Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16301 del 12/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 12/07/2010), n.16301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in Roma via Reno n.

21, presso lo studio dell’avv. Rizzo Roberto, che lo rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’avv. FIORILLO Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6709/2005 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 21 /9/2005; R.G. 2350/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13.05.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

uditi gli avvocati Rizzo e Fiorillo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di Roma veniva rigettata la domanda di P.G. che chiedeva venisse dichiarata la nullita’ dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore per il periodo 9.2 – 30.6.00 ex art. 8 del ccnl 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Proposto appello dal ricorrente, la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 21.11.05 rigettava l’impugnazione.

La Corte di merito riteneva errata la tesi le tesi che per l’apposizione del termine fossero necessarie la specificazione nella lettera di assunzione e la dimostrazione del nesso di causalita’ tra le esigenze di riorganizzazione e l’assunzione in questione; neppure riteneva che la nullita’ potesse conseguire alla circostanza che il contratto era stato stipulato per periodo successivo al 30.4.98, non ritenendo che tale data rappresentasse il limite temporale ultimo fissato dalla contrattazione collettiva per la individuazione convenzionale dell’esistenza delle esigenze di ristrutturazione aziendale. Successivamente a tale data, infatti, la ricognizione delle necessita’ operative dell’azienda effettuata con l’accordo integrativo 25.9.97 aveva mantenuto la sua validita’ e continuava a legittimare le assunzioni a termine motivate con la necessita’ di far fronte alle esigenze in questione.

Avverso questa sentenza P. proponeva ricorso per cassazione successivamente illustrato con memoria. Poste Italiane rispondeva con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ fondato.

Con il primo motivo e’ dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 in relazione alla portata dell’accordo integrativo 25.9.97, sostenendosi che la sentenza accrediterebbe una lettura dell’accordo nel senso di aggiungere una quarta ipotesi negoziale di apposizione del termine, cosi’ modificando il contenuto del contratto in una direzione non voluta dalle parti collettive. Tale censura, sollevata nel giudizio di merito, non sarebbe stata presa in considerazione dal giudice di appello.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. n. 230 del 1962, art. 3 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 nonche’ carenza di motivazione circa la necessita’ dell’esistenza della prova del nesso causale fra la singola assunzione a termine e le circostanze oggettive indicate nel contratto collettivo a legittimazione dell’assunzione, oltre che violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. circa la qualificazione della natura oggettiva dell’ipotesi di assunzione a termine indicata nel contratto individuale. Per quest’ultimo aspetto viene posto in rilievo come il giudice di merito abbia accreditato all’accordo integrativo del 25.9.97 portata generale, senza assegnare alcun rilievo al contestuale accordo attuativo del 25.9.97 ed a quello successivo del 16.1.98, i quali avevano, invece, fissato — in relazione alle esigenze indicate — delle date finali per le assunzioni a termine.

Con il terzo motivo e’ dedotta violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3 e dell’art. 1362 c.c. per violazione del principio dell’onere della prova, in quanto il datore avrebbe dovuto provare l’esistenza delle “esigenze eccezionali” in relazione all’assunzione del ricorrente.

Procedendo ad esame congiunto dei tre complessi mezzi di gravame e considerato che il contratto a termine di cui si discute risulta stipulato per il periodo 9.2 – 30.6.00 ex art. 8 del ccnl 26.11.94, come integrato dall’accordo 26.9.97, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione ecc”, a dette censure puo’ rispondersi come segue.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare — oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nonche’ dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 — nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianca a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Consegue che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo e che l’esistenza di dette esigenze costituisse presupposto essenziale della pattuizione negoziale; da cio’ deriva che deve escludersi la legittimita’ dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

In altre parole, dato che le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilita’ di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine legittima l’assunzione solo ove il contratto scada in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

La giurisprudenza ha, altresi’, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volonta’ delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioe’ quando il diritto del soggetto si era gia’ perfezionato.

Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione e’ comunque conforme alla regala iuris dell’indisponibilita’ dei diritti dei lavoratori gia’ perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non piu’ legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

Conseguentemente, in relazione alla fattispecie in esame, i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori di detto limite temporale sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo – collettivo costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962.

Considerato il periodo per il quale contratto di specie risulta stipulato, all’esito di questa disamina, deve affermarsi che la contrattazione collettiva non consentiva la stipulazione del contratto de quo.

Tali rilievi impongono l’accoglimento dei primi due motivi e l’assorbimento del terzo, cui consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della pronunzia impugnata e la rimessione al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame in applicazione dei principi sopra enunciati.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimita’ Cosi’ deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA