Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16301 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, (ud. 13/05/2016, dep. 04/08/2016), n.16301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRUILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20057-2013 proposto da:

Y.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ROMEO ROMEI 23, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO LETO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO MUROLO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S.A., domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

N.F. giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 229/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 07/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.S.A. convenne in giudizio Y.E. davanti al Tribunale di Reggio Calabria e – sulla premessa di averle locato un immobile a decorrere dal 10 gennaio 2009 sul quale la conduttrice aveva compiuto una serie di rilevanti trasformazioni non concordate, aventi carattere di definitività – chiese che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, con sgombero dei locali, rimozione dei lavori abusivamente compiuti ovvero pagamento della somma di Euro 25.000 a titolo di risarcimento dei danni.

Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata prova per testi, il Tribunale accolse la domanda.

2. La pronuncia è stata appellata dalla Y. e la Corte d’appello di Reggio Calabria, fatta svolgere una c.t.u., con sentenza del 7 giugno 2013 ha rigettato il gravame, confermando la decisione del Tribunale condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

La Corte territoriale ha premesso che l’appello aveva ad oggetto essenzialmente due profili, l’uno di contestazione, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., della deposizione testimoniale di Pi.Fo., in quanto figlio della P., e l’altro relativo all’effettiva entità dei lavori eseguiti sull’immobile oggetto di locazione.

Quanto alla testimonianza, la Corte ha osservato che la deposizione del Pi. non era risultata viziata in termini di “genuinità”, quanto piuttosto segnata da “genericità o equivocità ridondanti (in concreto) in danno e non a vantaggio della sua genitrice”, sicchè le censure in argomento dovevano essere respinte.

In relazione alla questione dei lavori, la Corte d’appello, dopo aver elencato tutte le modificazioni non concordate che la locatrice aveva indicato nell’atto introduttivo, pervenuta alla conclusione che una parte dei lavori erano da ricondurre al precedente conduttore e non alla Y.; doveva, invece, ritenersi realizzata da quest’ultima la copertura dell’area del cortile tramite costruzione di una tettoia la quale, in considerazione della sua struttura, non poteva ritenersi precaria, bensì stabile. Si trattava, cioè, di una innovazione che aveva determinato un rilevante mutamento della superficie e cubatura disponibile la quale, siccome non concordata con la proprietaria, avrebbe avuto bisogno di un espresso consenso scritto della medesima, trattandosi anche di un immobile di interesse storico. Da tale accertamento in fatto la Corte reggina ha dedotto l’esistenza di un inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto di locazione, sussistendo un abuso nel godimento della cosa locata.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria propone ricorso Y.E. con atto affidato a due motivi.

Resiste P.S.A. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c..

Osserva la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe dovuto espungere del tutto la deposizione del teste Pi.Fo. il quale, figlio della P., era portatore di uno specifico interesse in causa in quanto comproprietario dell’immobile; e quella deposizione aveva assunto un ruolo asseritamente decisivo per affermare che la tettoia era stata costruita nel 2010, cioè quando l’immobile era condotto in locazione dalla ricorrente.

1.1. Il motivo non è fondato, per due concorrenti e decisive ragioni.

Da un lato, si rileva che la sentenza impugnata ha valutato l’attendibilità del teste la cui deposizione è stata sospettata di interesse, e l’ha fatto con un accertamento motivato a fronte del quale la censura si risolve in una ripetizione di argomenti già vagliati. Da un altro lato, poi, va aggiunto che la Corte d’appello è pervenuta alla decisione oggi contestata sulla base di una serie di argomentazioni in rapporto alle quali la deposizione del teste Pi. assume un ruolo, se non marginale, certamente tutt’altro che decisivo;

per cui il motivo formulato anche in modo piuttosto eccentrico – dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 1587 c.c. e dell’art. 116 c.p.c..

Rileva la ricorrente che la Corte d’appello, valutando le deposizioni testimoniali e la c.t.u. in modo illogico e non motivato, avrebbe compiuto una ricostruzione dei fatti non rispondente alla realtà, senza considerare che la tettoia non era una costruzione inamovibile e che la sua creazione non poteva essere imputata alla ricorrente.

2.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

La sentenza in esame, dopo aver analiticamente verificato tutte le presunte modifiche non concordate, ha accertato in fatto che la tettoia era stata costruita mentre la Y. era conduttrice (sicchè ella ne era comunque responsabile) e che tale costruzione aveva certe caratteristiche e non poteva ritenersi precaria. La sentenza ha anche precisato (p. 9) che la collocazione temporale della costruzione della tettoia non era stata contestata in primo grado e su tale punto non vi sono sostanziali censure.

A fronte di tale motivazione, il mezzo in esame non contiene effettive e puntuali critiche alla sentenza, ma si risolve nella riproposizione generica di una serie di contestazioni in punto di fatto, riguardanti anche il contenuto della c.t.u., finalizzate a censurare il merito della decisione ma che non sono in grado di scalfirne il contenuto.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a regolare le competenze professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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