Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16305 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9116-2013 proposto da:

M.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

LIEGI 58, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CERQUETTI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALFONSO PARISI, TOMMASA

PERGOLIZZI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 592/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 16/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per l’estinzione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.M. ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi, avverso la sentenza depositata il 16 ottobre 2012, con cui la Corte di appello di Messina ha rigettato il gravame da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Messina emessa in data 22 novembre 2002 e depositata il 20 dicembre 2002 e lo ha condannato alle spese in favore di S.L.. Con la sentenza di primo grado il Tribunale adito, accogliendo la domanda proposta dalla S. (conduttrice), aveva dichiarato risolto per inadempimento del M. (locatore) il contratto di locazione del 20 giugno 1986 stipulato tra le parti ed avente ad oggetto un immobile per uso vendita generi alimentari e aveva condannato il M. al risarcimento dei danni e alle spese di quel grado.

L’intimata S.L. non ha svolto attività difensiva in questa sede. In data 2 giugno 2015 è pervenuta alla Cancelleria di questa Corte, a mezzo posta, una “breve nota dichiarativa” sottoscritta dai difensori in cui i predetti hanno rappresentato che il M., in adempimento della transazione intercorsa tra le parti in data 9 febbraio 2015, ha dichiarato di rinunciare alle domande proposte nel presente giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Rileva il Collegio che la “breve nota dichiarativa” sopra ricordata non è idonea ai fini della pronuncia di estinzione di cui all’art. 391 c.c., dovendo, ai predetti fini e ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche solo da quest’ultimo nel caso sia munito di mandato speciale a tale effetto (Cass., ord. 20 gennaio 2015, n. 901).

Va inoltre evidenziato che nella detta nota i difensori del ricorrente hanno rappresentato quanto segue: “… in diligente adempimento della transazione intercorsa tra le parti e formalizzata innanzi al Tribunale civile di Messina…, per doverosa lealtà nei confronti della AG adita si conferma che il sig. M. ha dichiarato di rinunciare alle domande svolte innanzi alla Corte di Cassazione nel presente giudizio n. 9116/13, pendente nei confronti della sig.ra S.”. Tale nota, non sottoscritta dal ricorrente ma soltanto dai suoi difensori, che non risultano però muniti di mandato speciale a rinunciare, non può, quindi, produrre l’effetto dell’estinzione del processo ma rivela, anche in base alla dedotta e documentata transazione intervenuta tra le parti, con cui il M. “si impegna a rinunciare alle domande svolte innanzi alla Corte di Cassazione, nel cui giudizio la sig.ra S. non si è costituita” (giudizio, nella premessa dell’atto transattivo,indicato con il n. 9116/2013 r.g.), la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio. Ed invero, l’impugnazione deve essere assistita da interesse non solo al momento della sua proposizione ma anche al momento della sua decisione.

2. La rilevata sopravvenuta carenza di interesse determina la cessazione della materia del contendere e, quindi, l’inammissibilità del ricorso (Cass. 11 ottobre 2013, n. 23161; Cass., ord., 15 settembre 2009, n. 19800; Cass. 6 dicembre 2004, n. 22806), che va, pertanto, dichiarata.

3. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato l’art. 13, comma 1 quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non – come nella specie – per quella sopravvenuta (Cass., ord., 31 gennaio 2014, n. 2226; Cass.15 settembre 2014, n. 19464;Cass., ord. 2 luglio 2015, n. 13636; Cass., ord., 28 aprile 2016, n. 8461).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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