Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16305 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. II, 26/07/2011, (ud. 20/10/2010, dep. 26/07/2011), n.16305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11010/2005 proposto da:

N.P. (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MELI Salvatore;

– ricorrente –

contro

M.F.P.;

– intimata –

sul ricorso 13433/2005 proposto da:

M.F.P. (OMISSIS), domiciliata ex lege in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GURRERA LELIO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

N.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 409/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per rigetto del ricorso principale,

assorbito ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato in data 29 febbraio 1993, N.P. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la moglie separata M.F.P. per sentir accertare il proprio pieno diritto di proprietà relativamente ad un appartamento sito in (OMISSIS), facente parte di un complesso edilizio realizzato dalla società cooperativa L’Alba. Espose che originariamente socia di detta cooperativa era la propria madre B.N., e che solo a seguito del suo recesso il figlio era subentrato nella posizione giuridica della madre, che, nel comunicare tale recesso dalla società, aveva anche manifestato la volontà che le unità immobiliari per le quali aveva già versato parte del corrispettivo venissero assegnate ai figlio. Aggiunse che, in data 20 dicembre 1975, prima del matrimonio, era stato formalmente immesso nel possesso delle unità immobiliari in questione, e che l’atto di assegnazione era stato stipulato il 27 dicembre 1998.

Precisò altresì che il corrispettivo per l’acquisto e il pagamento delle rate di mutuo erano stati regolati con danaro personale.

2. – Con sentenza depositata il 12 novembre 2001, il G.O.A. presso il Tribunale rigetto la domanda, accogliendo la riconvenzionale della M., avente ad oggetto l’accertamento del proprio diritto di comproprietà sui beni oggetto della causa, essendo i coniugi in regime di comunione legale dei beni, sul rilievo che nel caso di alloggio di cooperativa edilizia il momento dell’acquisto va individuato nella data di stipulazione del contratto d: trasferimento del diritto dominicale, mentre la qualità di socio e la prenotazione dell’alloggio in tale veste esercitata si risolvono in diritti di credito del socio nei confronti della cooperativa.

Il N. propose appello avverso tale decisione.

3. – Con sentenza depositata il 16 aprile 2004, la Corte d’appello di Palermo confermò la sentenza di primo grado. Ritenne infondate le censure dell’appellante anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo avesse dimostrato che il danaro utilizzato per il pagamento del mutuo fosse provento di attività propria, in quanto, ai sensi dell’art. 177 c.c., comma 1, lett. A), gli acquisti compiuti dai coniugi in costanza di matrimonio fanno parte della comunione, salvo che si tratti di beni personali. Nè nella specie poteva configurarsi una donazione indiretta, poichè prima della stipula dell’atto di assegnazione non era mai stato pagato il prezzo dell’appartamento, versato poi in parte minima con danaro contante di entrambi i coniugi e per la maggior misura con l’accollo del mutuo.

4. – Per la cassazione della sentenza ricorre N.P. sulla base di un unico, articolato motivo, illustrato anche da successiva memoria. Resiste con controricorso M.F.P., che a sua volta propone ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve, preliminarmente, disporsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione del ricorso principale e di quello inerì dentale, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. Con l’unico, articolato motivo del ricorso principale, si deduce erronea interpretazione e applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 177, 179, 769 e 809 cod. civ., per avere la Corte di merito erroneamente qualificato la fattispecie sottoposta al suo esame, disconoscendo conseguentemente che l’immobile fosse stato donato al ricorrente dalla propria madre, e che, pertanto, esso fosse ricompreso nella ipotesi di cui all’art. 179 cod. civ., lett. B). La Corte, inoltre, non avrebbe fornito alcuna esauriente motivazione in ordine alla statuizione adottata, non avendo attribuito alcuna rilevanza alla circostanza che la liberalità in favore del ricorrente era stata attuata dalla madre con la cessione della propria posizione di socia della cooperativa e del credito relativo alle somme dalla stessa versate per l’assegnazione dell’appartamento e del box, e che, pertanto, l’atto di assegnazione in proprietà costituiva solo un negozio diretto a completare sotto un profilo meramente formale la fattispecie della liberalità, voluta e disposta prima ancora del matrimonio. La Corte avrebbe poi del tutto trascurato la circostanza che le somme quietanzate nell’atto di trasferimento erano quelle già versate alla cooperativa dalla madre dell’attuale ricorrente, ed allo stesso poi accreditate dalla stessa cooperativa, e che quelle successivamente occorse per il pagamento delle rate dei mutui erano state da lui versate.

3.1. – La censura è immeritevole di accoglimento.

3.2. – La soluzione della questione sottoposta all’esame della Corte muove dal rilievo che la comunione legale fra i coniugi, di cui all’art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi le semplici situazioni obbligatorie, per la loro stessa natura relativa o personale, pur se strumentali all’acquisizione di una res. Ne consegue che, in tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie, il momento determinativo dell’acquisto della titolarità dell’immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poichè solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell’alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell’ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata “prenotazione”, in tale veste, dell’alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della communio inciders familiare (v., in tal senso, Cass., sentt. nn. 12382 del 2005 e 4757 del 1998).

3.3. – Nella specie, detta stipulazione avvenne in epoca successiva al matrimonio tra l’attuale ricorrente e la intimata. Sicchè correttamente la Corte di merito ha ritenuto, sulla base dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il bene de quo facesse parte della comunione, poichè non si trattava di bene personale, intendendosi per tale quello di uso strettamente personale o destinato all’esercizio della professione, ovvero acquistato con danaro del coniugo purchè proveniente dalla vendita di beni personali (v. Cass., sent. n. 2954 del 2003): inferendone la conclusione che, quand’anche l’appartamento fosse stato pagato con danaro proveniente da attività propria del N. circostanza che il giudice di secondo grado non ha ritenuto suffragata da elementi probatori -, ciò non ne avrebbe escluso la contitolarità in capo ai coniugi.

3.4. – Del pari corretta appare la ricostruzione operata dalla Corte territoriale della natura giuridica della fattispecie complessa che portò dal recesso della madre del N. dalla cooperativa alla immissione dello stesso N. nel possesso dell’alloggio ed al pagamento del prezzo all’atto della stipulazione dell’atto pubblico di trasferimento: fattispecie il cui inquadramento in una donazione indiretta – come auspicato dall’attuale ricorrente il giudice di secondo grado ha escluso in base alla considerazione che prima della stipula non era stato pagato il prezzo del bene, versato in parte minima in contanti e, per la parte restante, con accollo del mutuo, al cui pagamento entrambi i coniugi contribuirono nel corso della loro vita matrimoniale.

4. – Il rigetto del ricorso principale assorbe l’esame del ricorso incidentale, proposto in via condizionata. Le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del soccombente.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

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