Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16304 del 30/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.30/06/2017), n. 16304
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3249-2016 proposto da:
MEDICAL SPORT CENTER S.R.L. – C.F e P.I. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA A LITTA MODIGNANI 18, presso lo studio dell’avvocato ALDO
ALOI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 787/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 09/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. VALITUTTI ANTONIO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
La Medical Sport Center s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 9 giugno 2015, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dalla medesima avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Cosenza in data 21 gennaio 2014, con la quale era stata disattesa la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla predetta società nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
l’intimata non si è costituita nel presente giudizio;
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
manca agli atti la cartolina relativa alla notifica del ricorso per cassazione all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, indispensabile ai fini dell’esistenza della notifica;
la ricorrente ha, peraltro, provato di avere richiesto, in data 22 marzo 2017, il duplicato dell’avviso di ricevimento all’Amministrazione Postale che, dalla consultazione dei registri informatici, risulta avere consegnato l’avviso stesso alla parte intimata il 14 gennaio 2016, senza, tuttavia, ottenere il duplicato richiesto entro la data dell’adunanza camerale;
l’istanza di rimessione in termini della ricorrente, per tali ragioni, deve considerarsi giustificata (Cass. Sez. U. 14/01/2008, n. 627).
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando al ricorrente giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso, in difetto dell’avviso di ricevimento relativo alla precedente notifica dell’atto.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017