Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16305 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 12/07/2010), n.16305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G.L., elettivamente domiciliato in Roma via Reno

n. 21, presso lo studio dell’avv. RIZZO Roberto, che lo rappresenta e

difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5454/2005 della Corte d’appello di Roma,

depositata in data 9/8/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13.05.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

uditi gli avvocati Fiorillo e Rizzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del Tribunale di Roma veniva accolta la domanda di A.G.L. di dichiarare la nullita’ dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore per i periodi:

a) 17.2 – 30.4.98 (con proroga al 30.5.98) e 27.10.98 – 31.1.99 (con proroga al 30.4.99) per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, ex art. 8 del ccnl 26.11.94 come integrato dall’accordo sindacale 25.9.97;

b) 22.6 – 30.9.98 per “necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie nel periodo – giugno settembre”.

2. Proposto appello da Poste Italiane s.p.a., la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata in data 9.8.05 rigettava l’impugnazione.

La Corte di merito rilevava che — pur nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva — nel contratto a termine stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94 — anche se integrato dall’accordo 25.9.97, per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda — la ragione giustificatrice deve far riferimento a circostanze concrete che riguardino il caso singolo e non solo a ragioni di ordine generale inerenti le strategie di organizzazione e ristrutturazione aziendale. Nel caso di specie non solo mancava tale specificazione nella formulazione del motivo di assunzione, ma neppure il datore di lavoro aveva soddisfatto l’onere di provare che la complessa ristrutturazione aziendale in atto avesse reso necessario il ricorso alla specifica assunzione in causa.

3. Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui A. rispondeva con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso e’ parzialmente fondato.

La soc. Poste deduce: (primo motivo) violazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 2 della L. n. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dell’art. 1362 c.c., nonche’ carenza di motivazione, sostenendo che la contrattazione collettiva ha piena facolta’ di legittimare l’apposizione del termine per qualunque condizione di fatto, anche di durata temporale indeterminata; (secondo motivo) violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c. sostenendo che al dipendente che cessi l’esecuzione della prestazione lavorativa per attuazione di fatto del termine nullo non spetterebbe la retribuzione finche’ non provveda ad offrire la prestazione stessa, determinando nel datore una situazione di mora accipiendi. Pertanto, il giudice avrebbe dovuto far decorrere il risarcimento solo dal momento in cui tale offerta fosse intervenuta e non dal momento della proposizione del tentativo di conciliazione; erroneamente, inoltre, egli avrebbe omesso di considerare l’eventualita’ che controparte possa avere svolto altre attivita’ lavorative tanto da consentire la deduzione dell’aliunde perceptum da quanto dovuto dal datore a titolo di risarcimento.

5. Il primo motivo e’ fondato nei limiti di seguito indicati.

Deve premettersi che il giudice di merito, di fronte a diverse tipologie contrattuali, ha ravvisato per tutti la nullita’ del termine sulla base di una comune carenza funzionale, a suo avviso rappresentata dalla genericita’ della motivazione adottata a giustificazione dell’assunzione a termine e dalla mancanza di prova delle esigenze aziendali indicate.

Come gia’ rilevato in narrativa, il primo ed il terzo contratto in ordine temporale (periodi 17.2 – 30.4.98 e 27.10.98 – 30.1.99) furono stipulati per soddisfare esigente eccezionali ecc. ex art. 8 del ccnl 1994, come integrato dall’accordo integrativo 25.9.97; il secondo contratto (periodo 22.6 – 30.9.98) fu stipulato, sempre ai sensi dell’art. 8 del detto contratto collettivo, per assicurare il servizio durante il periodo di godimento delle ferie del personale.

Tanto premesso e con riferimento ad entrambe dette fattispecie, deve rilevarsi che la giurisprudenza ritiene che la L. n. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare— oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nonche’ dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79;

— nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

In forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato con l’art. 8 del CCNL 1994 dapprima tre nuove ipotesi di contratto a termine (comma 2) e, successivamente, una quarta, ovvero quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97.

Con riferimento a quest’ultima ipotesi la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza — dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 — della situazione di fatto integrante delle esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva dunque procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato, con la conseguenza che deve escludersi la legittimita’ dei contratti a termine stipulati dopo il 30.4.98 in quanto privi di presupposto normativo (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

L’assunzione “per necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno/settembre”, rientra invece nell’originaria formulazione dell’art. 8 del CCNL 1994(comma 2) ed e’, dunque, una ipotesi di contratto a termine direttamente introdotta dalla contrattazione collettiva, autonoma non solo rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie prevista dalla L. n. 230 del 1962, ma anche ai vincoli cui e’ sottoposta la fattispecie introdotta dall’accordo integrativo 25.9.97 (Cass. S.u., 2.3.06 n. 4588), costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti, atteso.

Il primo motivo e’, dunque, fondato per la parte riferita all’assunzione per esigenze eccezionali ricadente nel lasso temporale fino al 30.4.98, per cui le parti collettive avevano a priori ravvisato l’esistenza di concrete esigenze aziendali, mentre e’ infondato per il contratto ricadente nel lasso temporale successivo a quella data.

Altrettanto fondato e’ il motivo per la parte riferita al contratto stipulato per assicurare il servizio in concomitanza del godimento delle ferie; per tale tipologia contrattuale, infatti, la norma — secondo l’impostazione interpretativa ritenuta corretta dalla richiamata giurisprudenza — non richiede alcuna altra specificazione che non la concomitanza del periodo di assunzione con lo spazio temporale in cui il personale gode delle ferie estive (giugno- settembre).

6. Procedendo all’esame del secondo motivo, quanto ai profili economici conseguenti all’illegittimita’ del termine deve rilevarsi che la Corte d’appello ha affermato che il lavoratore ha diritto alla retribuzione solo per i periodi per i quali ha provato di essersi tenuto a disposizione della societa’ ed ha condannato quest’ultima a corrispondere la retribuzione alle dipendenti dalla data della notifica della richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c..

Tale pronunzia e’ conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. S.u. 8.10.02 n. 14381 nonche’, da ultimo, Cass. 13.4.07 n. 8903) che, con riferimento all’ipotesi della trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di piu’ contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell’illegittimita’ dell’apposizione dei termini, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della L. n. 230 del 1962 ha affermato che il dipendente che cessa l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto puo’ ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilita’ della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla – in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione ~ qualora provveda a costituire in mora lo stesso datore di lavoro ai sensi dell’art. 1217 c.c..

Quanto alla circostanza che la richiesta di riammissione in servizio del dipendente non fosse formulata in termini sufficientemente espliciti da poter essere interpretata dal datore quale offerta della prestazione, non risulta che la questione sia stata sollevata nel giudizio di merito. In ogni caso la interpretazione della richiesta in questione e’ frutto di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, in questa sede non contestabile.

Quanto alla rilevanza dei redditi percepiti dai dipendenti nello svolgimento di altre attivita’ lavorative successivamente alla cessazione del rapporto, sarebbe stato onere del datore di lavoro allegare dati di fatto e circostanze a fondamento dell’eccezione in punto di percezione di tali redditi.

7. In conclusione il primo motivo di ricorso e’ fondato nella parte sopra indicata e in tali limiti deve essere accolto; e’, invece, infondato il secondo motivo.

Cassata la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, puo’ provvedersi nel merito dichiarando che il rapporto di lavoro subordinato dell’ A. decorre dalla data del 27.10.98, da cui ha avuto corso l’unico contratto affetto da nullita’, ferma restando la pronunzia impugnata quanto alle pronunzie consequenziali.

8. In ragione della parziale soccombenza del ricorrente originario, le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di legittimita’ debbono essere compensate nella misura di un terzo e per il rimanente, nella misura liquidata in dispositivo, sono a carico di Poste Italiane s.p.a..

Per la quantificazione deve essere lasciata ferma la liquidazione effettuata dai giudici di primo e secondo grado, mentre per il presente giudizio di legittimita’ deve statuirsi come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE cosi’ provvede:

– accoglie parzialmente il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;

– cassa la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento e, provvedendo nel merito, dichiara che il rapporto di lavoro subordinato decorre dal 27.10.98, confermando nel resto la sentenza in questione;

– compensa le spese del giudizio di primo e secondo grado nella misura di un terzo, ferma restando la liquidazione effettuata dai giudici di merito;

– compensa le spese del giudizio di legittimita’ nella misura di un terzo e pone il rimanente a carico di Poste Italiane s.p.a. nella misura che, per l’intero, liquida in Euro 24,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

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