Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16303 del 26/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16303
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25060/2010 proposto da:
O.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA P. LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO FERRARA, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARA
Silvio giusta mandao alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), QUESTURA di ROMA;
– intimati –
avverso il provvedimento n. R.G. 785/10 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositato il 24/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuta la nullità della notifica del ricorso, eseguita presso l’Avvocatura generale dello Stato anzichè presso l’ufficio del Questore intimato.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notifica.
Così deciso in Roma, il 30 giungo 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011