Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16302 del 30/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.30/06/2017),  n. 16302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 104438/2016 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO ANTONUCCI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) DI LANCIANO-VASTO-CHIETI – C.F.

(OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SUSA 1, presso lo studio

dell’avvocato IDA DI DOMENICA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GERMANO BELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1060/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. B.F., medico condotto dipendente della ASL (OMISSIS) Lanciano-Vasto-Chieti, ha chiesto al Tribunale di Vasto la condanna della ASL al pagamento in suo favore dell’indennità di specificità medica prevista dagli artt. 54 e 33 CCNL area dirigenza medica e veterinaria per il periodo indicato in ricorso. In via subordinata, ha chiesto la declaratoria di nullità delle norme dei contratti collettivi succedutisi nel tempo nella parte in cui non consentono di riconoscere agli ex medici condotti l’indicata indennità;

2. il Tribunale ha rigettato la domanda e la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 22/10/2015, sul fondamentale rilievo della onnicomprensività del trattamento economico degli ex medici condotti che non avevano optato per un rapporto esclusivo con le Asl, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, ripreso dalla successiva contrattazione collettiva, nel termine fissato e più volte prorogato;

3. contro la sentenza la B. ricorre in cassazione; la Asl resiste con controricorso;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. con otto motivi di ricorso la parte ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni di legge e norme dei contratti collettivi (allegato n. 6 Tavola 3 c) di cui all’art. 13, e art. 45 del CCNL della dirigenza medica del 2005, art. 70 CCNL 5/12/1996, artt. 43 e 46 C.C.N.L. dell’8/6/2000, artt. 48 e 45 CCNL 3/11/2005, art. 2909 c.c., D.P.R. n. 761 del 1979, art. 30, D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, artt. 6 e 13 Cedu, artt. 24, 111 e 113 Cost., art. 54 CCNL 5/12/2014, art. 54 CCNL 5/12/1996, artt. 37 e 46 C.C.N.L. 8/6/2000, artt. 36, 13 e 48 CCNL 3/11/2000; art. 4 CCNL 5/7/2006, art. 1418 c.c., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, tutti con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 1362 c.c. e segg. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5), sostiene, in estrema sintesi, che la Corte del merito ha erroneamente interpretato le clausole contrattuali che fanno riferimento al trattamento omnicomprensivo;

2. la parte ricorrente evidenzia che l’univocità del significato delle norme collettive depone senz’altro per un’interpretazione letterale dell’art. 45 del C.C.N.L. del 2005 e dall’allegato n. 6 cit., il quale attribuisce a tutti i dirigenti medici l’indennità richiesta, a prescindere dalla posizione differenziata degli ex medici condotti; e anche le norme dei precedenti contratti collettivi del 1996 e del 2000 assimilavano la posizione dei medici condotti a quella dei medici a tempo definito, senza alcuna distinzione tra dirigenti medici con rapporto esclusivo e dirigenti medici in rapporto in convenzione;

3. sostiene che il termine “trattamento omnicomprensivo” di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, aveva cessato di avere valore per effetto dell’annullamento da parte del Tar Lazio, con sent. 640 del 1990, confermata dal Consiglio di Stato, del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 133, comma 2, sicchè il richiamo di tale espressione contenuto nell’art. 43, comma 5, del CCNL del 2000 era da intendersi come sinonimo di trattamento tabellare; ciò anche in forza del rilievo che a partire dal CCNL 3/11/2005 il rapporto di lavoro della dirigenza medica aveva assunto una nuova caratteristica, nel senso che esso poteva essere esclusivo o non esclusivo (art. 13 CCNL 3/11/2005), senza che ciò importasse la spettanza o meno della indennità di specificità;

4. assume che la sentenza della corte territoriale, nella parte in cui non ha riconosciuto il valore di giudicato della sentenza del Tar, ha violato il disposto dell’art. 2909 c.c.;

5. ritiene che la sentenza, nel negare la specificità medica e il principio coperto dal giudicato della parità di trattamento degli ex medici condotti rispetto agli altri dirigenti medici, ha violato il principio di effettività della tutela giurisdizionale previsto dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e artt. 24, 111 e 113 Cost.;

6. richiama il concetto e la struttura della retribuzione dei dirigenti medici di primo e secondo livello e la graduazione degli incarichi dirigenziali, asserendo che l’art. 54 del CCNL 5/12/2014, come già il precedente art. 40 del CCNL del 1996 e l’art. 54 del C.C.N.L. del 1996, conferisce carattere di specificità alla dirigenza medica in ragione del suo fine istituzionale, sicchè l’indennità spetta a tutti i dirigenti medici e veterinari, per compensare la “peculiarità della funzione medico”, volta allo svolgimento di attività di cura, diagnosi e tutela della salute pubblica: in altri termini è una indennità di status, laddove la esclusività del rapporto è remunerata dalla diversa indennità prevista dall’art. 42; nè è in discussione la qualità di dirigenti medici rivestita dagli ex medici condotti, come emerge dall’intero quadro normativo 30/12/1992, n. 502; D.P.R. 5 marzo 1996, n. 68);

7. ribadisce che il tenore letterale degli artt. 48 e 4 del CCNL dirigenza medica, nel richiamare il trattamento economico onnicomprensivo, si riferisce al solo stipendio tabellare e all’unico fine di escludere la dinamica degli incrementi contrattuali lordi previsti per le voci stipendiali: a conferma di tale interpretazione vi è il dato che gli ex medici condotti percepivano comunque altre indennità (come la r.i.a., l’indennità integrativa speciale, la cosiddetta una tantum ex lege n. 438 del 1992, l’elemento distinto della retribuzione), sicchè la diversa interpretazione prospettata dalla corte territoriale è in violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362, 1363, 1366 c.c.;

8. infine, reputa che l’interpretazione della corte territoriale viola il disposto dell’art. 1418 c.c., nella parte in cui si pone in contrasto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, che sancisce il principio di carattere generale di parità di trattamento per i lavoratori del pubblico impiego e di perequazione retributiva all’interno del comparto sanitario;

9. le censure, unitariamente valutate, sono infondate alla luce dei precedenti specifici di questa Corte che vanno qui ribaditi non apparendo scalfiti dai pur diffusi e ampi argomenti svolti nel ricorso;

10. la questione è stata già affrontata nelle sentenze 24/1/2014 n. 1487; 27/1/2014, n. 1663; 18/3/2014, n. 6216; 2/4/2015, n. 6762, e da ultimo 29/3/2016, n. 6057;

11. in tali decisioni, questo Giudice di legittimità ha affermato il principio secondo il quale gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le A.S.L., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dal D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 110, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L., tra cui l’indennità di specificità medica;

12. alla base di tale principio vi è la posizione giuridica differenziata degli ex medici condotti che non abbiano optato per il rapporto esclusivo rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale;

13. nei precedenti citati, la Corte, dopo aver ripercorso i vari interventi normativi volti a ricondurre ad unità tutti i rapporti di lavoro dei medici con le Asl, consentendo per gli ex medici condotti varie proroghe per esercitare l’opzione tra rapporto di dipendenza e quello a convenzione e favorendo il passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno, ha posto l’accento sul CCNL del 2005, il quale non ha più imposto termini per l’esercizio della detta opzione, ma ha lasciato la scelta alla libera determinazione degli interessati, mantenendoli ad esaurimento alle medesime condizioni in essere (cfr. art. 13 del C.C.N.L. 3.11.05 e analogamente l’art. 4 del C.C.N.L. 5.7.06);

14. prosegue la norma contrattuale (art. 13 cit.) che “Sino al passaggio (al rapporto unico o esclusivo) il trattamento economico spettante agli interessati è stabilito dall’art. 48”;

15. l’art. 48 (intitolato agli ex medici condotti) sancisce che: “Fatta salva l’applicazione dell’art. 13, il trattamento economico omnicomprensivo di Euro 5.993,61 previsto dall’art. 36, comma 3 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2002, in Euro 6.141,85 e, a decorrere dall’1 gennaio 2003, in Euro 6.352,03”;

16. non rileva l’All. n. 6 tavola 3 di cui all’art. 13, comma 1, del C.C.N.L. del 2005, dove è fatto riferimento all’i.s.m., perchè lo stesso art. 13, al comma 2, stabilisce che: “Il comma 1, trova applicazione anche nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati ad esaurimento in via definitiva dal D.L. n. 415 del 1990, convertito in L. n. 58 del 1991.”; aggiunge tuttavia che: “Sino al passaggio (al rapporto unico o esclusivo), il trattamento economico spettante agli interessati è stabilito dall’art. 48”;

17. come si è visto, tale norma continua a stabilire un trattamento retribuivo omnicomprensivo ad hoc per i medici ex condotti non optanti; inoltre, l’Allegato 6, tavola 3, fa riferimento ai dirigenti medici a tempo definito, ma non già ai medici ex condotti, il cui trattamento, sino all’esercizio dell’opzione, è come si è visto regolato dal menzionato art. 48;

18. parallelamente non rileva il comma 3 dell’art. 50 del C.C.N.L. 1996, che disciplina unicamente gli effetti pensionistici della i.s.m, e dell’indennità di posizione senza prevederne l’attribuzione agli ex medici condotti; così come non è pertinente il richiamo al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 110 – riguardante in generale le indennità del personale medico e veterinario – essendo il trattamento omnicomprensivo di costoro disciplinato dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110 e, conseguentemente, nessuna preclusione, sub specie di violazione del giudicato, può svolgere nel giudizio in esame la sentenza del Tar più volte invocata dalla parte ricorrente;

19. al riguardo, è opportuno rilevare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sent. n. 4769 del 2013), nel decidere sulla domanda, già respinta dal T.A.R., di un ex medico condotto transitato alla A.S.L. che chiedeva il riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità, in aggiunta al trattamento omnicomprensivo annuo di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, ha confermato l’interpretazione del giudice di primo grado precisando che la norma ora citata, attribuendo agli ex medici condotti che non abbiano scelto il “tempo pieno” o il “tempo definito”, un trattamento del tutto peculiare, “omnicomprensivo”, esclude l’aggiunta di ulteriori emolumenti, anche se legati all’anzianità di servizio, e si giustifica, dal punto di vista sistematico con la diversità degli obblighi di servizio e le diverse potenzialità di produzione di reddito consentite dal mantenimento di rapporti convenzionali fino a 1400 assistiti (v. pure Cons. Stato 29/8/2012, n. 4653);

20. alla luce di tutte le considerazioni che precedono non è ravvisabile alcuna violazione delle norme costituzionali nè di quelle sovranazionali, nè infine del principio di parità di trattamento sancito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, il quale va inteso quale divieto di trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, e, quindi, si pone come obbligo per il datore pubblico di conformarsi alle previsione della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede (Cass. 18 giugno 2008 n. 16505; Cass. 2/2/2011, n. 2459);

21. dal quadro normativo e giurisprudenziale su descritto discende che gli ex medici condotti ancora con rapporto non esclusivo con le a.s.l., come nel caso di specie, in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata dal restante personale medico del s.s.n., in quanto titolari di un doppio rapporto convenzionale e dipendente, sicchè è razionale la scelta della contrattazione collettiva di mantenere il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, successivamente aggiornato, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del s.s.n., ed in particolare, per quanto qui interessa, della indennità di specificità medica;

22. in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la sentenza d’appello ha deciso in senso conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione già consolidatasi al momento della proposizione del ricorso per cassazione (Cass. sez. Un. 21/3/2017, n. 7158);

23. la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in applicazione del principio della soccombenza; poichè il ricorso è stato notificato successivamente alla 31 gennaio 2015 esistono i presupposti per l’applicazione della L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17.

PQM

 

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.000, 00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% di spese generali e altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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