Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16305 del 30/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 12/06/2017, dep.30/06/2017),  n. 16305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8814-2016 proposto da:

D.N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA

241, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARACINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FERNANDO ANTONUCCI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. N. (OMISSIS), in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO MACARIO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 578/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 05/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO

PIETRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Tribunale di Foggia, con ordinanza in data 5 febbraio 2016, ha dichiarato inammissibile il reclamo di D.N.A. avverso il decreto del giudice delegato che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di rivendica di immobili, perchè depositata in forma cartacea e non telematica, in contrasto con il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, conv. con L. n. 221 del 2012; che D.N.A. ha proposto ricorso per cassazione, con il quale ha denunciato la violazione dell’art. 16 bis cit., resistito dal Fallimento (OMISSIS) srl.

Ritenuto che il ricorso non è definibile con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c..

PQM

 

rimette la causa alla pubblica udienza della 1^ sezione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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