Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16305 del 30/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 12/06/2017, dep.30/06/2017), n. 16305
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8814-2016 proposto da:
D.N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA
241, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARACINO, rappresentata e
difesa dall’avvocato FERNANDO ANTONUCCI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. N. (OMISSIS), in persona del Curatore,
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO MACARIO, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 578/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata
il 05/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO
PIETRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che il Tribunale di Foggia, con ordinanza in data 5 febbraio 2016, ha dichiarato inammissibile il reclamo di D.N.A. avverso il decreto del giudice delegato che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di rivendica di immobili, perchè depositata in forma cartacea e non telematica, in contrasto con il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, conv. con L. n. 221 del 2012; che D.N.A. ha proposto ricorso per cassazione, con il quale ha denunciato la violazione dell’art. 16 bis cit., resistito dal Fallimento (OMISSIS) srl.
Ritenuto che il ricorso non è definibile con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c..
PQM
rimette la causa alla pubblica udienza della 1^ sezione.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017