Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16301 del 27/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16301 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 2373-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
DOVETTO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GREGORIO RICCI CURBASTRO 34, presso lo studio dell’avvocato
CARDELLI ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato
CAMPESE EUGENIO giusta procura in calce al controricorso;

ci 82

Data pubblicazione: 27/06/2013

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 286/3/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 3/11/10, depositata il
29/11/2010;

23/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTIMO EPE che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 02373 sez. MT – ud. 23-05-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 2373/12

Ricorrente: agenzia territorio
Controricorrente: Francesco Dovetto

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 286/03/10, depositata il 29
novembre 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione
di Francesco Dovetto, relativa all’avviso di accertamento, concernente la revisione della rendita catastale di un immobile urbano
di sua proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto di classamento non era sorretto da idonea motivazione, tale da cont
tutti gli elementi di valutazione concreti,

onde mettere

l’interessato nella condizione di approntare un’adeguata difesa,
mentre invece si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche dell’unità immobiliare, che dell’edificio in cui essa è
ubicata, come pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre erano mancati sia la visita sopralluogo, come pure
il preventivo contraddittorio con la parte. Il contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme
di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto impositivo
conteneva tutti gli elementi necessari a stabilire il diverso
classamento attraverso l’indicazione della categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò in base ai dati forniti dalla stessa contribuente, oltre che alla segnalazione del
Comune, ai caratteri tipologici e costruttivi delle unità similari
1

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

della zona, mentre invece riteneva applicabile la disciplina di
cui all’art. l, comma 336 L. n. 311 del 2004, concernente la diversa ipotesi che la singola unità immobiliare abbia subito delle
modifiche in concreto.
Il motivo è infondato, atteso che in tema di estimo catastale

cio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla medesima unità in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in
cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le
trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con
cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Infatti tali specificazioni e indicazioni
sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere
i presupposti del rilassamento, mentre invece ciò non è stato adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 13174
del 25/07/2012, n. 9629 del 2012). Del resto la disciplina indicata non rileva a fronte delle carenze motivazionali d tte com
sopra.
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta mo

1T ata in mo-

do giuridicamente corretto.
3. Col secondo, terzo, quarto e quinto motivi la ricorrente
denunzia violazione di norme di legge, giacché l’atto impositivo
doveva ritenersi regolarmente motivato mediante l’indicazione della categoria, della classe e della rendita, senza necessità di visita sopralluogo e di preventivo contraddittorio.
Si tratta all’evidenza di censure, che rimangono assorbite da
quanto enunciato in relazione al primo motivo.
4.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

5. Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi
per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia e
della questione trattata.
2

l’Agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di uffi-

3

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e compensa le spese.

Così deciso in’orna, il 23 maggio 2013.

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