Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16304 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. II, 26/07/2011, (ud. 06/10/2010, dep. 26/07/2011), n.16304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10118/2005 proposto da:

M.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA KEPLERO 26, presso lo studio dell’avvocato DI FAZIO LAURA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORSINI MARIA GRECA;

– ricorrente –

contro

B.B. DECEDUTO E PER ESSO GLI EREDI P.G. E

B.M.C., BA.CA., P.G., in

proprio, M.G. DECEDUTO E PER ESSO GLI EREDI I.

M., MI.FI., MI.TI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 288/2004 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata

il 01/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato VARONE PASQUALE con delega dell’Avvocato MARIA GRECA

ORSINI difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – M.E. propose appello innanzi al Tribunale di Livorno avverso la decisione con la quale il Pretore di Portoferraio aveva dichiarato che la porzione di terreno, della superficie di circa 37 mq, compresa tra la strada privata che collegava la provinciale (OMISSIS) con la località (OMISSIS) ed il lato ovest della particella n. 727, faceva parto del mappale n. 100 di proprietà degli attori B.B. e P.G., condannando i convenuti M.E. e Ba.Ca. al rilascio in favore dei primi di tale porzione di terreno, ed il chiamato in causa Me.Gi., che aveva venduto l’unità immobiliare ai coniugi M., al risarcimento dei danni cagionati agli stessi convenuti.

2. – La sentenza di primo grado venne confermata dal Tribunale di Livorno, che osservò, quanto alla censura relativa alla mancata integrazione del contraddittorio relativamente ai condomini del complesso definito Corpo E, comprendente anche l’unità immobiliare venduta da Mi.Gi. ai coniugi M. – Ma., per effetto della pretesa instaurazione di un litisconsorzio necessario con la moglie del M. in regime di separazione di beni, Ma.Ma.Gi., comproprietaria dell’appartamento acquistato dal Mi.G., e con i proprietari delle altre unità immobiliari facenti parte del fabbricato, che mancava, nella specie, alcun elemento dal quale emergesse l’interesse di altri soggetti, considerato che i convenuti si erano costituiti per far valere il loro diritto di proprietà sulla porzione di terreno che costituiva pertinenza degli appartamenti e che gli attori lamentavano essere stata occupata abusivamente, mentre in sede di appello il M. aveva sostenuto che il terreno in questione fosse di proprietà condominiale. Al riguardo il giudice di secondo grado evidenziò che l’appartamento venduto nel 1995 ai coniugi M. – Ma. utilizzava detta pertinenza.

Quanto alla contestazione del diritto di proprietà in capo agli attori della porzione di terreno da essi rivendicata, osservò il giudice di secondo grado che la proprietà sulla particella 100 era stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta (certificazione catastale e contratti di compravendita B. – P. – Mi., Mi. – Ba., Mi. – M. – Ma. e Ba. – M. – Ma.) e delle risultanze peritali.

Infine, circa il rilievo concernente pretese incongruenze emerse dalle deposizioni testimoniali, osservò il Tribunale che non si erano evidenziati elementi di inattendibilità.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il M. sulla base di due motivi. Gli intimati non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, si lamenta nullità della sentenza e del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio, nullità della sentenza per omessa pronuncia su di un motivo di gravame, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102 cod. proc. civ., degli artt. 1102 e 1117 cod. civ., degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Premesso che l’appartamento di cui era comproprietario con la moglie Ma.Ma.Gi. faceva parte di un più ampio complesso condominiale, definito Corpo E, lamenta il ricorrente che siano stati citati in giudizio, in una causa avente ad oggetto la rivendicazione della proprietà di una porzione di terreno posta ai confini tra le rispettive proprietà, i soli condomini M. e Ba., e che il giudizio si sia, quindi, svolto in assenza della propria moglie e dei proprietari delle altre unita immobiliari facenti parte del fabbricato. La striscia di terreno contesa, antistante il fabbricato, non poteva, infatti, che essere ricompresa tra le parti comuni di proprietà condominiale, anche se normalmente, ma non in via esclusiva, utilizzata dal ricorrente per accedere alla propria abitazione, posta al piano terra. La fondatezza di tale tesi sarebbe stata confermata dagli stessi originari attori, che si sarebbero dichiarati, in grado di appello, disposti a rinunciare alla domanda di restituzione del terreno controverso, annunciando il proposito di introdurre altro giudizio nei confronti di tutti gli effettivi litisconsorti. Sul punto la decisione dr secondo grado non conterrebbe alcuna considerazione, e sarebbe immotivata. La natura condominiale della striscia di terreno in questione emergerebbe, del resto, dall’atto dr compravendita stipulato tra il Mi. e i coniugi M., di contenuto analogo al titolo di acquisto della Ba.. Il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare la documentazione dalla quale emergeva detta circostanza.

2.1. – La censura non è meritevole di accoglimento.

2.2. – Essa ripropone il primo motivo di appello del M., cui il giudice aveva già fornito adeguata risposta.

La esclusione della configurabilità di un interesse alla causa da parte di altri soggetti che giustificasse la censura di mancata integrazione del contraddittorio è stata correttamente motivata dal giudice dr secondo grado con riguardo al petitum desumibile dalla comparsa di costituzione e risposta degli originari convenuti – lo stesso attuale ricorrente e la Ba., consistente nella rivendicazione della proprietà della striscia di terreno che gli attori assumevano essere stata occupata abusivamente, e che essi asserivano, invece, costituire pertinenza dell’appartamento alienato dal Mi.. Rispetto a tale situazione, appare, in effetti, contraddittoria la circostanza, invocata dal M. dapprima in sede di appello e, quindi, nel presente giudizio di legittimità, della esistenza di una proprietà condominiale che determinerebbe una ipotesi di. litisconsorzio necessario.

3. – Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di gravame, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Avrebbe errato il giudice di appello nel ritenere provata la proprietà degli attori sulla base della documentazione prodotta in causa e delle risultanze peritali, senza nemmeno fare riferimento alle circostanziate censure mosse a queste ultime, nonostante la c.t.u. non avesse fatto cenno al metodo tecnico di rilevamento usato, ed avesse presumibilmente limitato l’indagine alle sole risultanze catastali. Nè la porzione di terreno ritenuta abusivamente occupata sarebbe stata adeguatamente individuata nella c.t.u. quanto a lunghezza e larghezza, essendo stata solo quantificata in mq 37. Nemmeno sarebbe stato precisato se il terreno in questione facesse parte della progettazione di cui alla concessione a suo tempo rilasciata dai Comune ai B., e da costoro venduta unitamente al terreno al Mi., in conclusione, le operazioni peritali sarebbero risultate gravemente lacunose. E tuttavia il Tribunale di Livorno non aveva aderito alla richiesta di ispezione giudiziale dei luoghi, ne a quella di rinnovazione delle indagini peritali. Analoghe considerazioni esprime il ricorrente in ordine alle ulteriori sue richieste istruttorie con riferimento alle asseritamente contraddittorie deposizioni testimoniai, ed alla mancata considerazione, in definitiva, della circostanza che il fondo venduto dai B. al Mi. era munito sin dall’origine di rete di recinzione che lo separava dalla strada, comprendendo, quindi, anche la striscia di terreno in contestazione.

4.1. La doglianza non può trovare ingresso nel presente giudizio.

4.2. Essa e in realtà volta, al di là della formale invocazione d:

presunte violazioni di legge, al conseguimento di un riesame, non consentito nella presente sede di legittimità, della valutazione che del materiale probatorio acquisito ha operato il giudice di merito, il quale ha fornito dati sufficienti per una ricostruzione dell’iter logico che lo ha condotto al proprio convincimento, menzionando, da un lato, la documentazione prodotta in causa, dall’altro, la relazione peritale, dallo stesso analizzata compiutamente, con richiamo, altresì, agli ulteriori chiarimenti forniti dal c.t.u.

Infine, la sentenza di secondo grado si è soffermata sulle incongruenze e contraddizioni secondo l’appellante rilevabili dalle deposizioni, che ha, invece, motivatamente escluso.

Il riferito ordito motivazionale, non affetto da illogicità nè da vizi giuridici, non consente, nella presente sede, un riesame delle emergenze processuali.

b. – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese,in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA