Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16301 del 30/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.30/06/2017),  n. 16301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9591-2016 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO EMANUELE DE

FELICE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA U.S.L. DI LATINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1590/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. B.F., medico condotto dipendente della AUSL Latina ha chiesto al Tribunale di Latina l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della AUSL, avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 73.117,13 a titolo di indennità di specificità medica; contro il decreto ingiuntivo, notificato in data 16/12/2008, la AUSL ha proposto opposizione, che è stata rigettata dal Tribunale;

2. proposto appello, la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 9/3/2015, ha accolto l’impugnazione e ha revocato il decreto ingiuntivo sul fondamentale rilievo della onnicomprensività del trattamento economico degli ex medici condotti che non avevano optato per un rapporto esclusivo con le Asl, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, ripreso dalla successiva contrattazione collettiva, nel termine fissato e più volte prorogato;

3. contro la sentenza B. ricorre in cassazione con ricorso notificato a mezzo del servizio postale l’8/4/2016;

4. la Asl non svolge attività difensiva;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

6. il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata considerato che:

1. il ricorso è inammissibile attesa la sua tardività;

premesso che, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica al processo del lavoro, il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c. – nel testo precedente alla riforma introdotta con L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis alla controversia in esame attesa la data di notifica del decreto ingiuntivo (art. 643 c.p.c., u.c.), andava computato a decorrere dal 9/3/2015, data di deposito della sentenza, come risulta dalla copia della sentenza versata in atti;

la notificazione del ricorso per cassazione è stata avviata in data 8/4/2016, mediante spedizione dall’ufficio postale di Roma (cronologico n. 104 dell’8/4/2016), come risulta dall’originale del ricorso, e dunque oltre il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., trattandosi di sentenza non notificata;

l’impugnazione deve pertanto essere dichiarata inammissibile;

nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi, stante la mancata costituzione della parte intimata;

poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1;

in tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è invero collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass., ord. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile;

nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2017

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