Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16304 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 12/07/2010), n.16304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’avv. Fiorillo Luigi, che congiuntamente e

disgiuntamente la rappresenta e difende assieme all’avv. Trifiro’

Salvatore per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliata in Roma via Giovanni

Gentile n. 8, presso lo studio dell’avv. Martoriello Massimo,

rappresentata e difesa dall’avv. COGO Giovanna per procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso n. 24109/2006 proposto da

G.F., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., come sopra rappresentata e difesa;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 573/2005 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 2/8/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13.05.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Fiorillo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del Tribunale di Pavia del 21.5.03 veniva accolta la domanda di G.F. che chiedeva venisse dichiarata la nullita’ dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore ex art. 8 del ccnl 26.11.94 per il periodo 12.10 – 11.12.98, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

2. Proposto appello da Poste Italiane s.p.a., la Corte d’appello di Milano con sentenza depositata il 2.8.05 rigettava l’impugnazione. Il giudice rilevava che — nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva — il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda. Considerato che la norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causale solo fino al 30.4.98, riteneva che nella specie il termine fosse illegittimamente apposto.

3. Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui G. rispondeva con controricorso e ricorso incidentale a sua volta contrastato con controricorso dalla ricorrente principale, la quale ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente debbono essere riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

5. La soc. Poste deduce innanzitutto (primo motivo) carenza di motivazione in quanto il giudice di merito prima riconoscerebbe e poi negherebbe la pienezza dell’autonomia delle parti sociali in relazione ai poteri attribuiti dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 non tenendo conto che la delega conferita ex lege alla contrattazione collettiva non incontra limiti.

Deduce, inoltre carenza di motivazione e violazione dello stesso art. 23, ove interpretato nel senso di consentire la delimitazione temporale al 30.4.98 della delega alla contrattazione collettiva (secondo motivo), nonche’ violazione sotto diverso profilo dello stesso art. 23 e delle regole di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c. e segg.), in quanto il complesso normativo di natura legislativo – contrattuale consentirebbe alla contrattazione collettiva di stabilire nuove ipotesi di apposizioni del termine senza sottostare a condizionamenti preventivi (terzo motivo).

Deduce, infine, violazione degli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c., nonche’ degli artt 2094 e 2099 c.c., sottolineando che, decorrendo la mora accipiendi dall’offerta della prestazione e non potendo considerarsi tale la richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., sarebbe mancata la prova della messa a disposizione della prestazione (quarto motivo).

6. In via incidentale G. sostiene, con unico motivo, violazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, degli artt. 1 – 4 – 5 e 6 in quanto il giudice di merito avrebbe liquidato le spese a lei riconosciute a conclusione del giudizio di appello in misura inferiore al minimo tabellare.

7. E’ infondato il ricorso principale.

Ai fini dell’esame dei primi tre motivi del ricorso principale, da trattare in unico contesto in ragione del loro evidente collegamento, e’ necessario premettere un richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in punto di rapporti tra la L. n. 56 del 1987, art. 23 e la contrattazione collettiva regolatrice del rapporto di lavoro dei dipendenti postali.

La costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 26.7.04 n. 14011, 7.3.05 n. 4862), specificamente riferita ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, ritiene che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962 discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita’ di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato.

Questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378), ha confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti stipulati in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che ha consentito l’apposizione del termine, oltre che alle fattispecie gia’ previste dall’art. 8 del ccnl 26.11.94, anche nella evenienza di esigente eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione ecc Si e’ ritenuto, infatti, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare — oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nonche’ dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis conv. dalla L. 15 marzo 1983 ,n. 79 — nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v.

S.u. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data (OMISSIS), ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato. Da cio’ deriva che deve escludersi la legittimita’ dei contratti a termine stipulati per il soddisfacimento di esigente eccezionali ecc. dopo il 30 aprile 1998, in quanto privi di presupposto normativo.

Il giudice di merito ha fatto applicazione di tali principi e, considerato che il contratto stipulato da Poste Italiane con G. era motivato dal soddisfacimento di esigente eccezionali ecc. ed era riferito a periodo successivo al 30.4.98, ha ritenuto nullo il termine ad esso apposto ed ha dichiarato che dall’inizio dello stesso decorre il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Essendo tale pronunzia conforme alla giurisprudenza di questa Corte, i primi tre motivi del ricorso principale debbono essere rigettati.

8. Procedendo all’esame quarto motivo del ricorso principale, quanto ai profili economici conseguenti all’illegittimita’ del termine deve rilevarsi che la Corte d’appello ha affermato che il lavoratore ha diritto alla retribuzione solo per i periodi per i quali ha provato di essersi tenuto a disposizione della societa’ ed ha condannato quest’ultima a corrispondere la retribuzione alle dipendenti dalla data della notifica della richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c..

Tale pronunzia e’ conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. S.u. 8.10.02 n. 14381 nonche’, da ultimo, Cass. 13.4.07 n. 8903) che, con riferimento all’ipotesi della trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di piu’ contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell’illegittimita’ dell’apposizione dei termini, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della L. n. 230 del 1962 ha affermato che il dipendente che cessa l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto puo’ ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilita’ della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla – in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione — qualora provveda a costituire in mora lo stesso datore di lavoro ai sensi dell’art. 1217 c.c..

Quanto alla circostanza che la richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione non fosse formulata in termine sufficientemente espliciti da poter essere interpretata dal datore quale offerta della prestazione, non risulta che la questione sia stata sollevata nel giudizio di merito. In ogni caso la fissazione della data in questione e’ frutto di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, in questa sede non contestabile.

9. E’, invece, fondato l’unico motivo di ricorso incidentale.

In materia di liquidazione degli onorari degli avvocati, il giudice e’ tenuto al rispetto dei minimi e massimi prescritti dalla tariffa professionale forense in relazione al valore dalla causa, in ottemperanza alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 in materia di onorari di avvocato e di procuratore per le prestazioni giudiziali in materia civile. Il superamento da parte del giudice dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in indicando e pertanto per l’ammissibilita’ della censura per cassazione e’ necessario che nel ricorso siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimita’ senza dover espletare un’inammissibile indagine sugli atti di causa (v., tra le tante, Cass. 16.2.07 n. 3651).

Nel caso di specie il giudice di merito ha liquidato le competenze e gli onorari del giudizio di secondo grado in favore dell’appellata G. in misura minore a quanto previsto dalla tariffa professionale all’epoca vigente, approvata con il D.M. 8 aprile 2004, n. 127, procedendo ad una liquidazione in misura inferiore ai minimi ivi previsti, giusta la specificazione dei conteggi effettuata da parte ricorrente nel ricorso. Il motivo e’, dunque, fondato.

10. In conclusione, deve essere rigettato il ricorso principale, mentre deve essere accolto l’incidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo di censura ivi denunziato.

Tenuto conto dei conteggi sopra menzionati e provvedendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deve essere modificata la quantificazione di quanto spettante alla G. per competenze ed onorari del giudizio di secondo grado nella misura indicata in dispositivo.

11. Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e cosi’ provvede:

– rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale;

– cassa l’impugnata sentenza nei limiti dell’accoglimento e, provvedendo nel merito, liquida le spese del giudizio di secondo grado a favore di G. in Euro 505,00 (cinquecentocinque/00) per diritti ed in Euro 935,00 (novecentotrentacinque/00) per onorari, oltre esborsi, spese generali, Iva e Cpa;

– condanna la ricorrente principale alle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 20,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Cosi’ deciso in Roma il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA