Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16301 del 10/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 10/06/2021), n.16301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9752-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO VECCHIOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1600/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – M.G., cittadino del Mali, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza dell’8 settembre 2017, con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto, in conformità con il provvedimento della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere la Corte d’appello applicato nella specie il principio dell’onere probatorio attenuato così come affermato dalle S.U. con la sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)”.

Il secondo motivo denuncia: “Omessa motivazione sulla domanda di asilo costituzionale formulata dal ricorrente sin dal primo grado”, motivo è in realtà riferito al diniego della protezione umanitaria.

4. – Entrambi i motivi sono inammissibili.

4.1. – Il primo motivo è inammissibile con riferimento ad entrambi i profili, peraltro totalmente eterogenei, ivi esaminati: quello della credibilità e quello della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’invocato art. 14, lett. c).

4.1.1. – Quanto al primo aspetto, la censura altro non fa se non contrapporre alla valutazione della credibilità del richiedente formulata dalla Corte d’appello, la propria pretesa di veder creduta la narrazione offerta.

Ora, è ben vero che la legge, al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, fissa parametri diretti alla valutazione della credibilità del richiedente, ed è dunque ben vero che il richiedente il quale abbia visto respinta la propria domanda di protezione internazionale può censurare per violazione di legge l’inosservanza di detti parametri: ma deve evidentemente spiegare quali siano e perchè e in qual modo il giudice di merito li abbia violati.

Del che non v’è nel ricorso traccia, giacchè, nel corpo del primo motivo, richiamati i principi secondo il ricorrente applicabili alla materia, si afferma semplicemente che “Le dichiarazioni rese hanno trovato riscontro nella documentazione relativa alla situazione generale in Mali. Le contraddizioni riferite sono state frutto invece di meri errori materiali e non perfetta aderenza di quanto dichiarato con quanto tradotto verbalizzato”. Il tutto senza contrastare la dettagliata motivazione addotta dalla Corte territoriale nell’evidenziare la macroscopica implausibilità del racconto del richiedente, in particolare laddove aveva riferito di non avere consapevolezza che il padre fosse o non fosse deceduto a causa di una rapina asseritamente subita e di essere scappato dopo tale rapina abbandonando a se stessa la sua famiglia. Sicchè non è dato comprendere quale dei parametri normativi (aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; aver prodotto tutti gli elementi pertinenti in possesso del richiedente ed aver fornito una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; aver fornito dichiarazioni coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso; aver presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile; essere sulla base dei riscontri effettuati in generale, attendibile) la Corte d’appello avrebbe violato.

4.1.2. – Quanto ai secondo aspetto, il ricorso prescinde nuovamente dalla motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, il quale ha dato conto, facendo riferimento alle fonti tenute in considerazione e debitamente richiamate, che nella sua zona di provenienza non sussiste una situazione riconducibile alla previsione dell’art. 14, lett. c): accertamento di merito, quest’ultimo, non sindacabile in questa sede e che invece il ricorso mira, per l’appunto inammissibilmente, a ribaltare.

5.2. – Il secondo motivo è anch’esso inammissibile, sol che si consideri che dal ricorso non emerge neppure approssimativamente in che cosa consisterebbe la individuale condizione di vulnerabilità del M.G..

6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

 

 

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