Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16302 del 27/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16302 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 7903-2011 proposto da:
CAIROLI PIERMARCO CRLPMR69B23C933M, IMMOBILIARE I
VECCHI CASTAGNI SRL 02729660130 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GAVINANA 4, presso lo studio dell’avvocato ANGELINI
DOMENICO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TUMMINELLI MICHELE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/06/2013

avverso la sentenza n. 42/5/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 2.2.2010, depositata il 04/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;

scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENN
ATTILIO SEPE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 07903 sez. MT – ud. 23-05-2013
-2-

udito per i ricorrenti l’Avvocato Domenico Angelini che si riporta agli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 7903/11

Ricorrenti: società Immobiliare I Vecchi Castagni srl.
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società Immobiliare I Vecchi Castagni srl. e Piermarco
Cairoli propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi,
avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 42/05/10, depositata il 4 febbraio 2010, con la quale
essa rigettava l’appello principale dei medesimi, ed accoglieva
l’altro incidentale dell’agenzia delle entrate, contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione dei contribuenti,
inerente all’avviso di rettifica e liquidazione delle imposte complementari di registro, ipotecaria e catastale, dovute con riferimento alla cessione di un’area edificabile, sita nel territorio
del Comune di Castiglione d’Intelvi, veniva ritenuta infondat
particola la CTR osservava che il terreno era costituito da due
particelle, per le quali il certificato di destinazione urbanistica allegato al rogito notarile, come pure in esso riportato, conteneva gli estremi precisi di individuazione dei mappali e delle
esatte superfici, sicché tali dati non potevano essere posti in
discussione se non mediante querela di falso. Inoltre, in ordine
alla valutazione del fondo ai fini dell’indice di edificabilità e
del valore venale, gli elementi di riscontro erano costituiti dai
dati scaturenti dall’Osservatorio del mercato immobiliare, come
elaborato dall’agenzia del territorio, senza che alcun rilievo potesse attribuirsi al rogito di altro terreno, peraltro di estensione abbastanza inferiore, e invece sito nel territorio di altro
Comune, ancorché nella adiacenze, nonché privo di dati significativi, come l’indice di edificabilità e l’altitudine. Del resto
l’agenzia aveva tenuto anche conto della presenza di servitù, ne1

Oggetto: impugnazione avviso liquidazione imposta registro,

2

cessaria per l’accesso all’area, abbattendone il valore del 10%.
L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo i ricorrenti deducono violazione di norme
di legge e vizi di motivazione, in quanto il giudice di appello

stica non potevano essere ritenuti determinanti, atteso che tale
documento è rilasciato dal Comune, mentre invece lo erano quelli
catastali, come forniti dall’agenzia del territorio, peraltro prodotti in atti, giusta disposizione della CTP, e dai quali emergeva
chiaramente che il mappale 2886 era esteso mq. 2615, e l’altro col
n. 1126 era di mq. 680, quindi l’estensione complessiva del terreno era di mq. 3.295, a fronte di quella erroneamente ritenuta d
giudice di appello in mq. 3.975.
Il motivo è generico, giacchè i ricorrenti non h 40011rporta
il tratto del ricorso in appello con cui avrebbero addotto tale
doglianza, né hanno specificamente enunciato il contenuto dei certificati catastali. In ogni caso esso è infondato, posto che si
tratta di atti, sia il certificato di destinazione urbanistica,
che il rogito del notaio, che sono pubblici, e quindi di fede privilegiata, che fanno fede del loro contenuto sino a querela di
falso, come esattamente osservato dal giudice di appello.
Su tale punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in
modo giuridicamente corretto ed adeguato.
3. Col secondo mezzo i ricorrenti denunziano ancora violazione
di norme di legge e vizi di motivazione, poiché il secondo giudice
non considerava che non poteva tenere conto dei dati inerenti
all’Osservatorio del mercato immobiliare, atteso che essi devono
essere

integrati

dalle

altre

informazioni

in

possesso

dell’ufficio.
La censura non ha pregio, dal momento che la valutazione
dell’agenzia si basava sugli elementi di tale Osservatorio, che
hanno il valore di prova presuntiva, ancorché semplice, mentre alcuna prova veniva fornita dagli appellanti in ordine alla pretesa
2

non considerava che i dati del certificato di destinazione urbani-

3

valutazione di €50,00 al mq. anche in relazione alla dedotta mancanza di planarità del sito.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono a socco enza, e vengono liquidate come in dispositivo.
La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese
a favore della controricorrente, e che liquida in C3.000,00(tremila/00)
per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

P.Q.M.

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