Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16300 del 27/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16300 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma,
Via
dei
Portoghesi,
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è
domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
GHISLETTI ADRIANA residente a Rosate,
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.63/40/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione n. 40, in data
08.04.2010, depositata il 13 maggio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Data pubblicazione: 27/06/2013
Consiglio del 22 maggio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
n. 63/40/2010 in data 08.04.2010, depositata il 13
maggio 2010,
con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Milano, Sezione n. 40, ha respinto
l’appello
dell’Agenzia
Entrate
e
confermato
la
decisione di primo grado, che aveva annullato la
cartella, relativa ad IRPEF dell’anno 1998, in quanto
con separata decisione era già stata annullata la
pretesa
fiscale
nei
confronti
della
società
partecipata. Affida l’impugnazione a sei mezzi.
2) L’intimata non ha svolto difese in questa sede.
3) In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene a reddito di partecipazione in una
d’altronde, che al giudizio di appello ha partecipato
solo l’odierna ricorrente, e non anche la società e gli
altri soci. Ciò stante, in applicazione del principio
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Nel ricorso iscritto a R.G. n.17245/2011 è stata
di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del
quale “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve
essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società ed associazioni di cui
n.600/1973) e la conseguente automatica imputazione dei
redditi della società a ciascun socio proporzionalmente
alla quota di partecipazione agli utili,
indipendentemente dalla percezione degli stessi,
comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o
dalla società, anche avverso un solo avviso di
rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i
soci (salvo che questi prospettino questioni
personali), i quali tutti devono essere parte nello
stesso processo, e che la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art.14
comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad oggetto la
singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì
la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori
rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto
autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della
fattispecie
costitutiva
dell’obbligazione
(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi pertanto di
fattispecie di litisconsorzio necessario originario,
con la conseguenza che:
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all’art.5 del TUIR e dei soci delle stesse (art.40 dpr
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati, destinatario di un atto
impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
4) Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
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ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai
richiamati principi, va dichiarata la nullità, oltre
successivi
alla
costituzione
di tutti gli atti
in
giudizio
della
ricorrente nel giudizio di primo grado e della
decisione
emessa
a
conclusione
di
tale
fase
processuale, e la causa va rimessa alla CTP di Milano
perché, previa adozione dei provvedimenti sottesi ad
integrare il contraddittorio nei confronti degli altri
litisconsorti necessari, decida la causa nel merito;
Considerato, altresì, che, avuto riguardo all’epoca del
consolidarsi del principio applicato, le spese delle
fasi di merito e del presente giudizio di legittimità
vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso di che trattasi, dichiara la
nullità dell’impugnata sentenza, di quella di primo
grado e degli atti successivi alla costituzione nel
giudizio di primo grado del ricorrente; Dispone
rimettersi gli atti alla CTP di Milano perché, previa
adozione dei provvedimenti sottesi a consentire
l’instaurazione di regolare contraddittorio, decida la
causa nel merito. Compensa le spese dell’intero
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che dell’impugnata sentenza,
giudizio.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.