Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16303 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 13/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21480-2013 proposto da:

F.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AREZZO

54, presso lo studio dell’avvocato MINDOPI FLAVIANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA STORI giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

IMMOBILIARE ROSANNA DI B. R. & C SNC in persona del suo

legale rappresentante pro tempore B.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio

dell’avvocato BENEDETTO MARZOCCHI BURATTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato VERONICA CAMELLINI giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato ANDREA STORI;

udito l’Avvocato VERONICA CAMELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.n.c. Immobiliare Rosanna convenne in giudizio F.C. davanti al Tribunale di Mantova, chiedendo che fosse dichiarato risolto per inadempimento della convenuta il contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto un immobile nel quale si svolgeva attività di ristorazione.

A sostegno della domanda espose che, con due diversi contratti stipulati rispettivamente il 14 luglio ed il 1 settembre 2006, essa attrice e B.C. avevano locato alla F. un immobile destinato a ristorante (denominato (OMISSIS)) e la relativa azienda avente il medesimo nome. Aggiunse l’attrice che la F., pur avendo esercitato il diritto di recesso anticipato dal contratto di affitto di azienda, aveva continuato ad occupare l’immobile oggetto di locazione commerciale, mentre i due contratti erano tra loro connessi in modo inscindibile, per cui la disdetta dal primo contratto era da intendere come riferita anche all’immobile nel quale detta azienda veniva esercitata.

Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò la società attrice al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 23 gennaio 2012, in accoglimento del gravame ha riformato la sentenza del Tribunale ed ha dichiarato risolto, per fatto e colpa della F., il contratto di locazione del 10 settembre 2006, con condanna della conduttrice al rilascio immediato dell’immobile ed al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

La Corte territoriale – dopo aver evidenziato in modo critico gli errori di valutazione compiuti dal Tribunale – ha osservato che il collegamento tra i due contratti risultava in modo palese da una serie di elementi, fra i quali l’identità dell’oggetto, la previsione di un’identica facoltà di recesso, il fatto che il pagamento del canone di locazione avveniva con un unico bonifico, senza distinzione, e il fatto che i due contratti erano stati preceduti da un unico preliminare. Ad ulteriore conferma, poi, la Corte d’appello ha evidenziato che la F., dopo aver comunicato la disdetta dal contratto di affitto di azienda, aveva continuato ad esercitare nei medesimi locali un’identica attività di ristorazione, dietro il nome “(OMISSIS)”, in grado di ingenerare evidente confusione rispetto all’esercizio precedente ((OMISSIS)).

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia propone ricorso F.C., con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la s.n.c. Immobiliare Rosanna con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta violazione dei canoni di interpretazione e falsa applicazione degli artt. 1571, 2555, 2562, 1362 e 1370 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione.

Osserva la ricorrente che la Corte d’appello non avrebbe dato il dovuto rilievo ad alcuni fatti riconosciuti come pacifici dalla stessa società locatrice, e cioè che in ciascuno dei due contratti non si faceva alcuna menzione dell’altro, che le date erano diverse, che uno dei due contratti consentiva la facoltà al conduttore di subaffitto, per cui si sarebbe potuto, al massimo, parlare di contratti connessi, ma non di un’unica volontà contrattuale.

1.1. Il motivo è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni.

Innanzitutto, si rileva che esso è formulato con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), giacchè manca ogni esposizione sommaria dei fatti di causa, limitandosi la ricorrente a dare atto della decisione della Corte d’appello e del suo contenuto di riforma di quella di primo grado.

Questa Corte, invece, ha stabilito che, per soddisfare il requisito imposto dalla citata norma, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito (ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1926).

In secondo luogo, il motivo di ricorso è formulato con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), giacchè compie richiami ad atti e documenti di causa senza indicare nè se nè dove essi sono stati messi a disposizione di questa Corte (Sezioni Unite, sentenza 3 novembre 2011, n. 22726).

In ultimo, poi, il motivo in questione, lungi dal contenere effettive censure di violazione di legge, si risolve nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito, a fronte di una sentenza d’appello che ha motivato con ampiezza sulle ragioni per le quali è pervenuta alla propria decisione.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a regolare le competenze professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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