Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16301 del 26/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 26/07/2011), n.16301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25055/2010 proposto da:

A.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA P. LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARA

Silvio giusta mandato alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), QUESTURA di ROMA;

– intimati –

avverso il provvedimento n. R.G. 1971/10 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositato il 07/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuta la nullità della notifica del ricorso, eseguita presso l’Avvocatura generale dello Stato anzichè presso l’ufficio del Questore intimato.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notifica.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA