Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16302 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 13/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRUILLO Francesco Maria – Rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21071-2013 proposto da:

ANTICA MERCERIA AI DUE POMI DI C.P. & C SAS, (OMISSIS)

in persona del suo legale rappresentante C.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STERNINI STEFANO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TREVISO DESIGN SPA in persona del legale rappresentante pro tempore

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE

39, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GRIECO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA FRANCHIN giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 354/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato GUIDO ROMANELLI;

udito l’Avvocato ANTONIO GRIECO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.p.a. Treviso Design intimò licenza per finita locazione, in data 20 maggio 2009, alla s.a.s. Antica Merceria ai due Pomi in relazione ad un immobile ad uso commerciale, e la convenne in giudizio per la convalida davanti al Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Montebelluna.

Il Tribunale accolse la domanda e dichiarò la locazione cessata per la data del 31 dicembre 2009, con condanna al rilascio per il 30 settembre 2011.

2. La pronuncia è stata appellata dalla società conduttrice e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’8 aprile 2013, ha rigettato l’appello, confermando la decisione del Tribunale e condannando la società appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia propone ricorso la s.a.s. Antica Merceria ai due Pomi con atto affidato a cinque motivi.

Resiste la s.p.a. Treviso Design con controricorso.

La ricorrente ha poi depositato memoria, sollecitando una pronuncia di cessazione della materia del contendere in considerazione del rilascio dell’immobile avvenuto nelle more del procedimento e del conseguente versamento, da parte del locatore, dell’indennità per la perdita dell’avviamento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che, accogliendo la richiesta della società ricorrente, il presente ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, conseguente all’intervenuto accordo transattivo intercorso tra le parti (v., tra le altre, la sentenza 25 settembre 2013, n. 21951), e con compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terzaq Civile, il 13 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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