Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16303 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 10/06/2021), n.16303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33009-2018 proposto da:

CREDIFARMA SPA, in proprio nonchè nella propria qualità di

mandataria procuratrice della società Crediarc SPV, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato

PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

MACCIOTTA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 2528/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 3/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.a.s. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da Credifarma s.p.a. a titolo di finanziamento, ritenendo che la domanda non fosse suffragata da adeguato materiale probatorio.

2. Il Tribunale, preso atto che la notifica del ricorso in opposizione presentato da Credifarma s.p.a. era avvenuta soltanto il giorno precedente l’udienza fissata e che nessuna proroga del termine previsto dalla L. Fall. art. 99, comma 5, era stata richiesta prima della scadenza, dichiarava il ricorso “irripetibile”.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso Credifarma s.p.a. prospettando un unico motivo di doglianza.

L’intimato fallimento di (OMISSIS) s.a.s. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 98, commi 1 e 2, art. 99, comma 4, e dell’art.152 c.p.c., in quanto il Tribunale, in presenza di una notifica del decreto di fissazione di udienza alla curatela effettuata oltre il termine assegnato, avrebbe dovuto, in considerazione della sua natura ordinatoria e non perentoria e in mancanza di costituzione della procedura, attribuire un nuovo termine affinchè l’opponente provvedesse al rinnovo dell’incombente.

4. Il motivo è fondato.

In vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte nei giudizi di impugnazione dello stato passivo ex art. 99 L. Fall., l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al curatore ed agli eventuali creditori controinteressati entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, poichè una simile sanzione non è prevista dalla legge nè può essere ricavata, in via interpretativa, in base al principio della ragionevole durata del processo, dovendo evitarsi interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l’accesso delle parti alla tutela giurisdizionale.

Pertanto, nel caso in cui il curatore ed i creditori controinteressati non si siano regolarmente costituiti in giudizio, in tal modo sanando, con effetto ex tunc, il vizio della notificazione, il giudice dovrà limitarsi ad assegnare al ricorrente un nuovo temine, perentorio, per la notifica, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. n. 19018 del 2014, Cass. n. 19653 del 2015, Cass. n. 24722 del 2015).

In presenza di una notifica tardiva il collegio dell’opposizione, una volta constatata la mancata costituzione della procedura concorsuale, avrebbe quindi dovuto assegnare un nuovo termine per il rinnovo della stessa, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., piuttosto che ritenere l’opposizione improcedibile.

5. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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