere isolato degli unici due precedenti contrari, rappresentati da Cass. n. 602 e n. 603 del 2013, pronunzie coeve che però non contengono riferimenti alla norma interpretativa in esame).

La mancanza di indicazioni sufficientemente specifiche nel ricorso con riguardo a doglianze tempestivamente formulate in sede di opposizione all’esecuzione in relazione ai tassi di interesse pattuiti (a titolo corrispettivo e di mora) e concretamente applicati dalla banca, ai periodi ed alla misura in cui essi avrebbero superato i cd. tassi soglia temporalmente vigenti, ed alla natura stessa degli interessi (corrispettivi o moratori) eventualmente eccedenti l’invocato limite legale cd. di soglia, specie in considerazione della circostanza che nella specie i tassi di interesse corrispettivi pattuiti – e, secondo quanto riferito in ricorso (pag. 28, nota 3), anche quello di mora avevano natura variabile (il che avrebbe richiesto indicazioni ancor più rigorose e specifiche sul loro andamento in concreto), impedisce del resto alla Corte anche di verificare eventuali errori logico-giuridici commessi dai giudici di merito – ferma restando l’esclusione di ogni ipotesi di invalidità negoziale sopravvenuta con riguardo all’originario contratto – nel valutare la fase attuativa del rapporto, sia fisiologica (ai sensi dell’art. 1375 c.c., in relazione agli interessi corrispettivi), sia patologica (ai sensi dell’art. 1384 c.c., in relazione a quelli di mora).

3. Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sia in ordine alla mancata ammissione della CTU richiesta al fine di verificare l’esatto importo contrattualmente ed a norma di legge dovuto all’Italfondiario e sussistenza del medesimo vizio, stante il mancato esame della copiosa documentazione versata in atti (pressochè tutta di provenienza dall’Italfondiario) a sostegno dell’assoluta illegittimità ed esosità della somma versata ad Italfondiario”.

Il motivo è inammissibile.

Esso risulta formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo previgente e non applicabile alla fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata, in quanto fondato sulla denunzia di vizi di motivazione non più censurabili in sede di legittimità ai sensi del testo vigente della disposizione.

Infatti si tratta di una censura che (diversamente da quanto assume parte ricorrente) non potrebbe trovare spazio in base al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, che, secondo quanto affermato da questa Corte a Sezioni Unite, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extra testuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”; e la suddetta riformulazione “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831).

Nel caso di specie, non vi è dubbio che i fatti storici rilevanti ai fini della decisione siano stati presi tutti in considerazione dalla corte di merito, la quale ha espressamente delibato anche le istanze istruttorie formulate, e sui punti in discussione il provvedimento impugnato contiene motivazione non apparente nè insanabilmente contraddittoria, onde va escluso che essa si esponga alle censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

E’ poi certamente inammissibile la sostanziale riformulazione della censura operata dai ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

E’ infine appena il caso di aggiungere che il debitore esecutato non può ottenere in sede di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la concreta liquidazione della pretesa fatta valere in via esecutiva dal creditore munito di titolo mediante la semplice e generica denunzia di “esosità” della stessa, senza proporre specifici motivi di opposizione, e cioè senza dedurre determinati fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, come consacrato nel titolo ed auto liquidato dal creditore (in via provvisoria e non vincolante) nell’atto di precetto.

La definitiva liquidazione dei crediti per cui si procede in sede di esecuzione forzata avviene di regola nell’ambito del processo esecutivo, all’esito dello stesso e ad opera del giudice dell’esecuzione (il quale non deve limitarsi a determinarne l’ammontare sulla base della sola richiesta del creditore procedente, ma deve esercitare, anche d’ufficio e al di fuori di una specifica contestazione insorta tra le parti, poteri di valutazione e, implicitamente, di eventuale riduzione di quanto domandato alla luce del titolo esecutivo: in tal senso si vedano ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 10/09/1996, Rv. 499547; Sez. L, Sentenza n. 8559 del 23/06/2000, Rv. 537956; Sez. 3, Sentenza n. 4491 del 26/03/2003, Rv. 561469; Sez. 3, Sentenza n. 5510 del 08/04/2003, Rv. 561980; Sez. L, Sentenza n. 16610 del 28/07/2011, Rv. 618698), fatti salvi i rimedi previsti dall’ordinamento avverso i relativi provvedimenti.

Al di fuori di tale ambito, non è possibile chiedere l’accertamento del preciso ammontare della pretesa azionata in via esecutiva, denunziandone genericamente l’eccessività ed invocando allo scopo una consulenza tecnica di ufficio – come hanno fatto i ricorrenti – ma è necessario sollevare specifiche contestazioni in relazione alle pretese espresse dal creditore con l’atto di precetto, proponendo opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ovvero in relazione alla determinazione di esse operata nel corso dell’esecuzione dal giudice al fine di pronunziare i provvedimenti di sua competenza, in tal caso impugnandoli ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Nel caso di specie, i giudici di merito, ritenuti infondati gli specifici motivi di opposizione all’esecuzione avanzati dai debitori, hanno dunque correttamente escluso la possibilità di disporre una consulenza tecnica di ufficio al solo e generico scopo di determinare, in assenza dei suddetti specifici motivi di opposizione, l’ammontare del credito fatto valere in sede esecutiva.

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti a pagare le spese del presente giudizio in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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