Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16305 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28073/2018 R.G. proposto da:

S.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Fraternale Antonio,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1555/18

depositata il 25 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2020

dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che S.B., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 25 luglio 2018, con cui la Corte d’appello di Ancona ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5 e 14, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo ritenuto attendibile la vicenda personale da lui allegata, ha escluso la configurabilità delle fattispecie di cui all’art. 14, lett. a) e b), per l’assenza di una sanzione inflitta nell’esercizio di un potere amministrativo-giudiziario, senza considerare che anche i conflitti endofamiliari possono dar luogo al pericolo di un danno grave, ove il richiedente non possa ottenere protezione dallo Stato o dalle forze dell’ordine;

che il motivo è inammissibile;

che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, la Corte anconetana ha fatto ricorso a due distinti ordini di argomentazioni, autonomamente idonee a sorreggere la decisione adottata, avendo escluso da un lato la credibilità della vicenda personale narrata dal ricorrente, in quanto estremamente generica, succinta, quasi stereotipata e priva di circostanze idonee a consentire di verificarne l’autenticità, e dall’altro la configurabilità di un danno grave riconducibile alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in quanto la minaccia allegata non era ricollegabile ad una sanzione del potere costituito;

che, nell’impugnare la predetta statuizione, il ricorrente omette di censurare specificamente la prima affermazione, sostenendo anzi, in contrasto con quanto risulta dalla sentenza impugnata, che la Corte avrebbe ritenuto attendibile la vicenda rappresentata, ed insistendo pertanto sulla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda, in virtù del richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale che reputa ammissibile il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, anche in presenza di una minaccia proveniente da soggetti non sta-tuali;

che ove, come nella specie, la sentenza impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, singolarmente idonee a giustificarla sul piano logico e giuridico, la mancata impugnazione di una delle stesse comporta l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, delle censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, dal momento che l’accoglimento di queste ultime non potrebbe in alcun caso condurre alla cassazione della decisione, stante l’intervenuta definitività della prima (cfr. Cass., Sez. III, 18/04/2019, n. 10815; 13/06/2018, n. 15399; Cass., Sez. V, 11/05/2018, n. 11493);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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