Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16304 del 28/06/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 16304 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 24927-2010 proposto da:
COMUNE DI BOSCOREALE, in persona del Sindaco pro2013

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

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CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato BARUCCO
FERDINANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CIANCIO MARIO, per delega a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 28/06/2013

- ricorrente contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE, UNITA’ STRALCIO EX ART. 2
D.L. 195/2009, in persona del legale rappresentante

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ape legis;
– controricorrente non chè contro

MIRANDA EUGENIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1052/2009 del TRIBUNALE di
TORRE ANNUNZIATA, depositata il 30/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato Mario CIANCIO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso per la
giurisdizione del giudice ordinario.

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Svolgimento del processo
Con citazione del 19 settembre 2006 Eugenia Miranda ha convenuto il
Comune di Boscoreale dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata
deducendo: 1) era contribuente residente per la tassa R.S.U. ed il
predetto Comune, pur avendo istituito per la gestione dei rifiuti la tariffa
più alta a totale copertura dei costi di esercizio, dal primo giugno al 31
agosto 2006 non aveva provveduto a farli prelevare, trasportare e

il territorio si erano trasformati in discariche a cielo aperto, con rifiuti di
ogni genere e problemi di natura sanitaria a causa dell’ aria
maleodorante ed insalubre derivante dalla cd. parte umida degli
ammassi di immondizia e dalle fiamme appiccate; 2) pertanto era stata
costretta a convivere con zanzare tigri e a rinunciare a lunghe (
passeggiate, recarsi in piazza e alle celebrazioni religiose e quindi a
cambiare abitudini di vita, anche per lo stazionamento di cani randagi; 3)
il Comune perciò era inadempiente agli obblighi derivanti dal Dlgs Ronchi
del 5 febbraio 1997 n. 22 non avendo saputo gestire la raccolta rifiuti e
neppure far decollare la raccolta differenziata, che avrebbe prodotto
benefici economici e ambientali, che le norme privilegiano rispetto alla
discarica, chiusa per in capienza; conseguentemente aveva violato gli
artt. 32 e 2 della Costituzione e 844 c.c. e ponendo in essere un pericolo
grave per la pubblica e privata incolumità. Concludeva chiedendo di
accertare che il Comune di Boscoreale era inadempiente alla precitata
normativa; che il comportamento omissivo di detto ente aveva causato
maleodoranti odori nell’ ambiente che avevano determinato un’
alterazione delle sue normali attività e di condannarlo perciò al
risarcimento di tutti i danni, quantificati in euro 2.582,00 oltre interessi
dalla domanda, nei limiti di competenza del giudice adito.
Il Comune eccepiva l’ incompetenza per materia essendo competente per
le immissioni intollerabili il Tribunale ai sensi del novellato art. 7 c.p.c. e
comunque per la prospettata lesione del diritto alla salute; la carenza di
legittimazione poiché per l’ emergenza rifiuti, che andava avanti dal
1994, era stato nominato il Prefetto come commissario straordinario, a
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smaltire per cui i cassonetti nelle vicinanze della sua abitazione e su tutto

cui nel 1996 era stato affiancato il Presidente della Regione per l’
elaborazione di un piano regionale, e con legge regionale era stato
imposto il consorzio dei Comuni per lo smaltimento, e comunque titolare
dell’ interesse pubblico alla migliore organizzazione del servizio di
gestione dei rifiuti è la Regione, mentre il Commissario di Governo
gestisce la trasferenza dei rifiuti ai siti definitivi quale delegato della
Presidenza di Consiglio, ed in ogni caso il Sindaco, per la tutela della

Nel merito, essendo stati coperti il 98% dei siti adibiti a discarica, nel
2001 la situazione era precipitata avendo la magistratura, a causa del
rischio ambientale, chiuso due discariche. Perciò il Comune di Boscoreale
dal 2004 aveva dislocato apposite campane sul territorio per la raccolta
differenziata, ma essendo impossibile lo sversamento erano state chiuse
e per ciò non sussisteva la colpa a norma dell’ art. 2043 c.c. poiché l’
ente non aveva omesso di raccogliere e trasportare i rifiuti, ma era stato
nell’ impossibilità dello smaltimento per la limitata recettività delle
discariche. In ogni caso produceva contratto di appalto del 2003-2004
con la società Leucopetra a cui erano stati appaltati i servizi di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani, di manutenzione dei cassonetti e delle
campane, di annaffiamento e spazzamento delle strade.
Il Commissario Straordinario di Governo è stato chiamato in giudizio.
Con sentenza dell’ 8 aprile 2008 il Giudice di Pace, ritenuta la propria
giurisdizione poiché la domanda risarcitoria era fondata su danni ad un
diritto soggettivo derivanti da servizio pubblico e la propria competenza,
ravvisata l’ anomala situazione igienico-sanitaria per la mancata raccolta
dei rifiuti e il loro abbandono sulla via pubblica; rilevato che a norma dell’
art. 21 del Digs del 1997 n. 22 la gestione dei R.S.U. è gestita dai
Comuni, e che per fronteggiare situazioni di emergenza il Sindaco può
emettere provvedimenti contingibili ed urgenti, e ritenuta altresì la
corresponsabilità del Commissario di Governo a cui la legge n. 225 del
1992 attribuiva poteri di gestione per l’ emergenza rifiuti, ritenuta la
lesione di diritti della persona costituzionalmente protetti, accoglieva la
domanda e condannava i convenuti in solido a pagare 500 euro.
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salute e dell’ ambiente, agisce quale ufficiale di Governo.

Con sentenza del 30 luglio 2009 il Tribunale di Torre Annunziata ha
confermato la giurisdizione del G.O. e la competenza funzionale avendo
la Miranda posto a fondamento della domanda il comportamento del
Comune che non aveva correttamente adempiuto all’ obbligo di pulire le
strade e che nell’ emergenza aveva lasciato che pullulassero di rifiuti,
rimanendo inerte nella gestione della cosa pubblica ed omettendo l’ uso
della normale diligenza nel limitare il disagio ai cittadini nelle normali

predisporre un maggior numero di cassonetti ovvero dei servizi di
sorveglianza o altri atti di prevenzione per limitare la lesione del diritto
alla libera circolazione, sancito dall’ art. 16 della Costituzione [ed infatti il
Comune che viola gli obblighi nei confronti degli utenti delle strade è
responsabile ai sensi dell’ art. 2051 c.c.]. Quindi, non essendo stato
impugnato un provvedimento della P.A., ha escluso che titolare del
rapporto sia il Commissario Straordinario di Governo, ed ha rigettato l’
eccezione di incompetenza funzionale ai sensi dell’ art. 25 c.p.c. avanzata
dall’ Avvocatura Distrettuale, ed in parziale riforma della sentenza di
primo grado ha dichiarato l’ esclusiva responsabilità del Comune di
Boscoreale.
Ricorre per cassazione l’ ente locale che ha altresì depositato memoria.
Resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Eugenia Miranda non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo il Comune deduce: “Violazione e falsa
applicazione dell’ art. 4, comma 1, del D.L. 90 del 2008 convertito nella
legge 123 del 2008 ovvero dell’ art. 33 del DLGS 80 del 1998 come
sostituito dall’ art. 7 comma 1, legge 205 del 2000, in relazione alli art.
360, comma 1 n. 1, c.p.c.” per non avere il Tribunale considerato che il
risarcimento del danno da comportamento della P.A. è funzionalmente
collegato all’ esercizio di poteri pubblicistici qual’ è la raccolta dei rifiuti
solidi urbani, come dispone l’ art. 4 comma 1, del D.L. 90 del 2008,
convertito nella legge 123 del 2008 – norma procedimentale applicabile
anche ai giudizi in corso, ancorché successiva alla loro instaurazione 5

attività di fruizione degli spazi dedicati ai ritrovi, omettendo di

secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa
tutte le controversie attinenti alla complessiva gestione dei rifiuti, e
quindi la causa risarcitoria per violazione del diritto alla salute è attratta
nella giurisdizione del G.A..
In ogni caso la giurisdizione esclusiva amministrativa sussiste anche per
effetto dell’ art. 33 del Dlgs 80 del 1998, come riformulato dalli art. 7,
comma 1, legge 205 del 2000, perché la violazione da parte della P.A. del

commissivi o omissivi nella gestione di un pubblico servizio, è comunque
riconducibile ad una funzione amministrativa finalizzata al perseguimento
del pubblico interesse e quindi rientrante nel precitato art. 33 Dlgs 80 del
1998 secondo cui sono devolute al G.A. tutte le controversie di pubblici
servizi, comprese quelle afferenti alla vigilanza sul credito, sulle
assicurazioni e sul mercato mobiliare, sul servizio farmaceutico, trasporti,
telecomunicazioni e sui servizi di cui alla legge 14 novembre 1995 n.
481, e poiché nella specie è lamentata la presunta lesione al diritto alla
salute cagionata dalla P.A. nel!’ esercizio di un servizio pubblico, la
giurisdizione spetta la G.A.
Il motivo è fondato.
Va preliminarmente riaffermato che né il D.L. 23 maggio 2008, n. 90,
art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123 – recante misure straordinarie per fronteggiare l’
emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile – che introduceva la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutte le
controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei
rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione
pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati – né l’ art. 133.1 del nuovo
codice del processo amministrativo, emanato con DLGS 2 luglio 2010 n.
104 – che ha abrogato (art. 4 n. 39) il precitato art. 4 allegato 4, ma che l’ ha riprodotto specificando che (lett. p) sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi
ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte
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diritto alla salute e/o all’ ambiente salubre, causata da comportamenti

le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’ articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque
attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure
posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione
riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere,
quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati – hanno natura
retroattiva, e quindi dette norme sono inapplicabili nelle controversie

il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 cod. proc. civ.”
(Cass. S.U. 14126 del 2010).
E tuttavia le precitate norme, costituzionalmente legittime (Corte Costit.
nn. 35 del 2010 e 167 del 2011), non sono innovative rispetto alle
previgenti regole che presidiano alla ripartizione della giurisdizione tra
giudice ordinario e giudice amministrativo perché la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti urbani è un servizio pubblico che la legge riserva
obbligatoriamente ai Comuni.
La normativa di riferimento ratione temporis applicabile è contenuta nel
D.Igs 5 febbraio 1997 n. 22 – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 92/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggi. Ecologia – e le norme incidenti sulla questione
attengono alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Dopo alcuni principi generali contenuti nei primi commi dell’ art. 2 – “La
gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è
disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un’elevata
protezione dell’ambiente e controlli efficaci… I rifiuti devono essere
recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e,
in particolare: b) senza causare inconvenienti da rumori o odori”, “Per il
conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le regioni e gli
enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle
disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi,
anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e
privati qualificati (comma 4)” – l’ art. 6 definisce le singole attività che
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pendenti al momento della rispettiva entrata in vigore, valendo per esse

costituiscono il servizio: 1. “Ai fini del presente decreto si intende per: d)
gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle
discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura; e) raccolta:
l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il
loro trasporto”. Il carattere pubblico del servizio è evidenziato dall’ art.
10 – riprodotto nell’ art. 188 del DLGS 4 marzo 2006 n. 152-: ” 1.- “Gli

consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che
effettua le operazioni individuate nell’allegato b) al presente decreto, e
dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti”, specificando: “3. La
responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei
rifiuti è esclusa: a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico
di raccolta;..”, e cioè al Comune.
Ed infatti l’ art. 21 dispone: “1. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di
privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’articolo
23. 2. I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi
regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi
della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c)

le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del

trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle
diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;…”.
Nel caso di stato di emergenza dispone l’ art. 13 del medesimo D.Igs. n.
22 del 1997: “Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si
verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della
salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il
Presidente della giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il
Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze,
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oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che

ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a
speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni
vigenti

[garantendo un elevato livello di tutela della salute e

dell’ambiente.]”, e gli artt. 14 e 50 disciplinano il divieto di abbandono e

deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo, sanzionato dal Comune, a cui
sono devoluti i proventi (artt. 55 e 55 bis).
Questa normativa è stata prorogata dall’ art. 265 DLGS 3 aprile 2006 n.

provvedimento che disciplina le rispettive competenze tra Stato, Regioni
e Comuni per la gestione dei rifiuti secondo il tipo, disponendo altresì che
va preliminarmente potenziata la prevenzione della riduzione dei rifiuti e
quindi verificata la possibilità tecnico- economica di esperire operazioni di
recupero, comparando “costi e condizioni di accesso ragionevoli, e
vantaggi”, da potenziare come il riutilizzo ed il riciclaggio (mediante
ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, secondo le migliori
tecniche disponibili, comparando costi e benefici complessivi,
perseguendo autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti non pericolosi,
in ambienti del territorio ottimali, secondo i piani regionali previsti dai
successivi artt. 199 e segg., utilizzando impianti più vicini ai luoghi di
produzione o raccolta per ridurne i movimenti secondo il tipo di rifiuti,
con metodi e tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione
dell’ ambiente e della salute pubblica).
L’ art. 191 di detto ultimo DLGS prevede poi, qualora si verifichino
situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute
pubblica e dell’ ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, l’
emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Presidente
della Giunta Regionale o della provincia ovvero del Sindaco, per
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, sentito il parere degli organi
tecnici o tecnico- sanitari locali, garantendo un elevato livello di tutela
della salute e dell’ ambiente. In caso di accertata inadempienza di detti
organi alle precitate disposizioni di legge sono conferiti poteri sostitutivi
al Ministro dell’ ambiente.
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152 fino alli emanazione della parte quarta – artt. 177 e segg. – di questo

Dal sistema normativo innanzi esposto consegue che ogni controversia
attinente l’ organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento
dei rifiuti urbani – nel perseguimento del primario interesse pubblico
igienico – sanitario – e l’ esercizio del correlativo potere
dell’Amministrazione comunale, apparteneva alla giurisdizione del giudice
amministrativo (Sezioni Unite 16831 del 2002 in una fattispecie soggetta
alla disciplina contenuta nel d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, abrogato

della legge n. 123 del 2008 e del nuovo codice amministrativo.
Quindi, entrato in vigore il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, il servizio
pubblico è stato disciplinato dall’art. 33 lett. e), come modificato dall’ art.
7 legge 21 luglio 2000 n. 205, (nel testo risultante dalle sentenze della
Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006) – norma abrogata
dall’ art. 4 n. 20 del DLGS 104/2010) – che attribuiva al giudice
amministrativo la giurisdizione ove si fosse in presenza dell’esercizio di
potestà pubblicistiche, ancorché incidenti su diritti e sulle connesse
domande risarcitorie, eventualmente proposte in via autonoma, pur se
con esse si invochi la tutela di diritti fondamentali, come quello alla
salute, stante l’inesistenza nell’ordinamento di un principio che riservi
esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente
protetti (Corte Costit. n. 140 del 2007, Sezioni Unite del 2009 n. 9956).
Pertanto benché la normativa di cui ai DLGS 1997 n.22 e 152 del 2006
disciplini le procedure e i provvedimenti in materia di rifiuti urbani, e non
i comportamenti connessi alla loro gestione, allorché la lesione di detti
diritti sia dedotta come effetto di un comportamento illegittimo perché
omissivo di adozione di provvedimenti da emettere per prevenire,
impedire, rimuovere l’ abbandono dei rifiuti sulle strade, essendo il
governo su di essi materia riservata alla giurisdizione esclusiva dei giudici
amministrativi, ad essi compete la controversia (Sezioni Unite ordinanza
del 2009 n. 25798), anche in via cautelare, se il ricorrente alleghi un
pregiudizio grave e irreparabile (art. 3 legge n. 205 del 2000) ad
interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, all’integrità,
dell’ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale.
lo

dalla legge del 5 febbraio 1997 n. 22) già prima dell’entrata in vigore

Peraltro le norme che disciplinano il conferimento del potere al Sindaco
(ovvero al Governo nel caso di stato di emergenza, a norma dell’ art. 5
della legge 24 febbraio 1992 n. 225 che ha istituito il Servizio nazionale
della Protezione Civile) di adottare provvedimenti contingibili e urgenti
per lo smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti potere, in materia di igiene, già conferito al Sindaco dall’art. 153 della
legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n 148 – sono volte a

pubblica e, soltanto di riflesso, le posizioni soggettive di coloro che si
trovano in una situazione differenziata e qualificata rispetto a quella della
generalità dei cittadini, e che perciò sono soggette alla giurisdizione
amministrativa, come conferma l’ art. 2-bis introdotto dalla legge 27
gennaio 2006 di conversione del D.L. 30 novembre 2005 n. 245 (Misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile):
“In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’ articolo 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo
grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei
consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche
per l’emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma”, e tale norma è applicabile anche
ai processi in corso (art. 2 quater).
2.- Con il secondo motivo il Comune deduce: “Violazione e falsa
applicazione degli artt. 3, 5 e 15 della legge 225 del 1992 e violazione e
falsa applicazione dell’ art. 50 del Dlgs 267 del 2000 in riferimento all’
art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.” per aver il Tribunale sbrigativamente
escluso la responsabilità del Commissario Straordinario di Governo. Il
quadro di riferimento è la legge 225 del 1992 che istituisce il servizio
nazionale della protezione civile le cui competenze, a norma dell’ art. 2,
sono: “a) eventi naturali o connessi con l’ attività dell’ uomo che possono
esser fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e
amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi
con l’ attività dell’ uomo che per loro natura ed estensione comportano l’
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regolamentare in modo diretto ed immediato l’esercizio della funzione

intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via
ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi, o altri eventi che, per intensità
ed estensione, debbono esser fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari”. In quest’ ultima ipotesi l’ art. 2, comma 1, prevede che il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente – ovvero per sua delega,
del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile – delibera lo stato
di emergenza determinando durata ed estensione territoriale in

adottare provvedimenti contingibili e urgenti, anche in deroga alla
legislazione vigente, e con facoltà del Presidente del Consiglio di avvalersi
di Commissari Delegati. Ed infatti il Presidente del Consiglio, con decreto
dell’ 11 febbraio 1994, atteso il grave stato della Regione Campania nel
settore dello smaltimento rifiuti solidi urbani, non essendo ancora stato
adottato dall’ ente regionale il piano strategico e di emergenza per lo
smaltimento dei rifiuti e attese le condizioni di sovraccarico di alcune
discariche della Regione e la chiusura di altre, ai sensi dell’ art. 5, comma
70 lett. C) della legge 225 del 1992 ha dichiarato lo stato di emergenza
della situazione determinatasi nel settore dello smaltimento rifiuti solidi
urbani fino al 30 aprile 1994, e tale provvedimento è stato
successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2007. In tale ambito con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994, il
Commissario di Governo per la Regione Campania – dapprima Prefetto di
Napoli e poi Presidente della Regione Campania – è stato delegato ad
attivare d’ intesa con il Ministro dell’ Ambiente e sentite le
amministrazioni locali, gli interventi necessari per fronteggiare l’
emergenza. Quindi non vi è nessuna competenza delle amministrazioni
locali ad assumere iniziative o adottare provvedimenti perché l’ intera
organizzazione normativa è volta ad assicurare lo svolgimento e la
gestione unitaria e coordinata della situazione di crisi, in ragione del suo
carattere sovracomunale e sovraprovinciale. Ed infatti l’ art. 15 legge 225
del 1992, pur assegnando al Sindaco, al verificarsi di una situazione di
emergenza, poteri di direzione e coordinamento dei servizi di soccorso e
assistenza, al terzo comma limita tali competenze al verificarsi dell’
12

riferimento alla qualità e natura degli eventi con possibilità in tal caso di

emergenza nel territorio comunale, con obbligo di dare comunicazione
immediata degli eventi al Prefetto e al presidente della Giunta Regionale.
Quindi il potere dell’ amministrazione comunale è limitato ad una
situazione di emergenza di segnalazione all’ amministrazione centrale,
previa l’ adozione di misure di soccorso e assistenza, mentre lo stato di
emergenza va dichiarato a norma del precitato art. 5 dall’
amministrazione centrale, con ogni conseguenza sull’ imputabilità dell’

trasferire i rifiuti raccolti dalla ditte alle discariche la cui chiusura è stata
disposta dall’ autorità statale ed i siti di stoccaggi sono gestiti
direttamente dal Commissario Straordinario a cui perciò compete la
materia dell’ emergenza rifiuti sottratta agli enti locali. Alla stessa
Presidenza del Consiglio dei Ministri infatti competeva pianificare e
gestire la raccolta dei rifiuti e dell’ intero ciclo, compreso il ritiro dalle
strade e la turnazione dei Comuni autorizzati a sversare in discarica i
rifiuti collocati momentaneamente nei siti di trasferenza. Per questo
anche la domanda di risarcimento danni per la requisizione di area da
destinare allo smaltimento rifiuti solidi, trattandosi di provvedimento
contingibile ed urgente per l’ emergenza rifiuti, va proposta nei confronti
dell’ autorità centrale statale e se mai del Sindaco quale ufficiale di
Governo. Ancora l’ art. 50 comma quinto del Dlgs del 2000 n. 267
stabilisce che il sindaco esercita le funzioni di emergenza sanitaria o
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e adotta le ordinanze
contingibili ed urgenti, ma negli altri casi, compresa la costituzione di
centri ed organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle
regioni in ragione dell’ emergenza e dell’ eventuale interessamento di
più ambiti territoriali regionali e l’ emergenza sanitaria derivante dai
rifiuti doveva esser assunta dallo Stato, con esclusione di ogni
responsabilità del Comune.
3. – Con il terzo motivo deduce: “Omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio ex art.
360, comma 1, n. 5 c.p.c.” per non avere né il giudice di primo grado, né
di secondo grado, spiegato l’ iter logico nel ravvisare la responsabilità del
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operato. I rifiuti hanno stazionato lungo le strade per l’ impossibilità di

Comune ai sensi dell’ art. 2043 c.c. in collegamento causale con l’
emergenza rifiuti, secondo i principi della verifica contro – fattuale,
applicabile anche per i comportamenti omissivi, essendosi limitata la
sentenza impugnata ad equiparare la fattispecie a quella dell’ insidia e
trabocchetto delle strade per la cui omessa manutenzione il Comune è
responsabile essendo custode delle stesse.
4.- Con il quarto motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione degli

per non avere la Miranda provato di aver subito la lesione di un diritto
costituzionalmente garantito a sostegno del riconosciuto danno
esistenziale, né avendo dimostrato l’ incidenza della mancata raccolta di
rifiuti sulla sua salute rispetto al periodo precedente ai fini del danno
biologico.
I motivi, attinenti al merito della controversia, sono assorbiti dall’
accoglimento del primo motivo di ricorso.
Concludendo, poiché la posizione giuridica soggettiva fatta valere attiene
all’ esercizio, ancorché illegittimo o mancato, del potere che la legge
attribuisce al Comune per la gestione del servizio pubblico di raccolta e
rifiuti urbani nel pubblico interesse, va accolto il ricorso, cassata la
sentenza impugnata e dichiarata la giurisdizione del giudice
amministrativo.
Si compensano le spese dell’ intero giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e dichiara la
giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa le spese dell’ intero giudizio.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2013.

artt. 2059 e 2697 c.c. con riferimento alli art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.”

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