Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16305 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9286-2019 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE CUNDARI e FRANCESCO CUNDARI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. cronol. 26/2019 TRIBUNALE di AVELLINO,

depositata il 7/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito di lavoro vantato da B.G., stante l’intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale.

2. Il Tribunale, a seguito dell’opposizione proposta dal B., riteneva che, pur dovendosi attribuire valore interruttivo della prescrizione all’accordo intervenuto fra la società poi fallita, gli ex dipendenti e il Comune di (OMISSIS) al cui interno era prevista una dilazione dei termini di esigibilità delle originarie obbligazioni a carico del datore di lavoro, dalla scadenza dell’ultima rata del piano di rientro (prevista per il (OMISSIS)) non fosse intervenuto alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione, sicchè al momento della presentazione della domanda di insinuazione al passivo (avvenuta il (OMISSIS)) il credito risultava oramai irrimediabilmente prescritto.

3. Per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato il 7 febbraio 2019, ha proposto ricorso B.G. prospettando due motivi di doglianza.

L’intimato fallimento di (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto il Tribunale non solo ha erroneamente disconosciuto che le parti, con l’accordo del 15 ottobre 2010, avessero pattuito una condizione sospensiva potestativa, prevedendo che i lavoratori non avrebbero potuto agire per il recupero dei loro crediti se non a seguito dell’inadempimento delle controparti, ma non ha neppure tenuto conto che il Comune di Caserta si era obbligato a versare direttamente ai lavoratori le somme indicate nel patto trilatero in sei rate mensili con scadenza al 20 ottobre 2011, di modo che solo in epoca successiva i lavoratori avrebbero potuto agire per il recupero dei loro crediti.

Ove si fosse tenuto conto di tale data la domanda di insinuazione sarebbe risultata tempestiva.

5. Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, si parametra al vizio di motivazione che poteva essere dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prima che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, limitasse tale motivo di ricorso al solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti.

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della decisione di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940 del 2017).

Le carenze motivazionali denunciate dal ricorrente non sono riconducibili nell’alveo del vizio di motivazione così rimodellato, giacchè nè all’interno del provvedimento impugnato, nè nella doglianza in esame risulta che fosse mai stato dedotto che il Comune di Caserta dovesse provvedere al pagamento diretto nei confronti dei lavoratori in sei rate mensili entro il 20 ottobre 2011 e, soprattutto, che fosse stata pattuita una inesigibilità del credito rispetto alla datrice di lavoro fino a tale data.

Il ricorrente, a mente dell’attuale canone di critica previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, doveva non solo individuare il fatto storico che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare a dispetto della sua decisività, ma anche indicare il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risultava esistente nonchè il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014).

Il motivo, così formulato, risulta perciò inammissibile per difetto di autosufficienza, non soddisfacendo l’obbligo previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali su cui lo stesso è fondato.

6. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e l’errata applicazione degli artt. 1353,1355,1362 e ss. c.c.: il Tribunale, nell’escludere che l’accordo intercorso fra lavoratori e datrice di lavoro contenesse una condizione sospensiva, ha mal interpretato il contratto, in quanto la reale volontà delle parti era stata quella di prevedere un accollo del debito da parte del Comune, quale terzo debitore del datore di lavoro, e introdurre un termine entro cui doveva avverarsi l’evento futuro ed incerto da cui dipendeva l’efficacia del contratto o comunque dal cui decorrere i dipendenti avrebbero potuto agire per recuperare il loro credito.

7. Il motivo è inammissibile.

Ciò in primo luogo perchè l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, mentre nessuna censura è stata sviluppata in questo senso all’interno del ricorso; risulta, invece, inammissibile ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca – come quella proposta all’interno della censura in esame – in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. n. 2465 del 2015).

D’altra parte, da un esame del provvedimento impugnato e del ricorso non risulta – come detto in precedenza – che la questione dell’esistenza di una pattuizione che impediva ai lavoratori di agire per il recupero del proprio credito sino al 20 ottobre 2011 fosse mai stata sottoposta al vaglio del collegio dell’opposizione.

Il che comporta l’inammissibilità della doglianza, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr., fra molte, Cass. n. 7048 del 2016, Cass. n. 8820 del 2007, Cass. n. 25546 del 2006), che trova applicazione anche in materia di opposizione allo stato passivo (Cass. n. 22006 del 2017), che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.

8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime

il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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