Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16304 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33220-2018 proposto da:

AUTOTRASPORTATORI SAN MICHELE SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CARLUCCI;

– ricorrente –

contro

SANAC SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO DELLA VALLE 1, presso lo studio dell’avvocato FERNANDO

PETRIVELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALBERTO MAFFEI ALBERTI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 60374/2016 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di SANAC s.p.a. ammetteva al passivo il credito vantato da Autotrasporti San Michele soc. coop. per l’importo richiesto di Euro 969.293,94, con collocazione chirografaria invece che in prededuzione come richiesto.

2. Il Tribunale di Milano, a seguito dell’opposizione proposta da Autotrasporti San Michele soc. coop., disattendeva la richiesta di remissione della causa al collegio per la discussione orale e negava, nel merito, il riconoscimento della prededuzione ai sensi del D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1-ter, dato che SANAC s.p.a. in a.s. non era stata individuata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quale impresa di interesse strategico nazionale e poichè non assumeva rilievo il fatto che la stessa avrebbe reso a sua volta una prestazione necessaria allo stabilimento di ILVA.

3. Per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, depositato il 10 ottobre 2018, ha proposto ricorso Autotrasporti San Michele soc. coop. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso SANAC s.p.a. in A.S..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Occorre preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’eccezione di nullità della notifica sollevata in limine dal controricorrente.

E’ ben vero che il ricorso introduttivo è stato espressamente notificato, seppur presso i difensori domiciliatari, a ILVA s.p.a. in a.s. e non a SANAC s.p.a. in a.s..

Il che, però, non ha impedito alla procedura controricorrente di costituirsi in questo giudizio di legittimità e spiegare compiutamente le proprie difese.

Nessun vizio può quindi essere rilevato, in quanto la nullità derivante dalla proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di soggetto privo di legittimazione ad causam si risolve in un’errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius ed è sanabile, con effetto ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, impedendo detta costituzione sempre e comunque l’inammissibilità per tardività del gravame (v. Cass. n. 5341 del 2012, Cass. n. 8177 del 2011, Cass. n. 4661 del 2007).

5. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99, e dell’art. 135 c.p.c., comma 4, in quanto il Tribunale ha erroneamente negato a parte opponente di poter discutere la causa di fronte al collegio, a cui spettava la decisione, dovendosi intendere il disposto della L. Fall., art. 99, comma 3, come limitato all’attività di trattazione eventualmente necessaria prima dell’udienza finale di comparizione davanti all’organo chiamato a decidere della controversia.

6. Il motivo è infondato.

In vero, la trattazione dei procedimenti di impugnazione può avvenire, a mente dell’art. 99 L. Fall., davanti al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del comma 3, e, ove si sia optato per questa seconda modalità, l’investitura del collegio per la decisione è possibile – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12116 del 2016) – anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la deformalizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, e senza la concessione dei termini previsti dall’art. 99 L. Fall., comma 11, puramente eventuale e facoltativa.

Non trovano, invece, applicazione le norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo fallimentare.

7. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 38, e dell’art. 25 L. Fall., dato che il Tribunale ha ritenuto valida la procura conferita ai difensori avversari malgrado la stessa provenisse solo da due dei commissari straordinari, senza considerare che la stessa non era stata accompagnata dalla delibera autorizzativa della costituzione in giudizio, da adottarsi a maggioranza, nè dal provvedimento autorizzativo previsto dal giudice delegato.

8. Il motivo è inammissibile.

In vero, in presenza di un’opposizione volta a veder riconoscere la prededuzione negata dal giudice delegato e disattesa non sulla base di un’eccezione di parte della procedura, la contestazione circa la regolarità della costituzione in giudizio di quest’ultima varrebbe, al più, a contestare la condanna alla refusione delle spese in favore della controparte non regolarmente costituita.

Profilo, questo, che però non è stato investito da alcuna censura, dovendosi di conseguenza escludere che la parte abbia alcun interesse a discutere della regolarità della costituzione avversaria, in quanto dall’accoglimento delle proprie tesi non trarrebbe comunque alcun risultato utile e giuridicamente apprezzabile.

Per non dire, in ogni caso, che il collegio dell’opposizione ha correttamente constatato la validità della procura alle liti conferita ai difensori della procedura concorsuale, giacchè la rappresentanza della stessa, anche in giudizio, richiede il coinvolgimento di solo due commissari, in ossequio al disposto del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 38, comma 1.

Non sono invece necessarie nè la produzione in giudizio della delibera dei commissari, non prevista dalla norma appena richiamata in ragione del fatto che tale atto è privo di valenza esterna, nè l’autorizzazione del giudice delegato, dato che l’art. 25 L. Fall., non trova applicazione al caso di specie.

9. Il terzo motivo di ricorso censura l’errata interpretazione del D.L. n. 347 del 2003, art. 3, commi 1-ter e 3, con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la prededucibilità del credito discendeva dal fatto che i trasporti erano stati direttamente commissionati da ILVA.

10. Il motivo non è fondato.

Il Tribunale ha spiegato che non veniva in rilievo, ai fini del riconoscimento della prededuzione richiesta, il fatto che SANAC s.p.a. in a.s. avrebbe a sua volta reso una prestazione necessaria allo stabilimento di ILVA, in quanto la norma in discorso, di stretta interpretazione, deve essere intesa come riferita alle prestazioni rese direttamente in favore di un’impresa individuata, tramite apposito decreto, come di interesse nazionale.

Il mezzo in esame insiste perchè la prededuzione sia riconosciuta anche ai crediti in questione, “afferenti i trasporti di materiale refrattario da Sanac a Ilva”, intendendo così tornare a sostenere che la prededuzione si estende anche a crediti relativi a prestazioni riferibili, anche solo indirettamente, a stabilimenti industriali di interesse strategico.

Una simile tesi non è però conforme all’interpretazione da attribuire alla norma in questione.

Infatti, il D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1-ter, conv. con modif. in L. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.p.c.m. ai sensi del D.L. n. 207 del 2012, art. 1, conv. con modif. in L. n. 231 del 2012; trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione, in deroga al principio generale di cui all’art. 2740 c.c., si applica alla sola debitrice che ne abbia le caratteristiche e non anche alla capogruppo o ad altra società del gruppo di imprese, pur ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui faccia eventualmente parte la debitrice (Cass. n. 4341 del 2020).

Rileva, dunque, la diretta destinazione della prestazione in favore di un soggetto gerente un’impresa individuata come di interesse nazionale, mentre non sono decisivi l’esistenza di un rapporto di gruppo con un’impresa individuata come d’interesse nazionale (nel caso di specie neppure dedotto) o l’indiretto vantaggio che una simile impresa possa eventualmente ricevere.

11. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto.

PQM

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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