Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16301 del 30/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 30/07/2020), n.16301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25653/2018 R.G. proposto da:

U.H.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Fraternale Antonio,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona depositato il 26 luglio

2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2020

dal Consigliere Mercolino Guido.

 

Fatto

RILEVATO

che U.H.E., cittadino del Pakistan, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso il decreto del 26 luglio 2018, con cui il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato, per violazione dell’art. 276 c.p.c. e del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, artt. 1 e 2, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, osservando che la decisione è stata pronunciata da un collegio che non aveva partecipato all’udienza di comparizione ed alla discussione, svoltesi dinanzi ad un giudice onorario di tribunale non facente parte della Sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso il Tribunale di Ancona;

che il motivo è infondato;

che, in tema di protezione internazionale, questa Corte ha infatti escluso ripetutamente la nullità del procedimento nel cui ambito un giudice onorario abbia proceduto all’audizione del richiedente, per poi rimettere la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, osservando che, ai sensi del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 10, di riforma organica della magistratura onoraria, il giudice professionale può sempre delegare a quello onorario, anche nei procedimenti collegiali, compiti ed attività, ivi compresa l’assunzione di testimoni (cfr. Cass., Sez. I, 24/02/2020, nn. 4887 e 4788; 5/02/2019, n. 3356);

che, a sostegno di tale affermazione, è stato richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando un giudice onorario, appartenente all’ufficio giudiziario, decida una causa in una materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento adottato non è affetto da nullità (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari ante causam, per i quali l’assegnazione ai g.o.t. è espressamente esclusa dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 43-bis), ma da semplice irregolarità, in quanto la violazione delle tabelle organizzative dell’ufficio giudiziario non si traduce in un vizio di costituizione del giudice (cfr. Cass., Sez. III, 3/10/2016, n. 19660; 31/01/2012, n. 1376);

che la predetta nullità, non contemplata da alcuna disposizione di legge, non è ricollegabile neppure alla violazione delle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura che disciplinano gl’incarichi che possono essere affidati ai g.o.t., trattandosi di fonti normative di secondo grado, che non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge (cfr. Cass., Sez. II, 14/01/2016, n. 466);

che, in materia di protezione internazionale, il CSM, nel dettare le disposizioni per l’organizzazione delle sezioni specializzate istituite dal D.L. n. 13 del 2017, con Delib. 15 giugno 2017, ha d’altronde previsto la possibilità dell’inserimento dei magistrati onorari in una struttura di supporto funzionale ad una pronta decisione dei procedimenti, nell’ambito della quale possono coadiuvare il giudice professionale, compiendo, sotto la direzione e il coordinamento dello stesso, tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale, e potendo essere destinatari di deleghe per lo svolgimento di compiti ed attività, anche a carattere istruttorio, ritenuti utili alla decisione dei procedimenti;

che è stata altresì esclusa la nullità della decisione per violazione dello art. 276 c.p.c., in relazione alla mancata partecipazione al collegio decidente del giudice onorario che abbia provveduto per delega al compimento degli atti istruttori, essendosi rilevato che nei procedimenti camerali il principio d’immutabilità dell’organo giudicante opera esclusivamente con riguardo al momento in cui la causa è assunta in decisione, ed essendosi pertanto affermato che il collegio chiamato a decidere in camera di consiglio può essere composto anche diversamente dalle precedenti fasi processuali (cfr. Cass., Sez. I, 5/06/2020, n. 10836; 16/04/2020, n. 7878);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

 

 

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